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CSM – LAICI * PM BRESCIA: « CHIESTA APERTURA PRATICA, DOPO NOTA CON CUI SI DISSOCIA ANCHE IL PROCURATORE CAPO »

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15.21 - mercoledì 13 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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LAICI (CSM): CHIESTA APERTURA PRATICA SU PM BRESCIA, DOPO NOTA CON CUI SI DISSOCIA ANCHE IL PROCURATORE CAPO /  PER LAICI CSM PROVVEDIMENTO PM BRESCIA CONTARIO A GIURISPRUDENZA CASSAZIONE

È stata depositata oggi al Comitato di presidenza del CSM, da parte dei Consiglieri laici Isabella Bertolini, Daniela Bianchini, Rosanna Natoli, Felice Giuffré e Claudia Eccher, una richiesta di apertura pratica nei confronti del sostituto procuratore di Brescia, Antonio Bassolino al fine di valutare la condotta del magistrato, che come si apprende da numerosi articoli stampa – nella sua richiesta di assoluzione di un soggetto di origine bengalese, accusato di violenza domestica nei confronti della moglie – avrebbe sostenuto l’innocenza dell’imputato sulla base dell’assunto che “i contegni di compressione delle sue libertà morali e materiali da parte dell’imputato sono il frutto dell’impianto culturale e non della coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge per conseguire la supremazia sulla medesima, atteso che la disparita tra l’uomo e la donna e un portato della sua cultura che la medesima parte offesa aveva persino accettato in origine.

” Su tale vicenda, è intervenuto il Procuratore Capo di Brescia, dott. Francesco Prete, che dissociandosi dalle conclusioni del dott. Bassolino ha affermato che “Questa Procura della Repubblica ripudia qualunque forma di relativismo giuridico, non ammette scriminanti estranee alla nostra legge”. “E’ giusto il caso di osservare – scrivono nell’istanza i cinque Consiglieri laici Bertolini, Bianchini, Natoli, Giuffré ed Eccher – che la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. ad. es. Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 3398 del 1999 e più recentemente Cass. penale, sez. III, sent. n.7590 del 26 febbraio 2020 e n. 13273 del 29 aprile 2020 relative a un caso di violenza a danni del coniuge) ha sempre negato al fattore culturale la capacità di neutralizzare l’elemento soggettivo nei reati contestati, in quanto i principi costituzionali in tema di diritti fondamentali e di rapporti familiari costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che si propongono come antistorici a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli, per realizzare l’affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero”.

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