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CONSIGLIERI MINORANZA PAT * CRITICITÀ GRANDI CARNIVORI: « COSA SI PUÒ FARE SECONDO LE NORME IN VIGORE, DUE LE POSSIBILITÀ DI INTERVENTO »

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19.48 - venerdì 14 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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GESTIONE CRITICITÀ GRANDI CARNIVORI. COSA SI PUO’ FARE SECONDO LE NORME IN VIGORE. DUE POSSIBILITÀ DI INTERVENTO. A)

Procedura di urgenza prevista da art. 52 Statuto e legge regionale 1/1993 Deve esserci un pericolo attuale e imminente per la sicurezza delle persone (vedi sentenza penale assoluzione Rossi per abbattimento orsa kj2 nel 2017). In questi casi il Presidente della Provincia fa ordinanza di cattura o abbattimento a seconda della gravita’ del pericolo e delle concrete condizioni di sicurezza. Non serve (vista urgenza) parere Ispra e nessuna altra autorizzazione. B) Procedura “ordinaria” prevista dalla legge provinciale 9/2018 (fatta da noi nella passata legislatura e utilizzabile di fatto dal settembre 2019 ,data in cui la Corte Costituzionale ne ha confermato la validità).

Il Presidente della Provincia può disporre cattura e abbattimenti di orsi (anche lupi) chiedendo parere a Ispra. Il parere non è vincolante. Come conferma la Corte Costituzionale, con questa legge al Presidente della Provincia sono conferiti i poteri di attuare direttamente (senza passare dal Ministro) la direttiva europea Habitat sui grandi carnivori sia per la gestione che per le deroghe al divieto di cattura o di abbattimento. Questa legge comporta quindi maggiore autonomia ma anche di conseguenza maggiori responsabilità.

Lo stesso Presidente Fugatti cosi’ commentava la sentenza della Corte (comunicato stampa 2311/2019) : “Significa cioè che le prerogative del nostro Statuto consentono l’immediata attuazione della direttiva Habitat per quanto concerne le deroghe previste dall’articolo 16 con riferimento al prelievo e all’eventuale abbattimento dei grandi carnivori in presenza di eccezionali criticità? In questi 4 anni non è mai stata utilizzata dalla Provincia per gestire situazioni di criticità. Nota Ovvio che per entrambe le procedure vi è sempre il rischio che gli atti adottati possano essere impugnati e sottoposti alla valutazione del giudice amministrativo. Ouesto non si può evitare. Come dimostra la mia vicenda, vi è anche il rischio che nonostante gli atti amministrativi superino il vaglio del giudice vi possa essere poi il giudizio penale. Sono rischi che purtroppo devono essere messi in conto quando si assume una responsabilità molto alta come quella di Presidente di una Provincia Autonoma.

 

 

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