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AVV ALEXANDER SCHUSTER * MINORI NATI DA GESTAZIONE: « NEL NOSTRO DIRITTO LIMBO SENZA SCADENZA DI SITUAZIONI CON CERTIFICATA VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INTERNAZIONALI »

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15.31 - martedì 9 marzo 2021

Con la sentenza n. 32/2021 la Corte costituzionale ha dato le motivazioni rispetto alla domanda, sollevata dalla Prima sezione civile della Cassazione, della tutela dovuta ai minori nati da gestazione per altri rispetto al legame con il genitore intenzionale. Seppur il caso riguardasse due padri, la Corte ha giustamente confermato quella impostazione, già fatta propria dalle Sezioni unite della Cassazione nel 2019, secondo cui l’orientamento sessuale e il sesso della coppia non solo elementi che consentono di porre la questione su binari diversi. Infatti, i diritti dei minori vanno garantiti, scrive la Corte, “anche laddove il nucleo in questione sia strutturato attorno ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, dal momento che l’orientamento sessuale della coppia non incide di per sé sull’idoneità all’assunzione di responsabilità genitoriale”.

La Consulta concorda con la Prima sezione civile che la sentenza delle Sezioni unite del 2019, che prospettava unicamente l’adozione in casi particolari, “costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati”. Denso è il giudizio negativo della Corte sull’adozione in casi particolari, malamente chiamata step-child adoption, la quale appare del tutto idonea a offrire una soluzione alle esigenze di tutela dei minori. Si legge, infatti, che “[a]l fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali poc’anzi ricapitolati attraverso l’adozione, essa dovrebbe dunque essere disciplinata in modo più aderente alle peculiarità della situazione in esame, che è in effetti assai distante da quelle che il legislatore ha inteso regolare per mezzo dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983”.

Per l’avv. Alexander Schuster, che ha difeso la famiglia dei due padri veronesi e del piccolo bambino unitamente al Prof. Avv. Antonio Saitta, “la sentenza segna un punto importante di svolta, perché si afferma che i minori non possono essere più discriminati in ragione del sesso o dell’orientamento dei loro genitori. La nostra Costituzione garantisce il bambino in tutti i suoi rapporti affettivi e rispetto a tutti i suoi diritti di cura”, senza distinzioni. Aggiunge, tuttavia, che “la Corte di fatto congela la Costituzione, nuovamente e nonostante la storia costituzionale attesti ampiamente di una ricorrente inerzia, se non ignavia, del Parlamento. ‘Cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore’ comunque significa che oggi quel minore non godrà di tutela.

Ciò significa che esiste nel nostro diritto un limbo in cui sono riposte senza scadenza situazioni di certificata violazione di obblighi internazionali, di certa lesione di diritti che i minori derivano dalla Costituzione, limbo che priva i minori degli strumenti per conseguire la protezione dei propri interessi”.

 

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avv./RA Alexander Schuster, Ph.D. (Strasbourg)
Studio legale – Anwaltskanzlei SCHUSTER
Via C. Abba, 8 – I-38122 Trento

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