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TAR – TRIBUNALE REGIONALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA TRENTINO-ALTO ADIGE * CORONAVIRUS: « AL FINE DI LIMITARE GLI ASSEMBRAMENTI LE UDIENZESI SVOLGERANNO SENZA LA FASE DELLE CHIAMATE PRELIMINARI »

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12.40 - giovedì 27 febbraio 2020

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO – ALTO ADIGE
SEDE DI TRENTO

DECRETO n. 6/2020

IL PRESIDENTE
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

PRESO ATTO dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 24 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Integrazioni all’ordinanza del Presidente della Provincia adottata in data 22 febbraio 2020” e in particolare dell’obbligo di adozione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati di misure idonee a limitare la permanenza in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico di un numero di persone superiore a un individuo ogni due metri quadrati.

VISTE le indicazioni fornite dal Presidente del Consiglio di Stato (prot. n. 4511 del 24 febbraio 2020) e dal Segretario Generale della Giustizia amministrativa (prot. n. 4568 del 24 febbraio 2020) che invitano ad adottare misure precauzionali in occasione della celebrazione delle camere di consiglio e delle udienze, in considerazione del possibile affollamento, in luogo chiuso, di avvocati e di pubblico.

CONSIDERATA l’opportunità di adottare in via precauzionale e provvisoria misure organizzative miranti ad evitare l’ulteriore diffusione del contagio e a contenere le occasioni di contatto nello svolgimento delle udienze celebrate presso il TRGA di Trento, al fine di prevenire e minimizzare il rischio di trasmissione di agenti virali.

FATTA SALVA l’ulteriore valutazione della situazione in relazione alla sua eventuale evoluzione;

Visto l’articolo 87 c.p.a. e l’articolo 11 delle norme di attuazione c.p.a.;
Visti l’articolo 31 legge n. 186 del 1982 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e l’articolo 15 della delibera del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa 18 gennaio 2013;

DECRETA

1. Le udienze pubbliche e camerali si svolgeranno, sino ad eventuale nuovo avviso, secondo le seguenti modalità:

  1. a)  al fine di limitare gli assembramenti presso il Tribunale, le udienze pubbliche e camerali si svolgeranno senza la fase delle chiamate preliminari e i ricorsi verranno trattati secondo l’ordine di ruolo nelle fasce orarie che saranno comunicate alle parti con specifico avviso di segreteria, in base al numero delle parti, dei loro difensori e alla complessità della causa;
  2. b)  per evitare assembramento di persone durante le udienze pubbliche, saranno ammessi nello spazio riservato al pubblico un numero di persone nel rispetto del parametro di un individuo ogni due metri quadrati, con preferenza, nell’ordine, alle parti della causa in discussione, ai praticanti e ai tirocinanti. È in ogni caso fatta salva la facoltà di disporre lo svolgimento dell’udienza a porte chiuse;
  3. c)  le parti in causa, ammesse nell’aula delle udienze soltanto nella fascia oraria comunicata, dovranno sollecitamente allontanarsi dal Tribunale al termine della discussione delle cause di loro interesse;
  4. d)  gli avvocati della singola causa che concordano nel mandarla in decisione possono inviare, con deposito telematico fino al giorno che precede l’udienza, una nota congiunta in tal senso; per l’effetto essi sono esonerati dalla partecipazione all’udienza, salvo restando la possibilità per la segreteria del TRGA di comunicare alle parti medesime, in tempo utile, la necessità da parte del Collegio di eventuali approfondimenti;
  5. e)  ai fini del rinvio della trattazione della causa, le relative istanze, presentate anche da una sola delle parti, dovranno essere adeguatamente motivate con riferimento a puntuali circostanze determinate dall’emergenza epidemica.
  1. Queste prime misure valgono allo stato e per la durata dell’emergenza sanitaria in atto. Sono fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni che perverranno dalle Autorità competenti.
  2. Il presente decreto è comunicato a cura della segreteria del TRGA al Commissariato del Governo di Trento, alla Provincia autonoma di Trento, ai Consigli degli Ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, alla Camera amministrativa di Trento nonché al comando provinciale dell’arma dei carabinieri preposto alla tutela dell’ordine pubblico durante le sedute del TRGA. Il presente decreto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa e ne sarà data notizia anche agli organi di informazione locali.

Trento, 27 febbraio 2020

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