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LANCIO D'AGENZIA

COMUNE DI ROVERETO (TN) * CORONAVIRUS – SOSPENSIONE MERCATO BIOLOGICO: « LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI PRODOTTI È COMUNQUE CONSENTITA »

Scritto da
17.11 - venerdì 20 marzo 2020

Sospensione del mercato biologico.

OGGETTO:
Ordinanza contingibile e urgente – Sospensione mercato periodico di servizio specializzato in prodotti agricoli biologici e artigianali del settore alimentare biologico di piazza delle Erbe e mercato dell’ortofrutta di piazza N. Sauro del sabato, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19.

IL SINDACO

Dato atto che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale correlato al rischio sanitario provocato dall’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, nonché i riscontri della stessa che si stanno avendo sul territorio trentino;

Ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è necessario determinare l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, nel testo modificato dal decreto legge 9 marzo 2020 n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, in base al quale, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica con facoltà, per le medesime, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dei casi elencati all’articolo 1 del decreto de quo;
Richiamato il combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, il quale sancisce che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi di estrema necessità e urgenza, il sindaco possa adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, con il quale, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi, si estendono all’intero territorio nazionale le misure già previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;

Richiamato l’articolo 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, ai sensi del quale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

Richiamato inoltre l’articolo 1, punto 1) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, che dispone: “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.” ed inoltre: “Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;

Accertato che l’Amministrazione comunale nell’ottica di garantire le disposizione sulla distanza interpersonale ha adottato il seguente provvedimento:
• provvedimento di data 13 marzo 2020, protocollo comunale 17585, spostamento di n. 3 banchi del mercato periodico di servizio specializzato dei produttori agricoli e degli artigiani del settore biologico alimentare;

Vista la nota di chiarimento del Commissariato del Governo d.d. 16 marzo 2020 con la quale è stata comunicata l’impossibilità di prendere parte ai mercati su area pubblica delle attività di vendita di prodotti di gastronomia, rosticceria o comunque di preparazione di alimenti assimilabili a quelle di ristorazione;
Accertato che le indicazioni fornite sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia dalla Provincia Autonoma di Trento, sono tese a limitare al massimo gli spostamenti sul territorio, ed evidenziano la necessità che l’acquisizione dei prodotti alimentari o degli altri beni di prima necessità da parte dei cittadini avvenga nei pressi delle proprie abitazioni;

Considerato l’obbligo di evitare ogni spostamento, fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute nonché la necessità di garantire il rispetto della distanza sociale minima interpersonale di almeno un metro, prevista dai decreti ministeriali, anche in prossimità delle attività di commercio su area pubblica;
Preso atto del quadro emergenziale sopra espresso, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno effettuare una meticolosa istruttoria con particolare riferimento al mercato periodico di servizio specializzato in prodotti agricoli biologici e artigianali del settore alimentare biologico del sabato ubicato in piazza delle Erbe e del mercato dell’ortofrutta di piazza N. Sauro nel centro storico di Rovereto, come di seguito evidenziato:

“I provvedimenti assunti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno inibito le attività di vendita presso i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, nel rispetto delle distanze interpersonali sopra espresse.

Da puntuali verifiche condotte è emerso che l’attività di vendita presso i sopra richiamati mercati nella giornata di sabato 14 marzo u.s., hanno trovato una sostanziale contrazione nel numero degli operatori presenti e anche in relazione al numero dei clienti. In tal senso, si ricorda che gli operatori che hanno presenziato approssimavano all’incirca il 30% di quelli ammessi dal Regolamento dei mercati all’uopo approvato.

Peraltro, l’Amministrazione ha ritenuto necessario, prendendo atto di un ulteriore inasprimento delle misure volte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 intervenute nel corso di questa settimana, effettuare un ulteriore approfondimento della situazione propria di tali mercati. Si deve infatti ricordare che hanno trovato ulteriore limitazione/inasprimento le possibilità di mobilità delle persone, nell’ordine di qualche centinaio di metri dalla propria abitazione. Tali limitazioni distanziometriche sono state diffuse e rese note dagli organi istituzionalmente preposti a far data dal 19 marzo u.s..

Parallelamente a ciò, gli operatori interessati hanno sottolineato di aver attivato in modo sostanzialmente organizzato soluzioni alternative di vendita dei propri prodotti, privilegiando in alcune situazioni forme speciali di vendita.

Da verifiche condotte presso gli stessi operatori, si è potuto constatare che permangono condizioni di limitato interesse, in termini generali, alla partecipazione ai mercati di cui trattasi, in quanto gli stessi andrebbero a coinvolgere, stante le autolimitazioni degli stessi operatori, un numero limitato di aziende.

Sulla scorta della situazione venutasi a creare nel corso di quest’ultima settimana e tenendo in considerazione che si sono registrati ulteriori richiami da parte delle istituzioni preposte in merito al contenimento degli spostamenti dei cittadini, l’Amministrazione ritiene necessario, vista anche la ristretta dimensione dei mercati (nella misura di qualche operatore 3-4), delineare la sospensione degli stessi. Tale decisione risulta determinata dalle particolari condizioni al contorno che si sono originate, da qualche giorno a questa parte, e appare altresì supportata dallo scrupoloso rispetto dei principi di tutela, proporzionalità e gradualità dell’agire amministrativo.”

Ritenuto opportuno attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, ulteriori misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite ai mercati, al fine di evitare al massimo spostamenti non motivati da situazioni di necessità e garantire il rispettato delle disposizioni igienico-sanitarie prescritte in relazione alla distanza sociale minima prevista dal decreto ministeriale DPCM 4 marzo 2020 e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per limitare il più possibile il propagarsi del contagio da COVID-19;

Visto l’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

O R D I N A

con effetto immediato e fino a revoca della presente, la sospensione del mercato periodico di servizio specializzato in prodotti agricoli biologici e artigianali del settore alimentare biologico di piazza delle Erbe e mercato dell’ortofrutta di piazza N. Sauro del sabato;

c o m u n i c a

che lo svolgimento dell’attività di consegna a domicilio dei prodotti alimentari è comunque consentita nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

a v v e r t e

che l’inosservanza del presente provvedimento comporta la segnalazione all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, in applicazione del D. Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

– di trasmettere la presente ordinanza a tutte le forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
– di dare notizia dell’adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all’albo pretorio online, a mezzo sito internet del Comune.

 

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Il Sindaco
– Francesco Valduga –

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