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AVV. VINCENZO FERRANTE * CASO TATEO: « SI DIA ESECUZIONE SENZA SOTTERFUGI E INVOCARE PRETESE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE »

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12.33 - martedì 19 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Resta vera l’antica massima per cui i processi non si celebrano nelle piazze, ma nelle aule dei tribunali, perché è solo così che è possibile tutelare il diritto costituzionale alla difesa, avanti magistrati indipendenti e terzi, perché vincolati soltanto alla legge.

Fatta questa (in certo modo ovvia) premessa, in ordine a quanto apparso sulla stampa, il legale del dr Tateo, Prof. Avv. Vincenzo Ferrante, intende precisare quanto segue.

Ogni sentenza, se vuole esaminare correttamente tutte le argomentazioni difensive offerte dalle parti, non può che contenere numerose considerazioni. Per evitare però il rischio di possibili contraddizioni, l’intero contenuto della sentenza è condensato nel suo “dispositivo”, che individua quanto il Giudice ha accertato sia avvenuto e che contiene gli ordini che vengono eventualmente impartiti per rimediare alle illegittimità perpetrate.

Per dare corretta esecuzione alla sentenza, dunque, non si deve far altro che guardare al dispositivo, perché è solo questo che ha rilevanza, una volta conclusosi il processo.

Nel caso che riguarda il dr. Tateo, con la sentenza del 14 settembre scorso il Tribunale del Lavoro di Trento ha accertato che il licenziamento, intimato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari per la provincia autonoma di Trento al dr Tateo «è illegittimo», lo ha quindi annullato, e ha ordinato all’APSS «di reintegrare il ricorrente quale direttore dell’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetrica presso l’ospedale di Trento».

A fronte di una pronunzia così puntuale, appare inammissibile la pretesa dell’Azienda di non sentirsi vincolata alla condanna contenuta nel dispositivo, posto che né si può sovvertire il risultato del giudizio sulla base di elementi rimasti estranei alle domande in esso proposte, né si può accettare che, per il lavoratore, l’aver rivendicato i propri diritti, vedendoli poi riconosciuti dal Giudice, possa costituire motivo perché l’Amministrazione Pubblica dichiari che è venuta meno la propria “fiducia” nel dipendente.

Il rispetto per gli ordini impartiti dal Giudice impone, infatti, che alla sentenza si dia corretta esecuzione senza sotterfugi e senza invocare pretese situazioni di incompatibilità ambientale, di certo mai fatte oggetto di accertamento nel dispositivo della sentenza.

Per il resto, c’è poco di cui andare fieri quando le circostanze poste a base del licenziamento siano state giudicate inconsistenti, insussistenti, ed anche solo “tardivamente” contestate, perché, in tale ultimo caso, ci si trova dinnanzi a episodi lontani nel tempo e mai più ripetutisi, e così modesti da essere stati già ritenuti privi di ogni rilevanza disciplinare da parte dell’Azienda.

L’avv. prof. Vincenzo Ferrante è partner dello studio legale “Daverio & Florio” ed è professore ordinario di Diritto del lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano

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