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Intervista a Cesare Hoffer, Coordinatore provinciale Nursing up – Trento

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LANCIO D'AGENZIA

ZENI (PD) – DISEGNO LEGGE * SETTORE SPETTACOLO: « SOSTEGNO STRAORDINARIO ALLE ATTIVITÀ CULTURALI IN PROVINCIA DI TRENTO IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA »

Scritto da
12.35 - venerdì 22 maggio 2020

Nella consapevolezza della centralità della cultura, non solo per lo sviluppo della comunità ma anche quale indicatore della ripresa sociale ed economica del territorio dopo la fase più acuta dell’emergenza pandemica e registrando le diffuse preoccupazioni dei mondi culturali professionistici e non con particolare riguardo alle arti dello spettacolo dal vivo e riprodotto, il Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico, su iniziativa del Cons. Luca Zeni, ha elaborato un importante contributo tecnico, tradotto in una organica proposta di legge sottoscritta anche dai consiglieri Ferrari e Manica, per dare sostegno alle attività culturali tutte, alla loro ideazione, produzione e circuitazione, nel solco delle competenze primarie in materia e di una tradizione di civiltà propria dell’autonomia trentina.

Definire regole, scadenze e modalità di riapertura di teatri, cinema, spazi culturali ed altri luoghi di aggregazione culturale e sociale; stabilire modalità utili alla ripresa delle produzioni culturali professionistiche e non; programmazione delle prossime stagioni di spettacolo sul territorio e riduzione dei processi burocratici sono le premesse, nel disegno di legge, per l’istituzione di un fondo di emergenza provinciale destinato a rispondere ai problemi dei lavoratori del settore; ai nodi della produzione e circuitazione; all’erogazione di interventi a fondo perduto e sotto forma di prestiti senza interessi erogabili entro trenta giorni a valere per l’anno 2020 e prorogabili anche al successivo anno 2021, se la crisi dovesse perdurare con quest’intensità.

Ma non solo. Finanziamenti ad iniziative espositive di pregio ed a forte valenza territoriale, sia legate alla narrazione degli avvenimenti occorsi con la pandemia come alla grande arte figurativa dell’area euroregionale ed iniziative di sostegno al sistema bibliotecario per una diffusione dello spettacolo dal vivo e riprodotto in quelle realtà del Trentino dove non c’è un teatro o un luogo consimile adatto alla rappresentazione pubblica.

L’investimento previsto dal disegno di legge è pari a due milioni di euro, cioè una cifra sostenibile dentro le politiche di spesa della Provincia,per un settore strategico e che non può essere lasciato all’abbandono ed all’improvvisazione. In questo senso, il disegno di legge del Partito Democratico rappresenta, senza dubbio, un contributo costruttivo ed aperto ad ogni miglioramento possibile, nell’esclusivo interesse della cultura trentina e dei suoi protagonisti.

 

Trento, 22 maggio 2020

 

* in allegato il ddl depositato

 

 

Disegno di legge

Sostegno straordinario alle attività culturali in provincia di Trento in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19

Proponenti
cons. Luca Zeni
cons. Sara Ferrari
cons. Alessio Manica

Trento, 21 maggio 2020

Disegno di legge “Sostegno straordinario alle attività culturali in provincia di Trento in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19”

Relazione illustrativa

La cultura, in tutte le sue poliedriche forme di espressione artistica, costituisce un irrinunciabile patrimonio collettivo di conoscenze, memorie e narrazioni, ma anche di pensiero critico, lavoro, ricchezza e libertà. La storia insegna che, nei momenti dove più acuta si pone la difficoltà e l’incertezza nell’incedere dei destini comuni, la cultura diventa elemento strategico e fondante per qualsiasi strategia di resistenza e di successiva ripresa dei processi di crescita collettiva e singola.
Alla luce di tali premesse, si è avvertita l’esigenza di tradurre in un’organica proposta normativa le urgenze ed i bisogni fondamentali dei mondi della produzione, distribuzione e fruizione della cultura in Trentino, a fronte delle emergenze legate alla diffusione pandemica “Covid-19” che hanno inciso molto negativamente sui processi creativi della cultura e dello spettacolo dal vivo e riprodotto – ma anche sui livelli occupazionali, sul versante della produzione di ricchezza, sull’interazione con il turismo e sull’indotto nell’intero territorio provinciale – e che rischiano oggi di minarne la sopravvivenza immediata e futura.
La cultura – e soprattutto la filiera dello spettacolo dal vivo e riprodotto, nonché la sua distribuzione – va considerata ormai come un capitale in grado di produrre reddito e lavoro e per tale ragione è necessario prevedere una gamma di interventi di sostegno,al pari di ciò che si è già fatto e si farà per gli altri settori produttivi. In tale direzione si muove questa proposta legislativa che punta ad offrire, in virtù delle potestà autonomistiche provinciali, strumenti idonei e ad ampio spettro per affrontare le molte complessità che stanno investendo il settore dello spettacolo dal vivo e riprodotto, più esposto d’altri agli effetti devastanti della crisi economico-sanitaria incombente.
Centrale, in questa dimensione, è il tema delle modalità per consentire un riavvio in piena sicurezza delle attività culturali prodotte da imprese ed associazioni volontaristiche, tema rispetto al quale la Giunta provinciale dovrà fornire indicazioni utili sulla scorta di pareri tecnici sanitari appositi e validati anche dagli enti preposti al loro controllo. Allo stesso modo si ritiene importante potenziare la pianificazione delle programmazioni; la riduzione degli oneri burocratici e gli incentivi economici definiti in modalità specifiche, per evitare, nei limiti del possibile, la perdita del lavoro creativo e degli investimenti fin qui fatti per valorizzare e promuovere le realtà culturali del nostro territorio, unitamente a tutti i canali di conoscenza ed approccio con i mondi culturali e le proposte di spettacolo provenienti dalle geografie nazionali ed europee.
La cultura – ed in particolar modo lo spettacolo in ogni sua forma – vive, prima di ogni altra cosa, del rapporto essenziale fra coloro che creano e coloro che fruiscono di tali creazioni. Una frattura dentro questo dialogo, come quella provocata dall’epidemia in atto, provoca la perdita dell’elemento essenziale della socialità, che costituisce l’essenza stessa delle arti del palcoscenico e riduce la potenza dello spettacolo dal vivo e riprodotto dentro l’insufficienza, per quanto lodevole nei momenti più critici, del ricorso alle limitanti dimensioni comunicative virtuali. Il lavoro creativo, per essere tale e per giungere al suo scopo, abbisogna di tutte le componenti, ovvero collettività, confronto, prove in sala e sul palco ed amalgama degli artisti: si tratta di elementi per i quali il ritrovarsi fisicamente è fondamentale e senza i quali non c’è arte e quindi cultura.
Definire quindi protocolli di sicurezza e modi d’uso di sale, teatri, biblioteche, musei, auditorium e luoghi in generale dedicati alla produzione dello spettacolo è importante tanto quanto l’immissione di risorse e di liquidità nel sistema delle imprese e delle associazioni culturali, laddove quest’ultime sono parte integrante della tenuta complessiva del nostro tessuto sociale.
Infine, va sottolineato il profilo di straordinarietà e di urgenza di questo provvedimento che si muove nel solco di iniziative consimili in via di formazione un po’ ovunque nel nostro Paese, che non può permettersi di chiudere una delle sue filiere produttive ed identitarie più importanti e preziose, come appunto quella culturale.
Si tratta di un atto di coraggio e di responsabilità che la politica deve saper assumere come scelta strategica per il domani nostro e dei nostri figli.
Con queste convinzioni e nella ricerca di assistere, al meglio delle possibilità consentite dal momento difficile che stiamo vivendo e dalle risorse dell’autonomia speciale, la cultura trentina in ogni sua espressione artistica e dello spettacolo, affidiamo questa proposta legislativa all’esame del Consiglio provinciale.

Articolato

Il disegno di legge si compone di 10 articoli.

Art. 1 Finalità
La finalità del disegno di legge, esplicitata in questo articolo, è quella di disciplinare i vari interventi a sostegno dello spettacolo dal vivo e riprodotto e per la sua circuitaizone, che la Provincia può mettere in capo per contrastare gli effetti della pandemia Covd-19.

Art. 2 Disposizioni per la ripresa delle attività culturali e dello spettacolo
Questo articolo impegna la Giunta provinciale ad emanare disposizioni per permettere una tempestiva ripresa delle attività culturali e dello spettacolo. La Giunta deve individuare, fra l’altro, le modalità per la riapertura di teatri, sale cinematografiche, biblioteche e musei e ridurre i tempi burocratici dell’organizzazione culturale provinciale e delle modalità di contribuzione pubblica.

Art. 3 Fondo di emergenza provinciale per lo spettacolo e interventi connessi
Con questo articolo si istituisce un apposito fondo di emergenza provinciale per lo spettacolo. Si tratta di un fondo straordinario finalizzato a coprire gli interventi, anche esse straordinari, in campo culturale. Viene lasciata alla Giunta provinciale la definizione della condizioni di accesso agli aiuti provinciale, le condizioni per conservarli, la loro misura e quant’altro necessario per l’attuazione delle disposizioni previste nel comma 1.

Art. 4 Modalità di erogazione dei contributi
Vengono qui stabiliti e ribaditi due aspetti fondamentali degli interventi previsti dal disegno di legge: la tempestività nel rispondere alle richieste di aiuto e l’impegno da parte dei beneficiari dei prestiti previsti nell’articolo precedente a restituire gli importi ricevuti senza interessi in un periodo massimo di 5 anni.

Art. 5 Modificazioni dell’articolo 21 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007, in materia di fondo unico dello spettacolo
E’ questo un articolo modificativo della legge provinciale sulle attività culturali 2007, modifiche che riguardano soprattutto le modalità di finanziamento provinciale che, in situazione Covid, devono essere più celeri e complete.

Art. 6 Sostegno a iniziative espositive
Questo articolo detta disposizioni mirate alla riapertura delle attività espositive e museali fortemente colpite dal periodo di chiusura temporanea causata dalla pandemia.

Art. 7 Incentivi alle biblioteche
Articolo mirato sulle necessità di utilizzare tutti gli spazi utili per favorire la diffusione dello spettacolo dal vivo. Tra gli spazi fruibili ci sono anche le biblioteche inserite nel sistema bibliotecario trentino e presenti in quasi tutti i paesi della provincia.

Art. 8 Imposte
Articolo necessario per ridurre il peso delle imposte regionali che gravano anche sulle imprese culturali. Se ne propone la sospensione per il solo anno 2020.

Art. 9 Disposizioni finanziarie
Articolo necessario per la copertura finanziaria.

Art. 10 Efficacia
In previsione e nella speranza che l’emergenza Covid si esaurisca, si prevede fin d’ora la fine dell’efficacia dell’articolato con il 31 dicembre 2021. Si tratta di una scelta coerente con la straordinarietà degli interventi previsti.

cons. Luca Zeni
cons. Sara Ferrari
cons. Alessio Manica

Trento, 21 maggio 2020

DISEGNO DI LEGGE
Sostegno straordinario alle attività culturali in provincia di Trento in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19
Art.1
Finalità e obiettivi
1. Questa legge riconosce la necessità di forme plurali e diverse di sostegno alle attività culturali esercitate, in forma professionistica e amatoriale, nel territorio provinciale, per affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. A tal fine disciplina una gamma di interventi straordinari per lo spettacolo dal vivo e riprodotto e per la sua circuitazione.
Art. 2
Disposizioni per la ripresa delle attività culturali e dello spettacolo
1. Al fine di assicurare una tempestiva ripresa delle attività delle imprese culturali, dello spettacolo e della distribuzione la Giunta provinciale dispone con propria deliberazione:
a) l’individuazione immediata di modalità, scadenze e regole per la riapertura di teatri, sale cinematografiche, biblioteche, musei e quant’altro costituisce il patrimonio materiale della cultura trentina;
b) l’individuazione immediata di ogni modalità atta a favorire la ripresa della produzione culturale professionistica e non, definendo le caratteristiche generali di sicurezza alle quali attenersi per l’allestimento di spettacoli teatrali, concerti e ogni altro tipo di esibizione artistica e per la loro conseguente distribuzione e rappresentazione pubblica;
c) la concertazione della programmazione per le prossime stagioni di spettacolo dal vivo e riprodotto, sia professionistico come amatoriale, nei comuni del territorio interessati, attraverso un accordo sottoscritto fra la Provincia, l’ente culturale provinciale di settore e la rete della distribuzione territoriale;
d) la riduzione a un livello minimo essenziale, in termini temporali, dei processi burocratici che organizzano il sistema culturale provinciale e ne regolano la contribuzione pubblica.

Art. 3
Fondo di emergenza provinciale per lo spettacolo e interventi connessi
1. E’ istituito il fondo di emergenza provinciale per lo spettacolo per l’anno 2020. Il fondo ha carattere di straordinarietà; le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi:
a) erogare un’indennità straordinaria per tutti i lavoratori del settore, assunti a tempo determinato e con particolari modalità contrattuali come il tempo parziale, l’intermittenza e la chiamata. L’indennità straordinaria è fissata nella misura di un quarto dell’ultima prestazione pagata; è cumulabile con ogni altra indennità eventuale ed è direttamente versata al lavoratore previo accertamento, con dichiarazione dell’impresa di riferimento;
b) concedere un sostegno alla produzione e distribuzione territoriale dello spettacolo dal vivo e riprodotto, attraverso finanziamenti a fondo perduto pari al 10 per cento del totale del volume di affari delle imprese culturali realizzato nel 2019, compresi i festival a carattere provinciale;
c) erogare prestiti senza interessi nella misura massima del 30 per cento del totale del volume d’affari delle imprese culturali realizzato nel 2019;
d) erogare un contributo straordinario alle attività ammesse a finanziamento sulla base della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), per l’anno 2020, in considerazione delle spese legate alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai costi per il personale in caso di ricorso ad ammortizzatori sociali e ad ogni altra spesa atta a consentire il prosieguo dell’attività dell’impresa o dell’associazione culturale destinataria del contributo;
e) gli interventi compresi nel fondo di emergenza provinciale possono essere prorogati anche per l’anno 2021 con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le condizioni di accesso ai contributi, le condizioni per conservarli, la loro misura, le ipotesi di riduzione o revoca e ogni altro aspetto necessario all’attuazione di quest’articolo.
Art. 4
Modalità di erogazione dei contributi
1. Gli interventi economici previsti dall’articolo 3 sono erogati entro un termine massimo di trenta giorni dalla presentazione delle richieste.
2. I piani di rientro finanziario delle posizioni debitorie assunte in seguito a finanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 1. lettera d), prevedono un periodo massimo di cinque anni dalla data di erogazione del prestito.
Art. 5
Modificazioni dell’articolo 21 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007, in materia di fondo unico dello spettacolo
1. Nel comma 3 dell’articolo 21 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007, le parole: “attività di produzione e di programmazione” sono sostituite dalle seguenti: “attività di produzione, di programmazione e di attività legate alla distribuzione territoriale dello spettacolo dal vivo e riprodotto”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 21 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inseriti i seguenti
“5 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 ter, per il solo anno 2020 gli aiuti per le attività ammissibili a finanziamento previsti da quest’articolo sono liquidati anticipatamente, per una percentuale pari all’80 per cento del totale; il saldo del contributo è comunque versato entro la fine dell’anno 2020.
5 ter. Per il solo anno 2020 l’erogazione dei contributi per manifestazioni culturali a carattere ordinario o straordinario programmate e non realizzate a causa dell’emergenza sanitaria, su richiesta dei beneficiari, è differita di un anno a fronte dell’impegno a realizzare queste manifestazioni entro il 2021.”

Art. 6
Sostegno a iniziative espositive
1. Per l’anno 2020 i musei trentini che realizzano percorsi espositivi di opere di autori residenti in Trentino aventi per oggetto la narrazione e la trasmissione della memoria della pandemia da Covid-19 possono avvalersi di un sostegno finanziario straordinario pari alla misura del 70 per cento del totale della spesa ammessa.
2. Per l’anno 2020 la Giunta provinciale può concedere un contributo per favorire progetti di circuitazione delle principali collezioni d’arte dei musei provinciali dell’area dell’euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino.
3. Per l’anno 2020 la Giunta provinciale può concedere un contributo, fino alla misura massima del 50 per cento del totale della spesa ammessa, per i musei trentini che realizzano progetti espositivi di particolari produzioni artigianali legate alla definizione delle specifiche identità delle singole comunità di valle.
Art. 7
Incentivi per le biblioteche
1. Per l’anno 2020, al fine di favorire la diffusione dello spettacolo dal vivo e riprodotto la Giunta provinciale sostiene, con un apposito finanziamento a copertura della totalità della spesa, la creazione e l’allestimento di spettacoli dal vivo rappresentabili nelle biblioteche inserite nel sistema bibliotecario trentino, con particolare riguardo a quelle di realtà prive di teatri o di spazi consimili.
Art. 8
Imposte
1. Sono sospesi, per il solo anno 2020, i versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) delle imprese culturali e dello spettacolo con sede legale in Trentino.
Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Alle maggiori spese derivanti dall’applicazione degli articoli 3, 5, 6 e 7, stimate nell’importo di 3 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) per il medesimo anno e il medesimo importo. Alla copertura dei relativi oneri si provvede riducendo gli accantonamenti sui fondi previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (Spese correnti) per il medesimo anno e il medesimo importo.
Art. 10
Efficacia
1. Fatta eccezione per l’articolo 5, comma 1, questa legge è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2021.

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