News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

CONSIGLIO PAT * DISEGNO DI LEGGE 20 APRILE 2020, N. 53 ASSESSORE AL TURISMO FAILONI: « DISCIPLINA DELLA PROMOZIONE TERRITORIALE E DEL MARKETING TURISTICO IN TRENTINO » (PDF DDL)

Scritto da
03.12 - venerdì 1 maggio 2020

DISEGNO DI LEGGE 20 aprile 2020, n. 53

Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino

D’iniziativa della Giunta provinciale su proposta dell’assessore Roberto Failoni

Presentato il 20 aprile 2020

Assegnato alla Seconda Commissione permanente

DISEGNO DI LEGGE 20 aprile 2020, n. 53

Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e contenuti della legge

Art. 2 – Definizioni

Capo II – Disposizioni in materia di promozione territoriale

Art. 3 – La promozione territoriale del Trentino

Capo III – Finalità e funzioni del sistema del marketing turistico

Art. 4 – Finalità

Art. 5 – L’articolazione del sistema di marketing turistico trentino

Art. 6 – Programmazione e coordinamento delle attività

Art. 7 – Attività delle APT

Art. 8 – Attività delle agenzie territoriali d’area

Art. 9 – Attività della società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino

Art. 10 – Ruolo della Provincia autonoma di Trento

Art. 11 – Formazione, sviluppo e supporto specialistico in materia di turismo

Capo IV – Sistema del marketing turistico

Art. 12 – Coinvolgimento delle APT

Art. 13 – Agenzie territoriali d’area

Art. 14 – Società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino

Capo V – Risorse

Art. 15 – Imposta provinciale di soggiorno

Art. 16 – Finanziamento del sistema di marketing turistico

Capo VI – Strumenti di sistema

Art. 17 – Associazioni pro loco

Art. 18 – Elenco e finanziamento delle associazioni pro loco

Art. 19 – Federazione trentina delle associazioni pro loco

Art. 20 – Strumenti a supporto dell’analisi del fenomeno turistico

Art. 21 – Forme di collaborazione e concertazione

Capo VII – Disposizioni finali

Art. 22 – Regolamento di esecuzione

Art. 23 – Abrogazioni

Art. 24 – Disposizioni transitorie

Art. 25 – Disposizioni finanziarie

Tabella A – Ambiti e aree territoriali (articolo 5)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e contenuti della legge

Questa legge sostiene, attraverso la promozione territoriale, i valori, le competenze, le tradizioni e le culture del Trentino in maniera sinergica e integrata in tutti i settori e riconosce il ruolo fondamentale del turismo come risorsa per lo sviluppo integrato, sostenibile ed equilibrato del territorio nonché la centralità del turista, in tutte le fasi del ciclo della
Ai fini del comma 1 questa legge disciplina la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, il suo sistema e la sua
Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: “legge sulla promozione turistica provinciale 2020”.

Art. 2

Definizioni

Ai fini di questa legge s’intende per:
“promozione territoriale”: insieme delle attività volte a far conoscere al mercato il territorio trentino nella sua dimensione generale, i suoi valori, le sue proposte e le sue attività in tutti i settori. Tale attività non comprende la fase di costruzione delle proposte e delle attività del territorio;
“marketing turistico”: insieme delle attività volte alla definizione, costruzione, gestione e promozione dell’offerta turistica al fine di intercettare il mercato in maniera competitiva e adeguata alle potenzialità del territorio;
“prodotto turistico”: strumento del marketing volto a integrare beni, servizi e altri fattori di attrattiva, anche con riferimento a settori diversi, al fine di comporre un’offerta in grado di rispondere alle esigenze della domanda turistica;
“esperienza turistica”: insieme degli stati emotivi che il turista vive nella fruizione del prodotto turistico;
“ciclo della vacanza”: insieme delle fasi che contraddistinguono la vacanza del turista e che comprendono l’ispirazione, la ricerca, la prenotazione, la permanenza, l’esperienza, nonché la restituzione del racconto e del ricordo della vacanza del turista;
“ambito territoriale”: territorio di dimensioni ottimali costituito da uno o più comuni contigui o parte di essi, per il quale si esplica principalmente l’attività delle aziende per il turismo;
“area territoriale””: porzione di territorio che comprende più ambiti territoriali tra essi contigui, caratterizzati da prodotti turistici omogenei, attuali o potenziali; l’area costituisce il territorio di competenza delle agenzie territoriali d’area;
“attività d’interesse generale”: attività rivolta alla generalità degli utenti e operatori di un ambito territoriale finalizzata a promuovere il territorio nel suo

Capo II

Disposizioni in materia di promozione territoriale

Art. 3

La promozione territoriale del Trentino

La Provincia riconosce il valore primario della promozione territoriale per lo sviluppo del suo territorio. La promozione territoriale avviene in particolare mediante l’identificazione dei valori identitari del Trentino e dei suoi fattori di attrattività, lo sviluppo di specifiche azioni di comunicazione, la gestione coordinata delle relazioni cooperative e competitive fra gli attori coinvolti, stimolando e facilitando lo sviluppo di un sistema di offerta territoriale.
Quale principale strumento di promozione territoriale la Provincia, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia, promuove l’adozione di un marchio e delle sue eventuali declinazioni come mezzo che riassume in sé e veicola i valori caratterizzanti l’intero territorio
Con apposito regolamento di esecuzione è disciplinato quanto stabilito da quest’articolo. Il regolamento individua le modalità per la gestione, attribuita alla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, disciplinata dall’articolo 14.

Capo III

Finalità e funzioni del sistema del marketing turistico

Art. 4

Finalità

Questo capo disciplina le funzioni, l’organizzazione e le risorse finalizzate al sistema del marketing turistico del Trentino, per favorire la qualità dell’ospitalità e dell’esperienza turistica dei visitatori congiuntamente alla qualità di vita dei residenti e alla professionalità degli operatori del settore turistico.

Art. 5

L’articolazione del sistema di marketing turistico trentino

Il Trentino è considerato un territorio interamente a valenza turistica. Per consentire un’attività di marketing efficace, il sistema del marketing turistico del Trentino è strutturato su più funzioni tra loro integrate, svolte da:
aziende per il turismo (APT), responsabili della qualità dell’esperienza turistica e dell’ospitalità e la fidelizzazione del turista, nei rispettivi ambiti territoriali;
agenzie territoriali d’area, quali articolazioni organizzative assicurate dalla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, responsabili dell’ideazione e della costruzione del prodotto turistico interambito nelle rispettive aree territoriali;
la società per la promozione territoriale e il marketing turistico trentino;
la Provincia, con ruolo strategico, di indirizzo, pianificazione, programmazione e

coordinamento.

Ai fini di questa legge il territorio provinciale è organizzato in dieci ambiti territoriali e in quattro aree territoriali, riportati nella tabella
Con regolamento, a decorrere dall’anno successivo a quello della data di entrata in vigore di questa legge, anche su richiesta motivata del comune competente per territorio, possono essere ridefiniti gli ambiti e le aree territoriali di cui alla tabella A, fermi restando i numeri massimi previsti dal comma 2, il principio di contiguità territoriale dell’ambito turistico e dell’area nonché, con riferimento agli ambiti, l’organicità rispetto ai fini del marketing turistico e un ottimale dimensionamento complessivo di almeno un milione di presenze turistiche annue. Il regolamento può prevedere eccezioni al numero minimo di presenze in relazione al numero di posti letto

Art. 6

Programmazione e coordinamento delle attività

Il sistema di marketing turistico del Trentino orienta le proprie attività secondo il metodo della programmazione in una logica di coerenza interna e in conformità alle indicazioni contenute negli strumenti previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996).

Art. 7

Attività delle APT

Le attività finalizzate al presidio della qualità dell’ospitalità e dell’esperienza del turista e alla sua fidelizzazione sono realizzate, nel rispettivo ambito territoriale, dalle
Ai fini del comma 1 le APT realizzano le seguenti attività d’interesse generale, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato:
attività primarie:
istituire e svolgere servizi di informazione e di assistenza turistica, nonché porre in essere le attività per la fruizione dei prodotti turistici, nell’ottica della costruzione dell’esperienza turistica;
organizzare e promuovere manifestazioni ed eve,nti nonché coordinare e promuovere quelli realizzati da altri soggetti nell’ambito territoriale;
attuare, in ambito locale, i progetti a livello provinciale e gli strumenti di sistema nonché i prodotti sviluppati dalle agenzie territoriali d’area;
sviluppare i prodotti turistici di interesse del relativo ambito;
valorizzare l’utilizzo delle produzioni locali e le esperienze locali;
promuovere i valori del Trentino, con riferimento a quanto previsto all’articolo 3;
affiancare e sostenere gli operatori turistici dell’ambito con riferimento ai seguenti temi:
coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico; 7.2)definizione di proposte tematiche e stagionali;
utilizzo delle piattaforme digitali di sistema;
coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località;
partecipare ai progetti di sviluppo di prodotto turistico attraverso la nomina del proprio rappresentante presso le agenzie territoriali d’area;
altre attività:
realizzare attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;

promuovere i marchi delle località;
concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico e storico coerentemente con le finalità della promozione territoriale;
promuovere e gestire impianti, servizi e infrastrutture, a carattere locale e non, di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo;
sostenere iniziative per favorire attività a basso impatto
Le attività individuate dal comma 2 possono svolgersi anche al di fuori dell’ambito territoriale di riferimento, con il coordinamento o il coinvolgimento delle altre APT, al fine di garantirne un’efficace
Le attività diverse da quelle previste dal comma 2 svolte dalle APT non possono essere oggetto del finanziamento provinciale ai sensi dell’articolo

Art. 8

Attività delle agenzie territoriali d’area

Lo sviluppo del prodotto turistico interambito è svolto nell’area territoriale di competenza dalle agenzie territoriali d’area.
Le agenzie svolgono le seguenti attività:
analisi delle potenzialità dell’area di riferimento e delle esigenze della domanda turistica e attività di benchmarking;
sviluppo dei prodotti turistici interambito; tale attività include anche il coordinamento dei diversi operatori coinvolti, che può essere effettuato anche con la collaborazione delle APT;
coinvolgimento delle APT per la proposta ai turisti dei prodotti turistici interambito;
attività di monitoraggio dei prodotti turistici offerti, nell’ottica di un miglioramento continuo.

Art. 9

Attività della società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino

La società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino svolge le attività di promozione territoriale e le seguenti attività di marketing turistico:
favorire lo sviluppo di alleanze strategiche e operative tra i diversi settori, anche non economici, al fine di valorizzare il territorio come destinazione turistica e migliorare le proposte turistiche, anche attraverso il coordinamento delle progettualità delle attività d’ambito e di area;
monitorare l’andamento del sistema turistico per aumentare l’efficacia delle proposte attraverso una conoscenza dei dati del turismo e delle dinamiche di mercato, anche mediante l’accesso alle banche dati in disponibilità alla Provincia relative al settore turistico;
coordinare e controllare le attività delle agenzie territoriali d’area, al fine di favorire l’innovazione della proposta e il miglioramento delle qualità dell’esperienza turistica;
valutare la coerenza tra l’attività diretta a garantire la qualità dell’ospitalità e dell’esperienza del turista svolta dalle APT e la propria attività di marketing turistico;
individuare e presidiare i mercati, nazionali e internazionali, su cui proporre l’offerta turistica trentina, e realizzare le conseguenti iniziative di promozione e comunicazione;
sviluppare le competenze digitali e gestire i sistemi di comunicazione e le piattaforme digitali funzionali al marketing turistico dell’intero territorio provinciale;
ideare, programmare e gestire eventi a elevata rilevanza turistica promossi

direttamente o assegnati sulla base della programmazione della Giunta provinciale.

La società svolge attività di indirizzo, coordinamento e decisione relative allo sviluppo di nuovi prodotti turistici che emergono all’interno delle aree

Art. 10

Ruolo della Provincia autonoma di Trento

La Provincia assume nel settore turistico un ruolo di orientamento strategico e di definizione delle priorità di sviluppo del territorio provinciale, anche al fine di creare la consapevolezza tra i diversi soggetti operanti in Trentino del ruolo del turismo quale elemento fondamentale di sviluppo, e al fine di creare alleanze intersettoriali e con soggetti esterni. In particolare, la Provincia svolge le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione e
Nello svolgimento delle proprie funzioni, spetta alla Provincia garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato dell’offerta turistica per tutti i territori dell’ambito delle

Art. 11

Formazione, sviluppo e supporto specialistico in materia di turismo

Per assicurare omogeneità e standard qualitativi elevati nell’organizzazione turistica del Trentino la Provincia, sentiti i soggetti fruitori, realizza programmi di alta formazione in materia di promozione territoriale e marketing turistico nonché iniziative di supporto specialistico allo svolgimento delle attività di marketing turistico da parte dei soggetti individuati negli articoli 7, 9 e 10, avvalendosi della società per la formazione permanente del personale prevista dall’articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006,
3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino).
Inoltre la Provincia, anche attraverso i propri enti strumentali, può promuovere attività di formazione, nonché organizzare azioni di tutoraggio, supporto e accompagnamento qualificato finalizzate a ottimizzare l’attività di relazione con gli ospiti rivolta agli operatori del settore
Le attività previste da quest’articolo sono svolte nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di

Capo IV

Sistema del marketing turistico

Art. 12

Coinvolgimento delle APT

La Giunta provinciale finanzia in ciascun ambito territoriale una APT avente i seguenti requisiti strutturali e organizzativi:
possesso della personalità giuridica e forma giuridica societaria;
presenza nell’organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;
rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura di almeno due terzi, delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici nell’organo amministrativo del soggetto; le modalità di individuazione dei rappresentanti sono

stabilite con proprio atto organizzativo;

possesso di una struttura organizzativa che garantisca un’adeguata esecuzione delle decisioni dell’organo amministrativo e l’individuazione della figura di direzione apicale mediante procedura selettiva; non s’intende necessaria la procedura selettiva nel caso di rinnovo della figura apicale;
svolgimento nell’ultimo triennio dell’attività di marketing turistico;
dimostrazione di avere un bilancio superiore a cinque milioni di euro come somma dei risultati degli ultimi tre esercizi finanziari; con deliberazione sono stabilite le modalità di calcolo e le eccezioni che possono prevedere uno scostamento massimo del 5 per cento;
tenuta e adozione di una contabilità separata per le attività previste dall’articolo 7;
approvazione di un codice etico;
adesione aperta a tutti i soggetti che esercitano un’attività stabile nell’ambito territoriale in uno dei settori connessi alla promozione territoriale e del marketing turistico;
adesione aperta ai comuni e alle comunità collocati nell’ambito territoriale; in ogni caso l’APT non può essere presieduta da un sindaco o da un presidente di comunità.

Art. 13

Agenzie territoriali d’area

Per svolgere le attività individuate dall’articolo 8 in modo efficace e tale da garantire il coinvolgimento dei territori, le agenzie territoriali d’area sono costituite secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, lettera c), nel numero massimo corrispondente a quello delle aree territoriali, come stabilito all’articolo 5, comma 2, e sono collocate all’interno delle rispettive aree di
Per i fini del comma 1 le agenzie sono dotate di un nucleo tecnico per le attività di proposta relative alla programmazione e alle azioni per lo sviluppo dei prodotti turistici in coerenza con le indicazioni programmatiche del sistema del marketing turistico provinciale. Il nucleo è formato almeno da un rappresentante per ciascun ambito coinvolto, nominato dalle APT sulla base di specifici requisiti professionali e per una durata che garantisca la continuità delle attività, e dal responsabile d’area indicato dalla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino. Per i rappresentanti del nucleo tecnico non è previsto a carico della società alcun compenso o trattamento comunque denominato.

Art. 14

Società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino

Per lo svolgimento della promozione territoriale e del marketing turistico del Trentino, la Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi di una società controllata in- house.
I rapporti tra la Provincia e la società sono regolati da una convenzione che può individuare tra l’altro i contenuti e i criteri di gestione dell’attività della società e i criteri per determinare i rapporti economici e finanziari tra le
Ai fini del comma 1, la società può avvalersi di una propria società in-house.
La società che esercita le funzioni della promozione territoriale e del marketing turistico del Trentino deve garantire:
la presenza di un consiglio di amministrazione;
che siano previste modalità organizzative in grado di coinvolgere i territori tramite le

agenzie territoriali d’area, dotate di un nucleo tecnico con le caratteristiche indicate nell’articolo 13, comma 2;

che sia prevista un’adeguata struttura organizzativa che garantisca la separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione e contempli l’individuazione di un dirigente di comprovata esperienza cui affidare la responsabilità gestionale della società.

Capo V

Risorse

Art. 15

Imposta provinciale di soggiorno

È stabilita l’imposta di soggiorno nella misura minima di un euro e massima di tre euro a persona per ciascun
Sono tenuti al pagamento dell’imposta di soggiorno come soggetti passivi dell’imposta coloro che alloggiano nelle seguenti tipologie di strutture situate nel territorio provinciale:
strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere previste dagli articoli 5 e 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), ad esclusione delle case per ferie gestite direttamente dagli ospiti secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della predetta legge provinciale;
alloggi per uso turistico previsti dall’articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;
le strutture ricettive all’aperto previste dagli articoli 3 e 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012);
gli esercizi di agriturismo previsti dall’articolo 2 della legge provinciale 30 ottobre 2019
10 (legge provinciale sull’agriturismo 2019);
i rifugi escursionistici previsti dall’articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993).
Sono esentati dal pagamento dell’imposta provinciale di soggiorno:
i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere;
le forze dell’ordine e di protezione civile nell’esercizio delle loro
Il regolamento di esecuzione di quest’articolo, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le disposizioni applicative generali per l’attuazione dell’imposta di soggiorno e in particolare può stabilire:
i criteri di gradualità dell’imposta in relazione alla tipologia della struttura ricettiva;
un numero massimo di notti di soggiorno consecutive presso la medesima struttura, comunque non inferiore alle dieci, per le quali è dovuta l’imposta;
modalità particolari di computo del numero massimo di notti con riferimento a soggiorni ripetuti che si interrompono nel fine settimana;
le eventuali ulteriori categorie esentate dal pagamento dell’imposta, in aggiunta a quelle individuate dal comma 3;
l’età al di sotto della quale non è dovuto il pagamento dell’imposta;
gli oneri di gestione dell’imposta.
Per l’applicazione del numero massimo di notti stabilito dal regolamento di esecuzione, nelle strutture ricettive e negli alloggi previsti rispettivamente dagli articoli 30, comma 1, lettera d), e 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, si fa

riferimento ai giorni di durata del contratto con il quale queste strutture sono concesse in locazione al turista, indipendentemente dall’effettiva fruizione della struttura e dalla consecutività delle notti di soggiorno. Questa disposizione si applica anche ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 8, e dell’articolo 5, comma 2, della legge provinciale sui campeggi 2012.

Il gettito dell’imposta provinciale di soggiorno, al netto degli oneri di gestione, è destinato a finanziare, con le modalità previste dall’articolo 16, le attività e i soggetti lì individuati.
L’imposta provinciale di soggiorno riscossa nelle strutture indicate nel comma 2, lettera b), è trasferita, per una quota pari al 50 per cento, al comune nel cui territorio è stato prodotto il gettito.
L’imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia ed è incassata dai gestori delle strutture indicate nel comma
La riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo è affidata a Trentino riscossioni s.p.a., che a tale fine ha accesso ai dati contenuti nei sistemi informativi del

Art. 16

Finanziamento del sistema di marketing turistico

La Giunta provinciale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 7, ripartisce il gettito dell’imposta provinciale di soggiorno con le seguenti modalità:
alla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, che lo destina alle agenzie territoriali d’area, nella misura di almeno il 10 per cento dell’imposta raccolta in tutti gli ambiti territoriali di cui è costituita la relativa area;
a ciascuna APT, per la rimanente quota dell’imposta raccolta nell’ambito territoriale di riferimento, come finanziamento delle attività previste dall’articolo 7, comma 2, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammessa, da erogare secondo criteri, termini, modalità e condizioni definiti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, da sottoporre al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Nella definizione dei criteri è valorizzato il grado di apporto finanziario da parte degli enti pubblici del territorio di
L’ammontare complessivo dell’imposta provinciale di soggiorno da ripartire è calcolato sulla base dell’imposta effettivamente riscossa nell’anno precedente a quello di riferimento.
La Giunta provinciale può finanziare le APT e la società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino anche attraverso ulteriori
I comuni e le altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici possono finanziare le attività delle
In ogni caso il finanziamento delle attività e funzioni previste dall’articolo 7 non può superare il limite del 49 per cento del totale valore della produzione del conto economico. Concorrono a formare la quota massima del 49 per cento i finanziamenti o trasferimenti comunque denominati da parte di amministrazioni o di enti
Con la deliberazione prevista dal comma 1, lettera b), sono stabiliti i criteri, le modalità e le tempistiche per la quantificazione e il calcolo della percentuale del 49 per cento rispetto al totale valore della produzione del conto
La quota dell’imposta di soggiorno che in base a quest’articolo non è finalizzata al finanziamento delle APT è attribuita alla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino per lo sviluppo di specifiche attività promozionali dedicate all’ambito territoriale dove l’imposta è stata raccolta o per le attività proprie dell’agenzia

territoriale d’area dove l’imposta è stata raccolta.

L’imposta di soggiorno non destinata al finanziamento delle APT può essere destinata anche alla realizzazione di investimenti funzionali allo sviluppo di nuovi prodotti turistici.

Capo VI

Strumenti di sistema

Art. 17

Associazioni pro loco

La Provincia sostiene le associazioni pro loco in quanto soggetti che concorrono alla valorizzazione turistica del territorio, delle sue risorse e dei suoi
Le associazioni pro loco costituiscono, nel rapporto con le amministrazioni dei comuni, associazioni di riferimento per il coordinamento e la programmazione delle attività di valorizzazione turistica del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti .

Art. 18

Elenco e finanziamento delle associazioni pro loco

Per i fini dell’articolo 17, comma 1, le associazioni pro loco sono iscritte nell’apposito elenco istituito dal servizio provinciale competente in materia di turismo se svolgono le seguenti attività:
valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località;
realizzazione di attività di animazione turistica a carattere locale come iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale;
altre attività a carattere locale volte a favorire lo sviluppo della cultura dell’accoglienza turistica.
Le associazioni pro loco iscritte nell’apposito elenco utilizzano la denominazione “pro loco” nell’insegna e in tutte le forme di
Il regolamento di esecuzione definisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell’elenco previsto dal comma 1 e i criteri e le modalità per la cancellazione da
Per la realizzazione delle attività previste dal comma 1 la Provincia può concedere contributi alle pro loco iscritte nell’elenco nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta
La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le tipologie di iniziative finanziabili, compresa l’adesione ai progetti strategici su scala provinciale, e i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi previsti da quest’articolo.

Art. 19

Federazione trentina delle associazioni pro loco

La Provincia promuove il ruolo di rappresentanza, assistenza, tutela e coordinamento delle associazioni pro loco svolto dalla federazione trentina delle associazioni pro loco più rappresentativa in sede
La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per il finanziamento delle attività indicate nel comma 1, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta

Con apposita convenzione la Provincia può avvalersi della federazione trentina delle associazioni pro loco più rappresentativa in sede provinciale per effettuare le verifiche sulle attività delle pro loco per i fini dell’articolo

Art. 20

Strumenti a supporto dell’analisi del fenomeno turistico

Al fine di migliorare i processi decisionali e sviluppare l’attività di analisi mirata ad approfondire specifiche tematiche funzionali alla conoscenza del fenomeno turistico, la struttura provinciale competente in materia di statistica fornisce i dati relativi al turismo in provincia di Trento in forma aggregata e anonima alla struttura provinciale competente in materia di turismo, secondo le modalità previste dalla Giunta
Nel quadro delle funzioni previste da questa legge e anche per i fini del comma 1, la Provincia sostiene la realizzazione di infrastrutture e piattaforme digitali in grado di migliorare la relazione con l’ospite, l’integrazione e la partecipazione degli attori del sistema, e favorisce la creazione di una dorsale tecnologica per l’acquisizione di un flusso di dati sulla domanda turistica. La Provincia si avvale della società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino per la realizzazione e per la gestione di queste infrastrutture
Nella gestione delle infrastrutture e delle piattaforme digitali previste dal comma 2 la società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, in qualità di titolare del trattamento, può avvalersi di processi decisionali automatizzati e meccanismi di profilazione del turista per lo svolgimento delle funzioni affidate dalla Provincia, anche allo scopo di offrire esperienze personalizzate per il miglioramento qualitativo dell’offerta turistica. Con regolamento di esecuzione sono definite le modalità attuative di questo comma e le misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato, nel rispetto dei principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 21

Forme di collaborazione e concertazione

Al fine di promuovere e di favorire la concertazione con i principali attori del turismo trentino, la Provincia, in relazione alle attività finalizzate al marketing turistico del Trentino, alla qualificazione dell’offerta turistica e in generale alle finalità di questa legge, promuove sistematiche e idonee forme di consultazione e collaborazione dei soggetti maggiormente rappresentativi dell’offerta turistica trentina e dei soggetti del
Nell’ambito delle attività indicate nel comma 1 sono istituiti i seguenti organismi partecipativi:
tavolo azzurro, finalizzato alle attività di analisi, condivisione e sviluppo delle linee di intervento volte alla valorizzazione dell’intero comparto. E’ presieduto dall’assessore competente in materia di turismo. La Giunta provinciale definisce i componenti del tavolo e le modalità di funzionamento. I membri del tavolo azzurro non hanno titolo ad alcun compenso per la partecipazione alle attività del tavolo
rappresentanza delle APT, finalizzata alla trattazione ed all’approfondimento delle tematiche di comune interesse delle APT e del marketing turistico. Partecipano, sotto la presidenza dell’assessore competente in materia di turismo, i presidenti delle

La Giunta provinciale definisce gli eventuali ulteriori componenti e le modalità di funzionamento; in ogni caso non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle attività della rappresentanza da parte di tutti i componenti.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 22

Regolamento di esecuzione

Il regolamento di esecuzione di questa legge è adottato previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie

Art. 23

Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni:
legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), ad esclusione degli articoli 2 ter, 7, 11, 13 e 13 bis;
legge provinciale 25 luglio 2005, n. 13, ad esclusione dell’articolo 12;
articolo 16 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
articoli 1, 2, 3 e da 5 a 17 della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 14;
articolo 37 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25;
articolo 20 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5;
articoli da 1 a 8 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 11;
articolo 68 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
articolo 2 della legge provinciale 6 marzo 2015, n. 4;
articolo 10 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14;
articolo 43 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20;
articolo 33 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17;
articolo 3 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15;
articolo 25 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5;
articolo 24 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n.

Art. 24

Disposizioni transitorie

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il finanziamento provinciale dell’attività previste dall’articolo 7, comma 2, riferite agli ambiti territoriali individuati da questa legge, è attribuito alle aziende per il turismo esistenti ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale sula promozione turistica 2002, se si sono dotate dei requisiti previsti dall’articolo 12 della presente legge. Se l’ambito territoriale non coincide con quello preesistente il finanziamento è attribuito all’azienda per il turismo esistente o nata dalla fusione tra le aziende per il turismo esistenti che, con riferimento alle porzioni di ambiti preesistenti ricadenti nel nuovo ambito, ha registrato il maggior numero di presenze nell’ultimo triennio antecedente l’entrata in vigore di questa legge. Le necessarie disposizioni attuative, anche di prima applicazione, sono definite con deliberazione della Giunta

Il personale della Provincia già messo a disposizione delle aziende esistenti ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale sula promozione turistica 2002 secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 9, della medesima legge cessa di essere messo a disposizione delle nuove APT dal 1° gennaio 2021. Il personale è assegnato alle strutture organizzative provinciali o è collocato presso altri enti del sistema territoriale provinciale integrato di cui all’articolo 79 dello Statuto speciale, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle situazioni personali. In caso di assegnazione alle strutture provinciali l’onere rientra nei limiti di spesa di personale fissati ai sensi dell’articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e queste dotazioni concorrono al raggiungimento dei limiti alle assunzioni di personale previsti dall’articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e dall’articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n.
Il personale delle aziende per il turismo esistenti ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 e quello dei consorzi turistici di associazioni pro loco previste all’articolo 12 quater della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è assunto dalle aziende per il turismo di cui al comma 1 secondo un accordo con le organizzazioni sindacali
Le disposizioni riguardanti la definizione della misura dell’imposta provinciale di soggiorno si applicano a partire dal 1° maggio

Art. 25

Disposizioni finanziarie

Dall’applicazione degli articoli 11 – comma 1 -, 14, 15 – comma 7 -, 16 – commi 1 e 3 -, 18, 19 e 20 – comma 2 – non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (Spese in conto capitale).
Dall’applicazione dell’articolo 14 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 2 (Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori), titolo 2 (Spese in conto capitale).
Dall’applicazione dell’articolo 24, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per la spesa di
Dall’applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

Tabella A

Ambiti e aree territoriali (articolo 5)

L’organizzazione territoriale delle aziende per il turismo e delle agenzie territoriali d’area è individuata nella seguente tabella.

 

 

***

(nota di redazione agenzia Opinione, consultare il Pdf sotto riportato per visionare le tabelle territoriali)

 

 

[pdf-embedder url=”https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/05/IDAP_1341669.pdf”]
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

I commenti sono chiusi.