(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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C12770 – ENI PLENITUDE/ACEA ENERGIA
Provvedimento n. 31740
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 2 dicembre 2025;
SENTITO il Relatore, Saverio Valentino; VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la richiesta di rinvio all’Autorità della concentrazione di dimensione comunitaria M.12077 – Plenitude / Acea Energia, sottoposta il 22 luglio 2025 da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004;
VISTA la comunicazione con la quale, il 28 agosto 2025, la Commissione europea ha adottato una decisione di rinvio all’Autorità della valutazione degli effetti dell’operazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, comma 3, del Regolamento (CE), n. 139/2004;
VISTA la notifica della società Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, ai sensi dell’articolo 16, comma. 1, della legge n. 287 del 1990, pervenuta il 7 novembre 2025, in attuazione della decisione della Commissione europea del precedente 28 agosto;
VISTA la documentazione agli atti;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
1. Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (di seguito, “Plenitude”; C.F. 12300020158) è una società attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale a clienti domestici e non domestici, nel settore della mobilità elettrica (di seguito, “e-mobility”), nei servizi per l’efficienza energetica e nell’offerta di servizi di connessione in fibra ottica.
Plenitude è controllata da Eni S.p.A. (di seguito, “ENI”), che ne detiene la maggioranza del capitale sociale (90%). Socio di minoranza è un fondo di investimento svizzero (10%).
Il gruppo ENI, nel 2024, ha realizzato in Italia un fatturato consolidato di [30-40]* miliardi di euro ([100-200] miliardi a livello mondiale).
2. Acea Energia S.p.A. (di seguito, “Acea Energia” o “AE”; C.F. 07305361003) è una società attiva, sia direttamente che attraverso Umbria Energy S.p.A. (di seguito, “Umbria Energy”), di cui detiene il controllo congiunto1, nella vendita di energia elettrica e gas naturale sui mercati finali, nell’efficientamento energetico, nel settore della mobilità elettrica e nell’economia circolare.
AE è interamente controllata da ACEA S.p.A. (di seguito anche “ACEA”). Il fatturato realizzato da ACEA nel 2024 in Italia, al netto del carve-out (cfr. infra), è stato pari a [1-2] miliardi di euro2.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
3. L’operazione notificata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione del 100% del capitale di AE da parte di Plenitude. Tale acquisizione sarà sospensivamente condizionata, tra l’altro, allo scorporo da AE dei rami d’azienda relativi alla mobilità elettrica, all’efficienza energetica e all’economia circolare (c.d. carve-out)3, che saranno trasferiti ad altra società controllata da ACEA S.p.A.
4. A esito dell’Operazione, Plenitude acquisirà il controllo esclusivo di AE (priva delle attività comprese nel carve-out) e il controllo congiunto (con ACEA S.p.A.) di Umbria Energy (che, invece, manterrà le attività nel settore della mobilità elettrica e dell’efficienza energetica).
Lo Share Purchasing Agreement prevede, altresì, che AE conferisca le attività relative al Servizio di Maggior Tutela per i clienti vulnerabili4 a una società separata e interamente controllata, di cui Plenitude acquisirà il controllo esclusivo tramite AE.
5. Lo Share Purchasing Agreement prevede, infine, un patto di non concorrenza in capo ad ACEA, in base al quale ACEA si impegna ad astenersi dallo svolgimento di attività di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale in Italia, per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento della compravendita della partecipazione. [omissis].
La durata del patto è giustificata da Plenitude con [omissis].
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
6. L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990.
Essa è soggetta all’obbligo di comunicazione disposto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287 del 1990 sulla base dell’applicazione della disciplina europea delle concentrazioni (Regolamento (CE) n. 139/2004). L’iter ha visto, a luglio 2025, la richiesta motivata di Plenitude alla Commissione europea di rinvio all’Autorità della valutazione dell’operazione di dimensione comunitaria M.12077 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004, la non opposizione dell’Autorità a tale richiesta e la conseguente decisione della Commissione europea di rinvio del caso (adottata il 28 agosto 2025), ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, comma 3, del Regolamento (CE) n. 139/2004.
7. Il descritto patto di non concorrenza sarà oggetto di approfondimento nel corso dell’istruttoria per valutarne l’accessorietà rispetto all’Operazione.
DELIBERA
a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit e Acea Energia S.p.A.;
b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 287/1990, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Concorrenza 2 di questa Autorità, almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
c) che il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Massimo Esposito;
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Concorrenza 2 di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;
e) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
