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TRIBUNALE TRENTO – SEZIONE LAVORO / GIUDICE FLAIM * CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO: DICHIARATO NULLO IL LICENZIAMENTO DI WALTER PRUNER DA PARTE DEL PRESIDENTE KASWALDER

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19.46 - mercoledì 3 giugno 2020

Con sentenza dell’1 giugno 2020, il Tribunale del lavoro di Trento, nella persona del Giudice dott. Giorgio Flaim, ha dichiarato la nullità – “per motivo illecito determinante ed esclusivo” – del licenziamento comunicato dal Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, Signor Walter Kaswalder, al proprio segretario particolare Walter Pruner.

Come noto, nel maggio dell’anno scorso, dopo che Walter Pruner aveva partecipato da esterno, quale mero osservatore, al Congresso di Pergine Valsugana del Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT), i rapporti tra lui ed il Presidente Kaswalder si erano incrinati al punto tale da indurre il Presidente Kaswalder a recedere dal contratto di lavoro quinquennale in corso, adducendo la lesione del rapporto fiduciario necessario per la sua prosecuzione.

Nella lettera di recesso si era parlato genericamente di dissensi in ordine alle modalità ed ai tempi di gestione della segreteria e di mancate intese circa l’organizzazione dell’attività.

Il recesso è stato impugnato da Walter Kaswalder, con l’assistenza dell’avv. Attilio Carta, noto giuslavorista del foro di Trento, sostenendo l’assoluta genericità ed infondatezza dei rimproveri a lui mossi, utilizzati quale mero pretesto per celare il vero motivo – discriminatorio e ritorsivo – del licenziamento, confessato da subito a caldo agli organi di stampa, ossia il fatto che il segretario particolare del Presidente avesse partecipato al congresso di un partito dal quale il Presidente stesso era stato a suo tempo espulso.

Il Giudice del lavoro ha accolto in toto la tesi di Walter Pruner, ricordando, sulla base di consolidati principi espressi dalla Corte Costituzionale e dalla Carte di Cassazione, che è questione di civiltà giuridica dare la possibilità al lavoratore di conoscere in modo specifico i motivi del suo licenziamento; che, anche in presenza di un rapporto fiduciario, è consentito al giudice sindacare se la condotta del datore di lavoro violi o meno le regole che governano il rapporto, nonché le clausole generali di correttezza e buona che stanno alla sua base; e che la genericità ed inconsistenza dei rimproveri mossi al dipendente permettevano di accertare che il recesso era stato dettato soltanto da un motivo illecito, ossia la volontà ritorsiva del Presidente del Consiglio – che dovrebbe disporre di poteri esclusivamente ai fini dell’esercizio di funzioni pubbliche – per aver il dipendente partecipato al congresso di un partito opposto al suo.

Da qui l’accertamento in sentenza della nullità del recesso e la condanna del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento a pagare al dipendente licenziato la retribuzione maturata dal maggio 2019 fino alla durata in carica del Presidente Kaswalder, nei limiti della durata dell’attuale legislatura.

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