La suprema Corte di Cassazione, con Sentenza 01505/21 del 25 gennaio 2021, ha stabilito che ai colleghi operanti in servizio durante le giornate festive infrasettimanali competono non solo le due indennità previste dall’articolo 44, commi 3 e 12 del CCNL 01.09.1995, ma anche la contemporanea corresponsione dello straordinario festivo ( maggiorato del 30%), previsto dall’art. 9 del CCNL 20.9.2001. Ai sensi di quest’articolo, l’operatore puo’ infatti richiedere di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
In armonia con quanto previsto dal vigente contratto nazionale, il vigente contratto provinciale del comparto sanità di Trento contiene analoghe disposizioni contrattuali, in particolare all’art.50 CCPL 8.8.2000 come modificato dall’art.30 CCPL 11.6.2007 e all’art.82 comma CCPL 11.6.2007, così come modificato all’art.3 dell’accordo stralcio per la chiusura della parte economica del CCPL 2016/2018 per il personale del comparto sanità, sottoscritto il 13.8.2020.
Abbiamo subito chiesto all’ AZIENDA SANITARIA TRENTINA l’immediata applicazione di questa sentenza innovativa, che ha effetto non solo da adesso in poi ma anche sui 5 anni di lavoro precedenti.
Quello che abbiamo ottenuto è un risultato importante , per una battaglia legale voluta dal Nursing Up che ha sostenuto i colleghi fino sino al massimo grado di giudizio, e che si aggiunge agli altri traguardi delle lotte che stiamo conducendo giorno per giorno.
Ora attendiamo dall’Apss trentina chiare e certe risposte, in caso contrario saremo al fianco delle centinaia dei nostri colleghi che si rivolgeranno all’azienda sanitaria per chiedere giustizia!
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Cesare Hoffer
Coordinatore Nursing up Trento