News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

COPPOLA E GHEZZI (FUTURA) * FAUNA SELVATICA: « LO SCOPO DEL DDL È TUTELARE LA BIODIVERSITÀ ANIMALE, CONDIZIONE IRRINUNCIABILE PER UN TERRITORIO SANO »

Scritto da
11.24 - mercoledì 28 ottobre 2020

Disegno di legge “Modificazioni alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia).

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di introdurre nella legge sulla caccia (L.P. n. 24 del 1991 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”) alcune misure di attenzione con l’obiettivo di tutelare la biodiversità animale, che è condizione irrinunciabile per un territorio sano e in armonia tra tutte le specie, esseri viventi degni di rispetto e cura, che insieme concorrono al comune benessere.

La pratica della caccia si perde nella notte dei tempi, le sue origini vengono fatte risalire tra i due e i tre milioni di anni fa. Con il passare dei secoli però la sua funzione è cambiata, da mezzo di sostentamento necessario a “disciplina sportiva” o passatempo.

Ecco perché è necessario che anche coloro che la praticano e soprattutto la legge che la disciplina si adeguino alla sensibilità generale dei cittadini ma soprattutto alla necessità vitale di garantire la massima tutela a salvaguardia di tutte le specie animali, comprese quelle per cui si operano i cosiddetti “prelievi selettivi”, e in particolare verso le specie protette anche dalla normativa nazionale, perché ritenute in via di estinzione.

A questo proposito preme ricordare che gli animali selvatici, che pure abitano il nostro territorio, “costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato”.

Nella gestione degli animali selvatici dovrebbero perciò essere scongiurate le uccisioni di alcuni esemplari allo scopo di stabilizzare l’accrescimento della popolazione oppure di modificare il rapporto tra i sessi, senza tenere in alcun conto i legami che si stabiliscono tra animali sociali e ambiente e il forte legame che si crea tra genitori e figli.

Dovrebbe ormai essere chiaro che gli animali provano sentimenti esattamente come noi esseri umani e il loro benessere ci deve riguardare sia come istituzioni che come cittadini.
Allo stesso modo non dovrebbero più sussistere dubbi sul fatto che la biodiversità animale, così come quella vegetale, stanno alla base della nostra sopravvivenza su questo Pianeta.

L’articolo 1 introduce appunto lo sviluppo e la protezione della biodiversità.

L’articolo 2 richiama nello specifico la protezione di alcune specie: l’orso, il lupo, lo sciacallo dorato, il gatto selvatico, la lince, la lontra e i loro habitat.

L’articolo 3 prevede la costituzione di un Comitato speciale per la tutela delle specie particolarmente protette con la partecipazione, oltre che dei rappresentanti dell’Amministrazione, anche di quella delle associazioni ambientaliste e di biologi della fauna selvatica.

L’articolo 4 prevede le funzioni del suddetto Comitato.

L’articolo 5 evidenzia i divieti per la tutela delle specie particolarmente protette in considerazione del loro grande valore nel nostro territorio e a salvaguardia della biodiversità animale, valore inestimabile dal punto di vista ambientale, ecologico e etico.

L’articolo 6 definisce e quantifica le sanzioni per chi compie illeciti nei confronti delle specie particolarmente protette.

L’articolo 7 chiarisce che non deriveranno spese accessorie a carico del bilancio provinciale nel caso in cui il presente disegno di legge venisse approvato.

 

*

Lucia Coppola
Paolo Ghezzi
consiglieri provinciali Futura 2018

 

 

*
DISEGNO DI LEGGE

“Modificazioni alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia)
Art. 1
Integrazione dell’articolo 1 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)
1. Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale sulla caccia 1991 dopo le parole “della comunità” sono inserite le seguenti: “, anche allo scopo di favorire la protezione e lo sviluppo della biodiversità, “.

Art 2
Integrazione dell’articolo 2 della legge sulla caccia 1991
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:
“2 bis. Fra le specie particolarmente protette sono maggiormente tutelate le specie orso (Ursus arctos), lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), gatto selvatico (Felis silvestris), lince (Lynx), lontra (Lutra) e gli habitat da esse frequentati.”

Art. 3
Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge provinciale sulla caccia 1991
1. Dopo l’articolo 10 della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:
“Art. 10 bis
Comitato speciale per la tutela delle specie particolarmente protette
1. Per la tutela delle specie indicate nell’articolo 2, comma 2 bis, con deliberazione della Giunta provinciale è nominato il comitato speciale per la tutela delle specie particolarmente protette, che rimane in carica per la durata della legislatura in cui è avvenuta la nomina.
2. Ai componenti del comitato non spettano compensi o rimborsi spese di alcun genere.
3. Il comitato è composto da:
a) un assessore designato dal Presidente della Giunta provinciale con funzioni di presidente o suo delegato;
b) un rappresentante, designato congiuntamente, anche a maggioranza, dalle associazioni ambientaliste, nazionali e non, maggiormente rappresentative in funzione dell’attività svolta in provincia di Trento e del numero di iscritti;
c) un rappresentante dell’ente gestore della caccia della provincia di Trento;
d) due biologi della fauna selvatica designati dal Museo delle scienze di Trento (MUSE).”

Art. 4
Inserimento dell’articolo 10 ter nella legge provinciale sulla caccia 1991
1. Dopo l’articolo 10 bis della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:
“Art. 10 ter
Funzioni del comitato speciale per la tutela delle specie particolarmente protette
1. In particolare il comitato speciale per la tutela delle specie particolarmente protette:
a) effettua studi per la conservazione delle specie tutelate e per i miglioramenti degli habitat da esse frequentati;
b) rende pareri obbligatori alla Giunta provinciale in relazione a disegni di legge inerenti, anche indirettamente, le specie tutelate e gli habitat in cui vivono;
c) rende pareri, se richiesto, al comitato per la tutela dell’incolumità pubblica convocato dal commissario del Governo per la provincia di Trento, a eccezione dei casi di necessità ed urgenza;
d) rende pareri obbligatori alla Provincia sugli atti che dispongono la cattura, la captivazione, il trasferimento in altra sede o l’abbattimento delle specie individuate nell’articolo 2, comma 2 bis, a eccezione dei casi di necessità e urgenza;
e) esprime pareri obbligatori su eventuali indicazioni fornite dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) alla Provincia in relazione alla gestione delle specie tutelate e alle azioni previste dalla lettera d).”

Art. 5
Inserimento dell’articolo 38 bis nella legge provinciale sulla caccia 1991
1. Dopo l’articolo 38 della legge provinciale sulla caccia 1991, nel capo IV della legge, è inserito il seguente:
“Art. 38 bis
Divieti per la tutela delle specie particolarmente protette
1. E’ vietato molestare, catturare, abbattere, avvelenare, qualsiasi esemplare compreso fra le specie individuate nell’articolo 2, comma 2 bis.
2. E’ vietato captivare le specie individuate nell’articolo 2, comma 2 bis, in strutture inidonee alle loro caratteristiche etologiche. La Provincia, preventivamente, acquisisce un parere dell’ISPRA al fine di ottenere un’indicazione sulle dimensioni minime e le altre caratteristiche di recinti e strutture similari deputate ad accogliere esemplari delle specie anzidette.
3. E’ vietato disturbare od ostacolare l’attività riproduttiva e l’allevamento della prole delle specie individuate nell’articolo 2, comma 2 bis.
4. E’ vietato alterare l’ambiente e distruggere gli habitat frequentati dalle specie individuate nell’articolo 2, comma 2 bis .
5. E’ vietato distribuire, lasciare, disperdere sul territorio alimenti al fine di adescare, per qualsiasi finalità, le specie di animali individuate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio).”

Art. 6
Inserimento dell’articolo 46 bis nella legge provinciale sulla caccia 1991
1. Dopo l’articolo 46 della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:
“Art. 46 bis
Sanzioni per la tutela delle specie particolarmente protette
1. Per le violazioni dell’articolo 38 bis, fatto salvo quanto previsto dal codice penale, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa di 5.000 euro per chi viola i divieti stabiliti dall’articolo 38 bis, comma 1;
b) sanzione amministrativa di 2.500 euro per chi viola i divieti stabiliti dall’articolo 38 bis, comma 3;
c) sanzione amministrativa di 4.000 euro per chi viola i divieti stabiliti dall’articolo 38 bis, comma 4;
d) sanzione amministrativa di 2.000 euro per chi viola i divieti stabiliti dall’articolo 38 bis, comma 5.

Art. 7
Disposizione finanziaria
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

I commenti sono chiusi.