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CORTE COSTITUZIONALE * «ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORENNI, NON È INCOSTITUZIONALE IL DINIEGO DEL FIGLIO MAGGIORENNE»

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17.00 - martedì 21 luglio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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ASSENSO ALL’ADOZIONE DELLE PERSONE MAGGIORI D’ETÀ: NON È INCOSTITUZIONALE L’INSINDACABILITÀ DEL DINIEGO DEL FIGLIO MAGGIORENNE DELL’ADOTTANTE

La disciplina dell’adozione di persone maggiori d’età, nella parte in cui non consente che, in caso di diniego di assenso da parte dei figli maggiorenni dell’adottante, il giudice pronunci ugualmente l’adozione, ove ritenga il dissenso ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, non è costituzionalmente illegittima.

È quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 134, depositata oggi, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 297, secondo comma, del codice civile sollevata dal Tribunale di Imperia con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

Secondo la disposizione scrutinata, ai fini della pronuncia di adozione, è necessario, oltre al consenso delle parti, l’assenso del coniuge non legalmente separato dell’adottante e dell’adottando, dei genitori dell’adottando e, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale numero 557 del 1988 e numero 245 del 2004, anche dei figli maggiorenni del medesimo adottante.

La stessa disposizione precisa che il diniego di assenso all’adozione che risulti ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando può essere superato dal giudice quando provenga dal coniuge non legalmente separato, ma non convivente, dell’adottante o dell’adottando.

La Corte ha, anzitutto, escluso che la mancata previsione di una analoga possibilità per il caso in cui il dissenso sia espresso dal figlio maggiorenne dell’adottante, parimenti non convivente, determini una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni omogenee.

Ciò in quanto l’elemento di assimilazione su cui si basa il raffronto operato dal rimettente – ossia la non convivenza con l’adottante – assume un significato diverso nel rapporto di coniugio e in quello di filiazione.

Nel primo, poiché la coabitazione è oggetto di un obbligo derivante dal matrimonio, il distacco dei coniugi non temporaneo e non giustificato è sintomo della disgregazione della loro comunione materiale e spirituale e indice della possibilità che al venir meno della relazione sul piano fattuale segua la cessazione dello stesso vincolo giuridico.

Per converso, nel rapporto di filiazione adulta la convivenza non incide sulla esistenza del vincolo filiale, né condiziona l’insorgenza dei diritti e dei doveri da esso nascenti.

La Corte ha, inoltre, osservato che la limitazione del rilievo dell’assenso del coniuge non convivente determinata dall’essere il vincolo di coniugio suscettibile di mutamenti giuridicamente rilevanti, mentre il rapporto di filiazione adulta non implica la convivenza tra i genitori e i figli, né è soggetto a cessazione, persistendo anche quando il legame affettivo si deteriori.

L’impossibilità, per il giudice, di bilanciare le ragioni del rifiuto opposto dal figlio con gli interessi delle altre persone coinvolte, ha concluso la Consulta, non stride con gli esiti della evoluzione interpretativa che ha portato a considerare l’adozione di maggiorenne uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, attraverso il quale relazioni sociali meritevoli di tutela ottengono riconoscimento giuridico.

Ove, infatti, il progetto adottivo non sia condiviso dal figlio maggiorenne (come dal coniuge convivente) dell’adottante, la costituzione del rapporto di adozione potrebbe alterare le dinamiche affettive del nucleo familiare d’origine, minando la concordia e la coesione tra i componenti dello stesso, o comunque aggravare o compromettere definitivamente situazioni già conflittuali.

Pertanto, la disposizione censurata rende il figlio maggiorenne (come il coniuge convivente) dell’adottante partecipe della costituzione del nuovo vincolo, accordandogli un potere di controllo su una scelta che, sebbene inerisca alla sfera personale dell’adottante e dell’adottato, è destinata a riflettersi su relazioni familiari già esistenti nel momento in cui essa viene maturata.

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