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LETTERE AL DIRETTORE

AVV. CANESTRINI * DECRETO SICUREZZA: «LA SCELTA DI OMETTERE IL “GIUSTIFICATO MOTIVO” PER I COLTELLI PIEGHEVOLI CON BLOCCO LAMA È LA PARTE PIÙ PROBLEMATICA»

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17.33 - mercoledì 11 marzo 2026

Gentile direttore Franceschi,

l’ennesimo Decreto-legge in materia di sicurezza pubblica in attesa di conversione inasprisce le sanzioni per il porto fuori dalla propria abitazione di strumenti da taglio. La legge n. 110/1975 distingueva già tra armi proprie (porto sempre vietato: pugnali, stiletti), armi improprie nominate (vietate senza giustificato motivo: mazze, catene, strumenti da punta/taglio elencati) e armi improprie innominate (vietate solo se chiaramente offensive per le circostanze di tempo e luogo). Il DL aggiunge due nuove fattispecie penali, entrambe punite con reclusione da 6 mesi a 3 anni:

Lame > 8 cm (coltelli da cucina inclusi): porto vietato senza giustificato motivo — art. 4, nuovo comma 8. Il giustificato motivo (lavoro, sport, caccia) opera pienamente. Coltelli pieghevoli ≥ 5 cm, a un taglio, punta acuta, con blocco/scatto/apertura a una mano — art. 4-bis novellato. Pena identica ma nessun giustificato motivo è previsto nel testo: regime interpretativo restrittivo, rischio penale anche per usi legittimi. Come sanzione accessoria viene prevista la sospensione della patente e/o porto d’armi fino a 1 anno; confisca obbligatoria e viene altresì dato un divieto assoluto di vendita ai minori di 18 anni.

La scelta di omettere il “giustificato motivo” per i coltelli pieghevoli con blocco lama è la parte più problematica del decreto. Il giustificato motivo non è una scappatoia: è il presidio tecnico che da cinquant’anni consente alla legge di distinguere il pescatore che porta il suo coltello al lago dal soggetto che lo porta in tasca per intimidire. Eliminarlo — o anche solo non richiamarlo — significa esporre alla stessa sanzione penale il cacciatore con il coltello da caccia, l’escursionista con il multitool, il pescatore con il suo serramanico, l’artigiano con il cutter professionale. Sono categorie che utilizzano questi strumenti per ragioni evidenti, documentabili, del tutto lecite.

Trattarli come detentori di armi per cui “non è ammessa licenza” — che è il regime dell’art. 4-bis, storicamente riservato a pugnali e stiletti — non risponde ad alcuna logica di prevenzione: criminalizza l’uso ordinario senza scalfire quello criminale. Il rischio concreto è una norma applicata a macchia di leopardo, affidata alla discrezionalità degli organi di controllo in assenza di criteri certi, con effetti paradossali e sproporzionati. Molte associazioni, anche di cacciatori, hanno già chiesto urgenti chiarimenti al Ministero. Non resta che sperare che il delirio criminalizzatore venga curato in sede conversione parlamentare, affinchè il Parlamento restituisca alla norma la razionalità sistematica che oggi le manca.

 

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Avvocato Nicola Canestrini

Rovereto (Tn)

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