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LANCIO D'AGENZIA

CORTE COSTITUZIONALE * PUNIBILITÀ AIUTO AL SUICIDIO: « DOPO UN ANNO TORNA ALLA CONSULTA IL CASO CAPPATO » (SINTESI A CURA DELL’UFFICIO RUOLO)

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12.40 - lunedì 23 settembre 2019

Punibilità dell’aiuto al suicidio: dopo un anno torna alla Consulta il caso Cappato.

Questa una delle questioni di maggior rilievo all’esame della Corte costituzionale nella Udienza pubblica del 24 settembre 2019. Seguirà un’altra Udienza pubblica il 25 e, nello stesso giorno, una Camera di consiglio.

In allegato la relativa sintesi a cura dell’Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce “calendario dei lavori”.

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce “atti di promovimento”.

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

 

 

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UDIENZA PUBBLICA 24 SETTEMBRE 2019

ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO – INCRIMINAZIONE DELLE CONDOTTE DI AIUTO AL SUICIDIO IN ALTERNATIVA ALLE CONDOTTE DI ISTIGAZIONE.

Reati e pene – Istigazione o aiuto al suicidio – Incriminazione delle condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte dell’istigazione (e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito al suicidio) – Sanzione della reclusione da cinque a dieci [recte: dodici] anni delle condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione.

(R.O. 43/2018) *

*La Corte costituzionale esamina le questioni di legittimità costituzionale successivamente al rinvio della loro trattazione disposto con ordinanza n. 207 del 2018. Nell’ordinanza si afferma conclusivamente “che, laddove, come nella specie, la soluzione del quesito di legittimità costituzionale coinvolga l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere, questa Corte reputa doveroso – in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale – consentire, nella specie, al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un verso, che, nei termini innanzi illustrati, una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale.”

La Corte d’assise di Milano dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale anzitutto “nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio”. La norma denunciata violerebbe, ad avviso del giudice rimettente, gli articoli 2 e 13, primo comma, della Costituzione, i quali, enunciando rispettivamente il principio personalistico – che pone l’uomo, e non lo Stato, al centro della vita sociale – e quello di inviolabilità della libertà personale, riconoscerebbero la libertà della persona di autodeterminarsi anche in ordine alla fine della propria esistenza, scegliendo quando e come essa debba aver luogo. La norma censurata sarebbe in contrasto, inoltre, con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 2 e 8 della CEDU, i quali, nel salvaguardare, rispettivamente, il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata, comporterebbero, in base all’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, che l’individuo abbia il diritto di “decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà”.

La Corte d’assise di Milano censura, per altro verso, l’articolo 580 del codice penale “nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da cinque a dieci [recte: dodici] anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione”. La disposizione violerebbe, per questo verso, l’articolo 3 della Costituzione, unitamente al principio di proporzionalità della pena al disvalore del fatto, desumibile dagli articoli 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

Aggiornamento del 13 settembre 2019

Norma censurata

Codice penale

Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Art. 580. – Istigazione o aiuto al suicidio.

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [c.p. 29, 32, 50, 583].
Le pene sono aumentate [c.p. 64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio [c.p.p. 575, 576, 577].

 

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