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COMUNE DI TRENTO * EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: « ATTIVATO IL MODULO ON-LINE, APERTE LE DOMANDE ANCHE PER CHI RISIEDE IN ITALIA DA MENO DI DIECI ANNI »

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10.55 - giovedì 29 ottobre 2020

Contributo integrativo al canone e locazione alloggio pubblico. Attivato il modulo online del Comune di Trento e aperte le domande anche per chi risiede in Italia da meno di dieci anni.

Fino al 18 dicembre 2020 è possibile presentare domanda di contributo integrativo al canone di locazione e domanda di locazione alloggio di edilizia residenziale pubblica.

È possibile presentare domanda con consegna allo sportello, via email, fax o raccomandata e anche online.

Vista la ripresa dei contagi da Coronavirus, il servizio Spazio argento e politiche abitative chiede la collaborazione dei cittadini per ridurre il più possibile gli accessi allo sportello, privilegiando la consegna online, via mail o fax.

Per presentare la domanda basta accedere allo sportello online del Comune con Spid o Cns. L’invio della domanda online è facilitato grazie alla semplificazione del modulo, alla previsione di controlli automatici sulla compilazione, al recupero automatico di una parte dati. A disposizione degli utenti anche delle slides ed un video-tutorial a supporto della compilazione da casa.
Tutte le informazioni sui requisiti, sui documenti da allegare e sulle modalità di presentazione della domanda e sui contatti per il supporto, anche telefonico. dell’ufficio Casa sono disponibili su https://servizi.comune.trento.it/

L’ulteriore innovazione nella raccolta delle domande 2020 deriva invece da una recente ordinanza del Tribunale di Trento – sezione lavoro, non ancora definitiva (n. 138/2020 dd. 29 settembre 2020), che ha dichiarato il requisito di accesso della residenza decennale in Italia incompatibile con il diritto europeo e come tale da disapplicare.
Le domande relative alla raccolta 2020 possono essere quindi presentate anche in assenza di tale requisito.

L’indicazione sul modulo degli anni di residenza in Italia (con la scelta Si/No) serve a fini statistici ed in caso di eventuale riforma dell’ordinanza di primo grado.
La valutazione sull’ammissibilità delle domande sarà svolta dal Comune in sede di redazione delle graduatorie, tenendo conto del quadro normativo e giurisprudenziale che si sarà delineato in tale momento.

Si riporta di seguito un estratto del dispositivo dell’ordinanza:

“Punto 7
Dichiara che le disposizioni ex art. 5 co. 2bis ed ex art. 3 co.2bis L.P. 7.11.2005, n. 15 sono incompatibili con il principio della parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali ex art. 11 co.1, lett. f) e, rispettivamente, ex art. 11 co.1 lett. d) della direttiva 25/11/2003, n. 2003/109/CE, nella parte in cui subordinano l’ammissibilità della domanda volta all’assegnazione di un alloggio a canone sostenibile in locazione al possesso del requisito della residenza decennale nel territorio nazionale e, quindi, alla luce del principio del primato del diritto dell’Unione Europea sul diritto interno, devono essere disapplicate.

Punto 13
Ordina al Comune di Trento e alla Provincia autonoma di Trento di adottare, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 150/2011, un piano di rimozione idoneo ad evitare il reiterarsi della discriminazione, che comprenda la modifica del “Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21” ex d.p.p. 12.12.2011, n. 17-75/Leg nella parte in cui esige dai titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 co.1 d.lgs. 286/1998, ai fini dell’ammissibilità delle domande di accesso a un alloggio a canone sostenibile in locazione per gli anni successivi al 2019, il possesso del requisito della residenza decennale nel territorio nazionale, nonché l’inserimento nei conseguenti provvedimenti e atti amministrativi della determinazione per cui, ai fini dell’ammissibilità delle domande di accesso a un alloggio a canone sostenibile in locazione per gli anni successivi al 2019, non è più previsto per i titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 co.1 d.lgs. 286/1998 il requisito della residenza decennale nel territorio nazionale.”

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