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CORTE APPELLO – TRENTO * INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2024: « L’INTERVENTO DELLA PRESIDENTE ANNA MARIA CREAZZO / DIRETTA LIVE VIDEO STREAMING » (TESTO INTEGRALE RELAZIONE) (PHOTOGALLERY)

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10.05 - sabato 27 gennaio 2024

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(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Nell’imminenza della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2024, che si celebrerà in forma solenne presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Trento sabato 27 gennaio p.v. alle ore 10.00, si trasmette il Comunicato stampa della Presidente della Corte reggente, dott.ssa Anna Maria Creazzo.

 

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Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2024 / Trento, Aula Magna del Palazzo di Giustizia ‐ 27 gennaio 2024

Le statistiche rese disponibili danno conto dei seguenti risultati in tema di produttività degli Uffici giudiziari. Il settore civile segnala una sostanziale stabilità dei flussi di ingresso in Corte, sia a Trento che nella Sezione Distaccata di Bolzano (761 nuovi procedimenti rispetto ai 788 del periodo precedente) ed una considerevole contrazione nel numero di definizioni (674 rispetto a 863 del periodo precedente). Questo ultimo dato si spiega agevolmente con la pesante crisi di copertura degli organici della Corte di Appello di Trento, già segnalata l’anno scorso, ed aggravatasi ben oltre il 50%, con l’assenza del Presidente, di 2 Presidenti di Sezione (su 3) e di 6 consiglieri. Fortunatamente il CSM ha appena deliberato la nomina del Presidente della Corte, dott. Eugenio Gramola, mentre i consiglieri Maria Tulumello e Giovanni De Donato alla data odierna si sono entrambi insediati. Si confida ragionevolmente pertanto in una forte ripresa dell’attività giudiziaria.

I tre Tribunali di Trento, Bolzano e Rovereto, hanno, invece, registrato complessivamente un incremento delle nuove iscrizioni (23.997 rispetto a 20.569 del periodo precedente), con un numero di definizioni, comunque, nettamente superiore alle sopravvenienze (25.647) e conseguente riduzione delle pendenze.
Per il Tribunale per i Minorenni di Bolzano si rileva un analogo andamento positivo di prevalenza delle definizioni (533 rispetto a 489 sopravvenuti), mentre per quello di Trento la situazione appare stazionaria (706 definiti, in netto aumento, e 715 sopravvenuti, dato pressoché invariato). Tutti gli uffici hanno comunque mantenuto un buon livello di efficienza, con alti numeri di definizioni, 25.647 per i tribunali ordinari rispetto ai 21.979 dell’anno precedente, e 1.239 per i Tribunali per i minorenni rispetto ai 1.165 dell’anno precedente. Il settore penale giudicante si è caratterizzato in Corte, a Trento, con una pendenza iniziale complessiva di 351, di sopravvenuti pari a 382, e di definizioni totali pari a 355, con conseguente pendenza finale aumentata del 7,7 % (n. 378). Anche qui va segnalata la riduzione di copertura dell’organico con due soli consiglieri presenti (su 4) e con la assenza anche del Presidente della sezione. Anche tali scoperture risultano comunque in via di (parziale) superamento. Presso la sezione distaccata di Bolzano poi, risultano 193 definizioni, con 165 sopravvenuti e conseguente riduzione della pendenza (ridotta a soli 43 procedimenti).

Nei Tribunali ordinari si è registrata una tendenza generale alla crescita delle pendenze (pendenza finale di 12.096, rispetto a 10.943 dell’anno precedente), con 14.450 procedimenti iscritti e 12.881 procedimenti definiti. I Tribunali per i minorenni hanno avuto 931 nuove iscrizioni e 947 definizioni (pendenza diminuita a 211 rispetto a 228), a fronte di 771 iscrizioni e 764 definizioni dell’anno precedente.

Il Tribunale di Trento, avendo risolto tutti i problemi di copertura dei posti direttivi e semidirettivi, ha comunque ampiamente ridotto la scopertura dei posti di giudice al 10%, ben al di sotto della media nazionale, mentre il Tribunale di Bolzano soffre una elevata scopertura pari al 32%.

Superate le criticità determinate dall’omesso inserimento del distretto trentino nel bando n. 62 del 6 agosto 2021 di “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”, ed emanato apposito bando comprendente i requisiti richiesti per le assunzioni negli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano e le riserve di posti in base alle appartenenze linguistiche, espletate le relative procedure concorsuali, sono stati assunti :
presso la Corte d’Appello di Trento 12 funzionari, ed attualmente sono in servizio 11 per le dimissioni volontarie di un neoassunto;
presso il Tribunale di Trento 29 funzionari dei 30 previsti, in servizio sono attualmente in 26 in quanto due funzionari si sono volontariamente dimessi ed uno non ha superato il periodo di prova;
presso il Tribunale di Rovereto 9 funzionari (in numero pari alle unità previste in organico);
presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte d’appello 1 funzionario (dei 10 previsti in organico) che ha rassegnato le dimissioni il 15.12.2023;
presso il Tribunale di Bolzano 4 funzionari dei 18 previsti.

Anche con riferimento a queste nuove figure professionali devono sottolinearsi le difficoltà del territorio di Bolzano, che sui 18 posti previsti al Tribunale ne vede occupati soltanto quattro, mentre presso la Sezione distaccata della Corte addirittura nessun funzionario è in servizio, essendosi dimesso, dopo pochi mesi, l’unico assunto.

L’immissione in possesso dei funzionari è avvenuta il 21 novembre 2022; essi sono stati dotati dei necessari strumenti informatici soltanto nel febbraio 2023. L’inserimento dei funzionari dell’ufficio per il processo, trascorso un primo periodo di “ambientamento” e formazione, secondo l’analisi dei dati forniti, ha sicuramente offerto un contributo importante per arginare gli effetti negativi sulla risposta di giustizia.

Le rilevanti criticità che ha dovuto affrontare nell’ultimo anno la Corte, già illustrate, che hanno riguardato le numerose e ravvicinate vacanze nell’organico più che i carichi del ruolo, si sono riflesse nell’aumento esponenziale del DT (Disposition Time) sicché risulta determinante, e in tal senso è stato stilato il nuovo progetto organizzativo, l’apporto degli UPP con il loro lavoro professionale nello studio dei fascicoli, sia ai fini della loro classificazione e fissazione, sia ai fini della decisione attraverso la predisposizione delle ricerche giurisprudenziali e anche dottrinali, la redazione delle relazioni per le camere di consiglio e delle bozze dei provvedimenti, con il principale obiettivo del contenimento dei tempi di trattazione, dato che l’arretrato, in considerazione dei numeri contenuti, non desta preoccupazione.

Emerge una valutazione altrettanto altamente positiva dell’inserimento dei nuovi funzionari dai resoconti dei Capi degli uffici che, nel distretto, hanno potuto beneficiare di questa importante risorsa: i nuovi funzionari hanno offerto il loro apporto, a volte determinante, al fine della ottimizzazione dei tempi del giudizio, ed altrettanto incisivo è stato il supporto offerto, soprattutto negli uffici che soffrono di maggiori carenze nell’organico del personale amministrativo, per lo svolgimento delle udienze e per l’attività delle cancellerie, con particolare riguardo alla volontaria giurisdizione, settore di grande impatto sociale strettamente attinente ai diritti dei soggetti più fragili.

Dati i risultati ampiamente soddisfacenti, desta grande preoccupazione l’assenza di iniziative, pur sollecitate da tutti gli Uffici, e richieste con decisione dall’ANM, per la stabilizzazione dei funzionari, in modo da scoraggiare l’abbandono che si è fin qui già registrato, dovendosi a questo proposito sottolineare che, nonostante lo sforzo a cui è chiamato il servizio giustizia, nella legge di bilancio non è previsto alcun investimento nel settore. Il venir meno dei funzionari, evenienza prevista per il 2026 dopo la recente rinegoziazione in sede di Commissione europea, non potrà che condurre, invariate le altre condizioni, al peggioramento di tutti i parametri.

Attualmente risultano in servizio presso gli uffici dei giudici di pace del distretto solamente 10 giudici onorari di pace, 5 sui 9 uffici della provincia di Trento, 5 sui 7 di Bolzano. Permane la situazione di criticità dovuta alla carenza di organico che neppure la nomina dei nuovi giudici onorari di pace, 4 per Trento e 3 per Bolzano, può al momento attenuare poiché tali giudici nominati a seguito della conclusione della procedura concorsuale saranno assegnati, per disposizione di legge, per due anni all’Ufficio del processo, prima di essere adibiti all’esercizio della giurisdizione presso gli uffici del giudice di pace.

Al 30.06.2023 gli organici del personale amministrativo registravano una scopertura complessiva del 35,63%, per una presenza di 223 unità, scopertura 93, a Trento, di 178 unità, scopertura 129 (pari al 42,02%), a Bolzano: carenze molto gravi che notoriamente purtroppo colpiscono anche il resto del territorio nazionale .
Nel territorio di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Trento (riferibile all’intera Provincia di Trento) hanno sede la Casa Circondariale di Trento in Spini di Gardolo (TN) e la REMS ‐ Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza in Pergine Valsugana (Trento).

L’istituto di pena, di recente costruzione, presenta camere di detenzione con superficie (bagno escluso) di mq 18,27, che ospitano mediamente tre detenuti.
In una sola occasione, nel corso del periodo in esame, è stato accolto il reclamo ai sensi dell’art. 35 ter OP con riferimento alla detenzione presso l’istituto di pena di Trento, avendo il Magistrato di Sorveglianza accertato che lo spazio individuale per singolo detenuto in camera detentiva multipla è stato inferiore ai 3 mq.
In via di sintesi, rispetto al periodo precedente si è registrata una variazione rilevante in aumento, pari all’ 11 %, del dato relativo alla popolazione detenuta nel suo complesso: l’aumento più significativo, pari al 19,5%, è stato registrato per i detenuti stranieri.

 

Da segnalare, in controtendenza, la diminuzione del numero dei detenuti in custodia cautelare, diminuito del 4,7%.
Deve ancora essere sottolineata l’insufficienza dell’organico degli agenti di polizia penitenziaria rispetto al numero dei detenuti (167 agenti in organico rispetto ai 227 previsti) e di quelli del personale amministrativo. Infatti si registrano scoperture di 6 unità, delle otto previste, fra i funzionari giuridici pedagogici, di 3 unità nell’organico dei contabili, previsti nel numero di 5, scoperture che hanno avuto ricadute importanti anche sulla partecipazione dei detenuti alle udienze, assicurata a volte con il video collegamento laddove i detenuti vi hanno consentito, stante l’impossibilità di assicurare la traduzione da parte del competente Nucleo.

 

La situazione di sovraffollamento dell’istituto carcerario di Bolzano nel corso dell’anno rimane critica.
Ad aggravare la situazione descritta vi è il problema della vetustà dell’immobile, oggetto di ripetute segnalazioni al Ministero, ma ancora irrisolto, visto il protrarsi dei tempi per la realizzazione della nuova struttura oggetto di accordo fra Ministero e Regione TAA, con lavori ancora in corso il cui completamento non appare imminente.
In relazione alle spese di giustizia a carico dello Stato, per il periodo 1° luglio 2022/30 giugno 2023 si è arrivati ad un totale di spesa di € 4.061.213,00 (a fronte di € 5.351.416,25 per l’anno precedente), di cui € 3.153.702,54 per il patrocinio a spese dello Stato.

Per una più dettagliata ed analitica conoscenza della situazione dei singoli uffici del distretto si rinvia comunque alle relazioni dei rispettivi Presidenti.
Quanto alle Riforme già attuate o in corso di approvazione in materia di Giustizia non si può fare a meno di sottolineare le non dialogiche reazioni ad una iniziativa dei Presidenti delle Corti di Appello.

Si rammenta al riguardo che la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge parlamentare (n. 893‐A Pittalis e altri) recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione”, che abolisce il nuovo istituto della improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione (art.344 bis c.p.p.) e reintroduce la prescrizione del reato in appello e in cassazione, facendo quindi venire meno il blocco dopo il primo grado. Vengono così cancellate le due precedenti riforme del 2019 (blocco della prescrizione dopo il primo grado) e del 2021 (improcedibilità). È stato cosi annotato che “la prescrizione è diventata il più instabile istituto del diritto e del processo penale: negli ultimi otto anni si sono succedute 5 diverse discipline della prescrizione: la ex Cirielli (fino al 2016), la Orlando (2017‐ 2018), la Bonafede (2019‐2020), la Cartabia (2021‐2023) e, ora, la ‘Nordio‐Delmastro’.

I Presidenti di tutte le Corti d’Appello italiane avevano al riguardo assunto una iniziativa invero priva di precedenti storici, inviando il 22 novembre scorso al Ministro della Giustizia e ai Presidenti delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato una lettera con la quale, prescindendo da ogni valutazione sul merito del nuovo intervento del Legislatore, ne illustravano le gravi conseguenze in assenza di ogni previsione di disciplina transitoria, sull’esito delle iniziative organizzative necessarie “per l’accesso a decine di migliaia di fascicoli cartacei pendenti “da parte di Uffici già così duramente provati e depotenziati, con “magistrati e personale ammnistrativo che fronteggiano scoperture di organico rilevantissime”. Da qui il pericolo di lavorare più volte a vuoto, in difetto di “una responsabile, chiara, sistematicamente coerente scelta del legislatore di una disciplina transitoria che accompagni temporalmente la promulgazione della nuova disciplina…”. Per evitare quindi una “paralisi dell’intera attività delle corti di appello” e la “moltiplicazione di definizioni per prescrizione dei reati”, avevano perciò inviato la loro “rispettosa e convinta sollecitazione” a munire la nuova legge di una disciplina transitoria, rispettosamente astenendosi dall’indicarne il segno e i contenuti specifici. Di fronte a tale iniziativa, si è però registrata la non insolita levata di scudi contro l’ennesima, indebita, interferenza dei giudici nell’attività legislativa e politica del Parlamento. Il quesito nascente da una simile alternativa tra doveri diametralmente opposti (quello di “non interferire”, e quello di tempestivamente “informare” nel più rigoroso rispetto delle altrui prerogative) rimane drammaticamente proposto, mentre però nessuna iniziativa per la presa in carico e risposta ai gravi inconvenienti segnalati risulta essere stata assunta dagli organi interpellati.

Per quanto riguarda comunque l’effetto delle altre modifiche dell’ordinamento penale e processuale penale già varate nel corso degli anni 2021‐2022, si deve dare atto di alcuni virtuosi effetti rilevabili dalle prime applicazioni della nuova normativa. È infatti emerso che le ipotesi deflattive già in vigore (162 ter c.p.p e 131 bis c.p.p.) si sono sensibilmente incrementate dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, grazie anche alle modifiche introdotte sulla procedibilità a querela e di ampliamento delle ipotesi ex art. 550, c. 2 c.p.p. che danno accesso alla MAP. Un “notevole effetto deflattivo”, pur con tutti i limiti delle decisioni meramente processuali, è stato anche conseguito dall’applicazione dell’art. 420 quater c.p.p. La riduzione poi degli importi economici dei decreti penali di condanna sta determinando un incremento degli adempimenti spontanei e, soprattutto nei cd. reati stradali, con un forte ricorso agli LPU.

Per altro verso, il pubblico ministero ha dato notevole impulso alla applicazione, in numerosi procedimenti, sia contro noti che contro ignoti, della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini non consentono una ragionevole previsione di condanna. Significativo appare al riguardo il fisiologico innalzamento delle opposizioni all’archiviazione, peraltro non accompagnato da importanti aumenti delle archiviazioni non accolte. Il dato (unito ad un rilevato aumento delle sentenze ex art. 425 c.p.p.) sembra evidenziare un’importante tendenza pragmatica della giurisprudenza di merito, pur opportunamente sollecitata al doveroso controllo dalle parti private, di adeguamento culturale ai principi ispiratori della riforma.

L’aumento del novero dei reati per i quali è consentita la MAP sta comportando un ulteriore continuo accesso a tale istituto processuale, con tempi di definizione del fascicolo (richiesta; emissione del programma UEPE; emissione dell’ordinanza; tempo di svolgimento degli LPU; udienza con estinzione) piuttosto contenuto, soprattutto per particolari tipologie di reato tra i quali i reati stradali.

 

Nel settore civile
La riforma del processo civile, introdotta con il D.L.vo n. 159/2022, fatta eccezione per alcune disposizioni, fra cui la disciplina organica della trattazione scritta dei procedimenti (artt. 127 bis e ter cpc) in precedenza regolata dalla cd legislazione emergenziale, e le norme dedicate al Curatore speciale del minore di età, già in applicazione, è entrata in vigore a fine febbraio del 2023, con applicazione a tutti i giudizi avviati dopo tale data, con il fine di contenere i tempi del processo civile entro termini ragionevoli ( tre anni per i giudizi di primo grado e due anni per quelli d’appello e per quelli di cassazione) e di dare soluzione ad uno dei punti più critici del processo civile costituito dalla molteplicità dei riti e dei Giudici competenti in tema di famiglie e minori di età.
In generale, la riforma dovrà essere valutata alla prova dei fatti per verificare quanto sia coerente con gli obiettivi di semplificazione e di celerità: se in questo senso militano la nuova regolamentazione della mediazione, della negoziazione assistita, e della mediazione familiare, l’aver comunque lasciato in vita una molteplicità di riti, le modifiche apportate a quello cd ordinario, con l’adozione di un schema misto fra il processo di lavoro e l’abrogato rito societario che non aveva dato buona prova, l’introduzione di strumenti di decisione provvisoria quali le ordinanze, avverso cui è esperibile il reclamo e che non producono gli effetti sostanziali del giudicato, inducono forti perplessità anche per la moltiplicazione delle questioni interpretative che potrà prodursi.

La trattazione scritta si è rivelata uno strumento decisivo per la ripresa dell’attività nel corso della pandemia, certamente di grande utilità per l’indubbio risparmio di tempo consentito dallo svolgimento all’interno del proprio studio e in poche ore, di attività che si sarebbero dovute compiere incontrandosi di persona in luogo a ciò deputato e in un arco temporale certamente più esteso.

Pur se riveste questo indubbio pregio, non può non essere sottolineato come il diritto ed il giudizio costituiscono non solo tecnica ma esperienza eminentemente umana, e bisognerebbe non far divenire la trattazione scritta forma sistematica e generalizzata di celebrazione dei procedimenti non potendo essere ritenuta equipollente all’insostituibile dialogo fra le parti e delle parti con il Giudice dell’udienza in presenza, strumento insostituibile di conoscenza della causa e dei reali interessi che muovono le parti , per il Giudice, importante base per la conciliazione o indirizzo verso una decisione aderente alla domanda di giustizia.
Indubbiamente è l’introduzione del rito unico e del Tribunale, di prossima attuazione, per le persone, le famiglie, i minorenni, la novità di maggior rilievo che, insieme ad indubbi progressi, porta con sé rilevanti criticità.

Le cadenze processuali e i termini rigidi sono stati pensati e ragionati per i procedimenti in tema di scissione della coppia genitoriale e mal si adattano ai procedimenti de potestate il cui tema focale è il minore di età e la sua condizione di deprivazione o maltrattamento, del tutto indipendente dal rapporto fra i genitori spesso in queste vicende “conniventi”, che devono essere condotti seguendo la vicenda esistenziale del minore coinvolto e non certo astratte cadenze processuali.
Non può essere vissuta senza preoccupazione la composizione del nuovo Tribunale che segna la fine della collegialità e della multidisciplinarietà, dato che la riforma affida ad un solo giudice o meglio ad un giudice solo, la decisione su materie delicatissime destinate ad incidere, in modo decisivo, sul destino dei minori.
Nel nostro distretto, caratterizzato da Tribunali di piccole dimensioni, il funzionamento del nuovo Tribunale, in assenza di contemporanee azioni sulle risorse, personali e materiali da destinare, solleva molti dubbi sulla formazione del nuovo Ufficio che, nella situazione data, inevitabilmente comporterà la riduzione dei Giudici destinati a trattare tutte le altre materie con pesanti ricadute organizzative.

Occorrerebbe inoltre pensare alle soluzioni di edilizia conseguenti all’istituzione in sede circondariale dei nuovi Tribunali, uffici diversi che non potrebbero trovare allocazione presso i Tribunali ordinari, anche in considerazione della tutela dovuta ai suoi utenti, soggetti fragili per definizione.
Anche la transizione digitale in atto presso i Tribunali per i minorenni è stata, ed è ancora complessa e problematica: basti pensare che i minori, considerati parte, sempre parte sostanziale, e parte processuale necessaria in molti procedimenti, sono ancora registrati nei sistemi informatici come semplici “interessati” al procedimento, di cui sono invece protagonisti.

Non posso quindi, in conclusione, che fare mie le serie preoccupazioni espresse dai Presidenti dei Tribunali per i minorenni del distretto che hanno segnalato il paventato rischio che la riforma non sia affatto a “costo zero”, intendendosi tale espressione in senso non meramente contabile ma socio‐economico, potendosi ipotizzare, in assenza di efficaci interventi, un sensibile arretramento nella tutela offerta ai bambini e agli adolescenti (che ne sosterranno quindi il prezzo).

 

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Anna Maria Creazzo

Presidente della Corte Reggente

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