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CORTE COSTITUZIONALE * «SI PRONUNCIA SULLA DISCIPLINA REGIONALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COMUNALI E LA NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI AOSTA»

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13.01 - martedì 19 maggio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA SULLA DISCIPLINA REGIONALE CONCERNENTE, FRA L’ALTRO, L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COMUNALI E LA NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI AOSTA

Con la sentenza numero 83, depositata oggi, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla disciplina introdotta dalla Regione Valle d’Aosta concernente: l’esercizio associato di funzioni e di servizi da parte dei comuni; il regime di prorogatio del segretario comunale; la sostituzione del sindaco, quale componente della Giunta delle Unités des communes valdôtaines, nei casi di impedimento temporaneo o incompatibilità; la nomina del segretario generale del Comune di Aosta.

In particolare, la Corte ha anzitutto accolto la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16 della legge regionale 26 maggio 2025, n. 15, nella parte in cui inserisce l’articolo 20-sexies nella legge regionale numero 6 del 2014, disciplinando il conferimento dell’incarico di segretario del Comune di Aosta.

La norma dichiarata incostituzionale ha costruito una figura di segretario comunale (del Comune di Aosta) non conforme ai princìpi desumibili dall’articolo 97 della Costituzione, con specifico riferimento a quelli di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, nonché a quello dell’accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo l’attribuzione del relativo incarico senza l’espletamento dello specifico concorso-corso previsto dalla legge regionale della Valle d’Aosta numero 46 del 1998. È stata così trasformata profondamente la fisionomia del segretario comunale (del Comune di Aosta) attraverso l’innesto di elementi normativi che hanno finito per minare l’indispensabile equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività.

Tutte le restanti questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono state invece dichiarate inammissibili per incompleta ricostruzione del quadro normativo e per difetto di motivazione.

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