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CORTE COSTITUZIONALE * «SCUOLE NAUTICHE, INCOSTITUZIONALE PER ECCESSO DI DELEGA LA NORMA SU REQUISITI PATRIMONIALI E TARIFFE MINIME»

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16.00 - martedì 21 luglio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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SCUOLE NAUTICHE: INCOSTITUZIONALE PER ECCESSO DI DELEGA LA NORMA RELATIVA AI REQUISITI PATRIMONIALI E ALLE TARIFFE MINIME

Con la sentenza numero 133, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo numero 160 del 2020, nella parte in cui ha introdotto, nel codice della nautica da diporto, requisiti minimi di capacità patrimoniale delle scuole nautiche, nonché l’obbligo di adottare un tariffario minimo delle prestazioni formative, quali condizioni per l’esercizio dell’attività.

La questione è stata sollevata dal TAR Lazio nell’ambito di un giudizio promosso da una società operante nel settore dello sport velico e della nautica, che aveva impugnato il decreto ministeriale con cui era stato imposto alle scuole nautiche di dimostrare una capacità patrimoniale o finanziaria non inferiore a 50.000 euro e di adottare un tariffario rispettoso di importi minimi prefissati.

La sentenza ha ritenuto fondate le questioni sollevate in riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

La legge delega contiene, nel caso in esame, un’analitica elencazione delle materie delegate e indica principi e criteri direttivi molto specifici, che vincolano in modo stringente la discrezionalità del legislatore delegato. Quando l’oggetto della delega è così precisamente delimitato – ha osservato la pronuncia – assume rilievo decisivo il dato letterale, mentre si restringe lo spazio per un’interpretazione funzionale o teleologica.

In particolare, nella legge di delega manca ogni riferimento, anche indiretto, ai requisiti patrimoniali e ai tariffari delle scuole nautiche. Né un fondamento per tali previsioni può essere rinvenuto nei principi e criteri direttivi, che fanno riferimento alla semplificazione delle procedure soltanto con riguardo a specifici ambiti, diversi da quello delle scuole nautiche.

Non è stato ritenuto decisivo neppure il richiamo alle finalità generali della «sicurezza della navigazione» e della «salvaguardia della vita umana in mare». Sebbene la sicurezza e l’armonizzazione del settore nautico informino l’intero impianto della riforma del codice della nautica da diporto, tali finalità non possono di per sé allargare l’oggetto della delega a materie che essa non contempla.

La decisione ha pertanto concluso che, tanto sulla base di un’interpretazione letterale della legge di delega, quanto alla luce di un’interpretazione sistematica o teleologica, le norme censurate fuoriescono dall’oggetto della delega, violando gli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

L’accoglimento delle questioni ha determinato l’assorbimento dell’ulteriore censura relativa alla compatibilità del tariffario minimo con l’articolo 15 della direttiva europea relativa ai servizi nel mercato interno, cosiddetta direttiva servizi o Bolkestein.

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