(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA SULLA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA CHE DISCIPLINA IL VINCOLO IDROGEOLOGICO, I TAGLI E GLI INCENDI BOSCHIVI
La Corte, con la sentenza numero 142, depositata oggi, ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale promosse dallo Stato nei confronti di diverse disposizioni della legge della Regione Toscana numero 49 del 2025.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che, con riguardo ai parchi e alle riserve naturali regionali, attribuiscono la competenza a rilasciare le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico alle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, alla Città metropolitana di Firenze e ad altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali.
La Corte ha osservato che la disciplina concernente l’autorizzazione degli interventi da eseguire nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è riconducibile alla materia «tutela dell’ambiente», riservata alla competenza legislativa esclusiva statale. Nell’esercizio di tale competenza, lo Stato ha adottato l’articolo 61, comma 5, del codice dell’ambiente, che ha conferito interamente alle regioni le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico, tra le quali devono ritenersi comprese quelle relative al rilascio dell’autorizzazione ai fini del medesimo vincolo.
Ha altresì osservato che il legislatore regionale, riallocando presso enti infraregionali funzioni amministrative riconducibili alla materia ambientale, ha modificato l’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale.
La Corte ha precisato che il citato articolo 61, comma 5, del codice dell’ambiente, nel prevedere che le funzioni relative al vincolo idrogeologico sono interamente esercitate dalle regioni, non riguarda anche le corrispondenti funzioni legislative, ma si riferisce alle sole funzioni amministrative, disponendone il trasferimento alle regioni e non riservandone alcuna in capo allo Stato (o ad altri enti). Ha poi affermato che le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico vanno svolte dalla Regione, o da enti inclusi nella struttura regionale, in ragione di un loro esercizio unitario, come stabilito dallo stesso articolo 61, comma 5, e dall’articolo 62, comma 3, dello statuto regionale.
La Corte, inoltre, ha dichiarato non fondate le questioni aventi per oggetto la disposizione che, modificando la legge forestale regionale, ha elevato da 1.000 a 3.000 metri quadrati la superficie dei tagli boschivi eseguibili annualmente all’interno di ogni proprietà senza autorizzazione o dichiarazione. Tale modifica, intervenuta in assenza di una disciplina statale che stabilisca la massima superficie boschiva nella quale il taglio può essere eseguito senza titolo abilitativo, è parte di una complessiva razionalizzazione della normativa regionale sul taglio dei boschi, derivante da una rinnovata ponderazione di interessi riservata al legislatore regionale, che non comporta alcuna diminuzione di standard minimi inderogabili di tutela ambientale, tra l’altro mai determinati dal legislatore statale.
Infine, sono state dichiarate non fondate le questioni concernenti le disposizioni che attribuiscono alla Regione la competenza a svolgere l’addestramento, l’aggiornamento, la specializzazione del personale operante nell’ambito dell’attività antincendi boschivi regionale e modificano le norme sulla pianificazione della medesima attività.
