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FISCO OGGI * SANITÀ: «E SPESE PER ASSISTENZA INFERMIERISTICA E RIABILITATIVA SONO DETRAIBILI AL 19% IRPEF, SULL’IMPORTO ECCEDENTE LA SOMMA DI 129,11 EURO»

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08.04 - sabato 8 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

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** Immagine creata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale – Chat Gpt **

 

Detrazioni spese mediche. Devo sottopormi a cure presso un centro di fisioterapia privato per attività di rinforzo muscolare per un ginocchio, dove ho avuto l’innesto di cellule mesenchimali, e per una spalla per lesione di un tendine. Mi è stato consigliato un ciclo di almeno sei mesi. Al termine delle cure potrò detrarre dall’Irpef la relativa fattura? Grazie Maria Carmela R.

 

risponde Andrea Santoro

Le prestazioni per l’assistenza infermieristica e riabilitativa (come la fisioterapia, la kinesiterapia, la laserterapia) rientrano tra le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, per le quali spetta la detrazione Irpef del 19% sull’importo eccedente la somma di 129,11 euro. Per esercitare il diritto alla detrazione è necessario che le spese siano state effettivamente sostenute e, quindi, rimaste a carico del contribuente. Come precisato dalla circolare n. 14/2023, quando la fattura è rilasciata da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione occorre, per fruire della detrazione, l’attestazione che “la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo”.

Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. Si precisa, inoltre, che le spese per le prestazioni rese dal fisioterapista sono detraibili senza necessità di prescrizione medica, in quanto tale professionista rientra nel novero delle figure elencate nel decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001 (cfr. circolare n. 19/2012), a condizione che dal documento attestante la spesa risultino la figura professionale medesima e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

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