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CORTE COSTITUZIONALE * ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ONORARIA: «ILLEGITTIMA LA LIMITAZIONE DECENNALE DELLA RILEVANZA DEL TITOLO DELL’ANZIANITÀ PROFESSIONALE»

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15.45 - martedì 30 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ONORARIA: ILLEGITTIMA LA LIMITAZIONE DECENNALE DELLA RILEVANZA DEL TITOLO DELL’ANZIANITA’ PROFESSIONALE.

È in contrasto con l’articolo 76 della Costituzione l’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo numero 116 del 2017 nella parte in cui, con riguardo alla selezione dei candidati all’accesso alla magistratura onoraria, prevede che, a parità di titolo di preferenza, prevale la maggiore anzianità professionale con il limite massimo di dieci anni.

E’ quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 213, depositata oggi, accogliendo la questione che aveva sollevato il TAR per il Lazio sulla base del rilievo che la legge  numero 57 del 2016, tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo circa i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, aveva posto il seguente: «prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica». In tal modo, rilevava il rimettente, con la disposizione censurata è stato introdotto un limite massimo di rilevanza della più elevata anzianità professionale, non previsto dalla legge delega.

La Corte ha ricordato che, in base alla sua giurisprudenza, in materia di delegazione legislativa il margine di discrezionalità da riconoscersi al Governo nell’opera di attuazione dei principi e criteri direttivi individuati dal legislatore delegante è tale da consentirgli di introdurre norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse nella legge delega. Rimane fermo, tuttavia, che la discrezionalità dell’organo esecutivo deve essere apprezzata in relazione al grado di specificità dei criteri fissati dal legislatore delegante e in coerenza con la ratio sottesa a questi ultimi.

Nel caso in esame, rispetto alla puntuale prescrizione della legge dele

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