News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ANAC – AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE * LETTERA AL MINISTRO ABODI, PRESIDENTE BUSÌA, «SUL CASO MALAGÒ AL FIGC NESSUNA INCOMPATIBILITÀ DAL PANTOUFLAGE, MA RESTANO FERMI ALTRI EVENTUALI PROFILI NORMATIVI E SPORTIVI»

Scritto da
17.47 - giovedì 18 giugno 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
////

 

Autorità Nazionale Anticorruzione.

Inviamo il testo della lettera mandata oggi dal Presidente dell’Anac Giuseppe Busìa al ministro per lo Sport Andrea Abodi.

“Illustre ministro,
Con nota acquisita al prot. ANAC n. 54595 del 5 giugno 2026, il Ministro per lo sport e i giovani ha chiesto a questa Autorità di fornire elementi istruttori utili ai fini della predisposizione della risposta alla interrogazione parlamentare n. 4-03036 del 19 maggio 2026, depositata dal Senatore Roberto Marti, presidente della 7ª Commissione permanente del Senato, Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport.

Oggetto dell’atto di sindacato ispettivo è l’applicazione della disciplina del c.d. pantouflage – nella specie l’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 – agli ex vertici del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), tenuto conto della candidatura alla presidenza della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) dell’ex Presidente del CONI, Giovanni Malagò.

Più in particolare, nell’interrogazione in esame sono state evidenziate alcune criticità relative alla candidabilità e la conseguente eleggibilità del dott. Malagò alla carica apicale di Presidente federale di FIGC, in considerazione dei poteri di regolazione e di controllo esercitati dal CONI nei confronti delle Federazioni sportive nazionali.

Esaminata la questione, il Consiglio dell’Autorità ha deliberato di comunicare le seguenti considerazioni.
Occorre innanzitutto evidenziare che nell’anno 2025 è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo regime di incompatibilità successiva previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 25/2025, che a sua volta rinvia alla previsione contenuta nell’articolo 29-bis della legge n. 262/2005.
L’articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025 dispone, infatti, che “Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilità previsto dall’articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi”.

La disposizione della legge n. 262/2005 richiamata prevede, altresì, che “I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell’incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli”.
Secondo quanto previsto dalla disciplina di riordino contenuta nel decreto legislativo n. 242/1999, il CONI è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 1), connotato a livello strutturale come Confederazione delle federazioni nazionali e delle discipline sportive associate (articolo 2).

In quanto ente pubblico non economico, il CONI è senz’altro qualificabile come pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, alla quale trova applicazione il regime di incompatibilità successiva previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del medesimo decreto.
Tuttavia, tale regime di incompatibilità non trova applicazione nei confronti dei componenti degli organi collegiali, dal momento che per gli stessi è previsto il nuovo regime di incompatibilità successiva annuale che, sulla base della previsione espressa contenuta nel citato articolo 3, comma 3-bis, si applica “in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi”.

Alla luce di quanto sopra, le cariche ricoperte dal dott. Malagò che vengono in rilievo al fine di valutare l’applicazione della richiamata disciplina sono sia quella di Presidente del CONI – indicata nella interrogazione e cessata in data 26 giugno 2025 – ma anche le ulteriori cariche di componente del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in qualità di membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che da fonti aperte lo stesso dott. Malagò risulta ancora rivestire.

Non vi è dubbio che l’incarico di componente di uno degli organi collegiali del CONI rileva, quale incarico in provenienza, ai fini dell’applicazione del regime di incompatibilità previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025, tenuto conto del tenore letterale della disposizione.
Il Presidente del CONI è componente di diritto sia del Consiglio (art. 4, comma 1, d.lgs. n. 242/1999) che della Giunta (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 242/1999) e, in quanto tale, svolge, al pari degli altri componenti degli stessi organi collegiali, le medesime funzioni a questi attribuite.
Ne consegue che anche l’incarico di Presidente, pur dotato di poteri autonomi e ulteriori rispetto a quelli dell’organo collegiale di cui fa parte, è soggetto al medesimo regime di incompatibilità successiva degli altri componenti.

Ciò chiarito circa l’incarico in provenienza, al fine di verificare la sussistenza dell’incompatibilità successiva prevista dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 25/2025, occorre esaminare l’incarico in destinazione di Presidente federale della FIGC.
A tal fine, si evidenzia che la disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell’articolo 29-bis della legge n. 262/2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, richiede che il rapporto avviato al termine dell’incarico presso l’organo collegiale rientri tra i “rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego”.

Considerato il tenore letterale della disposizione, gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione non sono riconducibili ad alcuna delle suddette categorie. Ne consegue che, nel caso di specie, difetta uno dei presupposti di applicabilità della disciplina delle incompatibilità successive prevista dall’articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025, con ciò rendendo non necessario l’esame degli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione medesima.
Il presente parere è reso con riferimento alle disposizioni sopra richiamate e restano fermi gli eventuali ulteriori profili di incompatibilità, inconferibilità, incandidabilità e ineleggibilità eventualmente esistenti anche sulla base della normativa sportiva applicabile.

*
Giuseppe Busìa
Presidente di Anac

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



A.I. - IMPAGINAZIONE EDITORIALE OPINIONE
POSSIBILE UTILIZZO INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Opinione si avvale di applicazioni basate su Intelligenza artificiale al fine di ottimizzare l'impaginazione editoriale curata dalla nostra redazione.
I contenuti potrebbero presentare interpretazioni di testo difformi dall'originale del comunicato stampa ricevuto: nel caso è gradita una segnalazione a: [email protected]


© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

I commenti sono chiusi.