(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Dipendenti pubblici con disabilità, l’Autorità Garante: “Il lavoro agile è uno strumento di piena partecipazione”.. Le amministrazioni pubbliche devono valutare le richieste in modo concreto e individualizzato, evitando dinieghi fondati solo sul profilo professionale o sulla mansione formale. La misura può costituire un accomodamento ragionevole per garantire pari opportunità, continuità professionale e pieno esercizio del diritto al lavoro.
L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha approvato la Raccomandazione n. 04 del 29 maggio 2026, dedicata all’applicazione del lavoro agile quale accomodamento ragionevole nei confronti dei dipendenti pubblici con disabilità.
Con il nuovo atto, l’Autorità richiama le amministrazioni pubbliche alla necessità di evitare esclusioni automatiche, dinieghi generici o valutazioni fondate soltanto sul profilo professionale formale del dipendente o sulla qualificazione astratta della mansione. L’accesso al lavoro agile, quando richiesto da una persona con disabilità, deve essere valutato in modo concreto, individualizzato e complessivo, tenendo conto delle attività effettivamente svolte, dell’organizzazione dell’ufficio, delle esigenze funzionali della persona e delle soluzioni ragionevolmente praticabili.
La Raccomandazione afferma un principio centrale: il lavoro agile, nei casi in cui le attività siano compatibili, anche solo parzialmente, con modalità di svolgimento a distanza, può costituire uno strumento idoneo a realizzare un accomodamento ragionevole, volto a garantire alla persona con disabilità il pieno esercizio del diritto al lavoro in condizioni di uguaglianza, dignità, continuità professionale e pari opportunità.
“Il lavoro agile non può essere negato sulla base di automatismi organizzativi o formule generiche. Quando è necessario a rimuovere ostacoli legati alla condizione di disabilità, deve essere preso in considerazione come possibile misura di accomodamento ragionevole”, sottolinea il Collegio dell’Autorità Garante, composto dal Presidente avv. Maurizio Borgo, dal Componente Vicario prof. Francesco Vaia e dal Componente ing. Antonio Pelagatti. “Il punto non è stabilire in astratto se un profilo professionale sia compatibile con il lavoro agile, ma verificare, nel caso concreto, quali attività siano effettivamente svolte e quali soluzioni organizzative possano rendere possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro senza discriminazioni”.
Secondo l’Autorità, prima di negare l’accesso al lavoro agile, l’amministrazione deve dimostrare di avere verificato tutte le soluzioni ragionevolmente praticabili. Inoltre, il trasferimento o l’assegnazione ad altro ufficio possono costituire soluzioni organizzative ragionevoli solo se finalizzate a garantire il diritto al lavoro e la piena inclusione della persona. Non possono invece tradursi in misure espulsive, marginalizzanti o punitive, né comportare dequalificazione professionale, perdita di responsabilità, riduzione del trattamento economico, penalizzazioni nella valutazione della performance o pregiudizi nelle prospettive di carriera.
L’eventuale diniego del lavoro agile dovrà essere motivato in modo puntuale, concreto e documentato. Solo dopo avere verificato tutte le soluzioni alternative e solo in presenza di un onere sproporzionato o eccessivo adeguatamente dimostrato potrà ritenersi giustificata la mancata adozione del lavoro agile o di altra misura organizzativa idonea.
La Raccomandazione invita quindi le amministrazioni pubbliche a garantire un’applicazione della disciplina del lavoro agile coerente con il principio di uguaglianza sostanziale, con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, con il divieto di discriminazione e con l’obbligo di accomodamento ragionevole.
L’atto è stato trasmesso al Ministro per la Pubblica Amministrazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Conferenza delle Regioni e Province autonome, all’ANCI e all’UPI, al fine di favorire una più ampia diffusione dell’orientamento e promuovere un’applicazione uniforme dei principi richiamati nelle amministrazioni pubbliche.
