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OPINIONEWS ITALIA

AGCM * POLTRONESOFÀ: «PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA, IRROGATA ALLA SOCIETÀ UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI UN MILIONE DI EURO»

Scritto da
19.14 - lunedì 5 gennaio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
////

 

PS12704 – POLTRONESOFÀ-APPLICAZIONE SCONTI

Provvedimento n. 31788

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 dicembre 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive

modificazioni (di seguito, “Codice del consumo”);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e

pubblicità ingannevole e comparativa” (di seguito, “Regolamento”), adottato dall’Autorità con

delibera del 5 novembre 2024, n. 31356;

VISTA la comunicazione del 28 gennaio 2025, con la quale è stato avviato il procedimento PS12704

nei confronti della società Poltronesofà S.p.A.;

VISTO il proprio provvedimento del 28 gennaio 2025, con il quale è stato disposto l’accertamento

ispettivo, ai sensi dell’articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso la sede della società

Poltronesofà S.p.A.;

VISTA la propria decisione del 6 maggio 2025, con la quale, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del

Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 24 ottobre

2025, a seguito della presentazione da parte della società Poltronesofà S.p.A. di una proposta di

impegni;

VISTA la comunicazione del 24 giugno 2025, con la quale è stato esteso il procedimento PS12704

in riferimento alla indicazione dei prezzi pubblicizzati durante le campagne promozionali diffuse

dalla società Poltronesofà S.p.A. già a partire da gennaio 2023;

VISTA la propria decisione del 25 giugno 2025, con la quale, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del

Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 23 dicembre

2025, a seguito della estensione oggettiva del procedimento avvenuta in data 24 giugno 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. La società Poltronesofà S.p.A. (C.F. 03613140403; di seguito, anche “Professionista”,

“Società” o “Poltronesofà”), in qualità di Professionista ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del

Codice del consumo è attiva nel commercio al dettaglio di divani, poltrone e complementi di arredo,

sia in Italia che all’estero. Il fatturato realizzato dalla società Poltronesofà S.p.A., nell’esercizio

chiuso al 31 dicembre 2024, è stato pari a 539.064.835 euro, con un MOL di 77.038.409 euro e un

utile di esercizio, al netto delle imposte, pari a 45.813.900 euro1

.

2. Altroconsumo, associazione di consumatori, in qualità di partecipante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

3. Il procedimento concerne la pratica commerciale posta in essere dalla società Poltronesofà

S.p.A. consistente nella indicazione, ingannevole e omissiva, di una asserita convenienza del prezzo

1 Cfr. bilancio estratto dalla banca dati Telemaco.BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 265

praticato per i divani appartenenti alla “Collezione Promo”, pubblicizzato durante le campagne

promozionali diffuse attraverso TV, radio, social media e internet.

4. Più nel dettaglio, Poltronesofà, a partire almeno dall’inizio di gennaio 2023, ha enfatizzato –

attraverso campagne pubblicitarie per promuovere la vendita promozionale di divani appartenenti

alla “Collezione Promo” – l’esistenza di un rilevante “sconto” rispetto a un prezzo assai superiore,

indicato come “barrato”. In realtà, avuto riguardo anche alla frequenza della diffusione delle citate

campagne, l’istruttoria ha dimostrato l’insussistenza della convenienza (enfatizzata

ingannevolmente) del prezzo pubblicizzato con i messaggi promozionali, considerato che i prodotti

di tale collezione si caratterizzano di per sé per essere strategicamente destinati alla

commercializzazione “per un periodo più breve2 e alla vendita, principalmente, “a prezzi

promozionali3

.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L’iter del procedimento

5. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del consumo

nonché sulla base di diverse segnalazioni pervenute da singoli consumatori4 e dall’associazione

Altroconsumo5, in data 28 gennaio 2025, è stato avviato nei confronti di Poltronesofà un

procedimento istruttorio, per accertare se la condotta commerciale posta in essere dal Professionista

possa costituire una violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo6

.

6. In data 6 febbraio 2025, è stato svolto l’accertamento ispettivo presso la sede legale della

Società7

.

7. In data 24 febbraio 20258, Poltronesofà ha presentato istanza di accesso agli atti, la quale è

stata accolta in data 25 febbraio 20259

.

8. In data 14 marzo 202510, la Società ha presentato istanza di proroga del termine per la

presentazione di una proposta di impegni che è stata accolta con comunicazione del 19 marzo

202511

.

9. In data 21 marzo 202512, è pervenuta un’istanza di partecipazione al procedimento da parte

dell’associazione di consumatori Altroconsumo che è stata accolta con comunicazione del 9 aprile

202513 dandone, altresì, informativa al Professionista14

.

2 Cfr. doc. n. 8 del fascicolo istruttorio.

3 Cfr. doc. n. 102 del fascicolo istruttorio.

4 Cfr. docc. nn. 1, 7, 9, 12, 15, 16, 35, 113 e 133 del fascicolo istruttorio

5 Cfr. doc. n. 73 del fascicolo istruttorio.

6 Cfr. doc. n. 50 del fascicolo istruttorio.

7 Cfr. doc. nn. 54 e 55 del fascicolo istruttorio.

8 Cfr. doc. n. 60 del fascicolo istruttorio.

9 Cfr. doc. n. 62, 63 e 64 del fascicolo istruttorio.

10 Cfr. doc. n. 70 del fascicolo istruttorio.

11 Cfr. doc. n. 72 del fascicolo istruttorio.

12 Cfr. doc. n. 73 del fascicolo istruttorio.

13 Cfr. doc. n. 78 del fascicolo istruttorio.

14 Cfr. doc. n. 79 del fascicolo istruttorio.266

BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026

10. In data 28 marzo 202515, la Società ha dato riscontro alla richiesta di informazioni formulata

in sede di avvio del procedimento e ha presentato una prima memoria difensiva16

.

11. In data 3 aprile 202517, facendo seguito al riscontro alla richiesta di informazioni del 28 marzo

2025, è stata formulata alla Società una ulteriore richiesta di informazioni che il Professionista ha

riscontrato il 16 maggio 202518

.

12. In data 16 aprile 202519, la Società ha presentato una proposta di impegni unitamente a una

istanza di audizione.

13. In data 6 maggio 202520 ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del Regolamento è stata disposta

la proroga del termine di conclusione del procedimento, al fine di valutare la proposta di impegni

presentata dalla Società in data 16 aprile 2025.

14. In data 4 giugno 2025, in accoglimento dell’istanza depositata, si è svolta l’audizione di

Poltronesofà, il cui verbale è stato trasmesso in data 10 giugno 202521

.

15. In data 24 giugno 202522, è stata trasmessa la comunicazione di integrazione oggettiva del

procedimento nei confronti della società Poltronesofà S.p.A. con la quale, sulla base delle evidenze

agli atti, l’oggetto dell’istruttoria è stato esteso alla scorretta determinazione/indicazione dei prezzi

pubblicizzati dal Professionista durante le campagne pubblicitarie promozionali riguardanti la

Collezione Promo”, diffuse a partire dal 1° gennaio 2023.

16. In data 25 giugno 202523, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del Regolamento, è stata disposta

la proroga del termine di conclusione del procedimento, in considerazione della integrazione

oggettiva del procedimento comunicata alla Società in data 24 giugno 2025.

17. In data 26 giugno 202524, è stato comunicato al Professionista il rigetto della proposta di

impegni.

18. In data 15 luglio 202525, il Poltronesofà ha depositato una memoria difensiva in merito

all’estensione oggettiva.

19. In data 24 luglio 202526, la Società ha presentato istanza di accesso agli atti che è stata accolta

in data 1° agosto 202527

.

20. In data 31 luglio 202528, è stata comunicata alle Parti la conclusione della fase istruttoria, ai

sensi dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento, attraverso la comunicazione di contestazione degli

addebiti.

15 Cfr. doc. n. 76 del fascicolo istruttorio.

16 Cfr. doc. n. 75 del fascicolo istruttorio.

17 Cfr. doc. n. 77 del fascicolo istruttorio.

18 Cfr. doc. n. 97 del fascicolo istruttorio.

19 Cfr. doc. n. 85 del fascicolo istruttorio.

20 Cfr. docc. nn. 92 e 93 del fascicolo istruttorio.

21 Cfr. doc. n. 102 del fascicolo istruttorio.

22 Cfr. doc. n. 103 del fascicolo istruttorio.

23 Cfr. doc. n. 105 del fascicolo istruttorio.

24 Cfr. doc. n. 106 del fascicolo istruttorio.

25 Cfr. doc. n. 109 del fascicolo istruttorio.

26 Cfr. doc. n. 111 del fascicolo istruttorio.

27 Cfr. docc. nn. 116, 117, 118, 119, 120 e 121 del fascicolo istruttorio.

28 Cfr. docc. nn. 114 e 115 del fascicolo istruttorio.BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 267

In data 3 ottobre 202531, il Professionista ha depositato le controdeduzioni scritte, rivolte al

21. In data 19 agosto 202529, il Professionista ha depositato un’istanza di proroga del termine per

la presentazione delle controdeduzioni in replica alla comunicazione di contestazione degli addebiti

che è stata accolta dall’Autorità in data 3 settembre 202530, estendendo il relativo termine al 3

ottobre 2025.

22. Collegio.

23. In data 8 ottobre 202532, è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Regolamento, che è pervenuto in data 5

novembre 202533

.

2) Le evidenze acquisite

24. Sulla base degli elementi fattuali e documentali acquisiti al fascicolo istruttorio, tra cui quelli

rinvenuti nel corso dell’accertamento ispettivo nonché nel corso dell’attività preistruttoria, la società

Poltronesofà S.p.A. risulta aver posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente

nell’ingannevole e omissiva rappresentazione di una asserita convenienza dei prezzi praticati per i

divani appartenenti alla “Collezione Promo”, pubblicizzati per mezzo di insistenti e continuative

campagne promozionali diffuse, almeno a partire da gennaio 2023, attraverso TV, radio, social media

e internet, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.

25. In primo luogo, nel corso dell’accertamento ispettivo, il sig. [omissis]*

, Presidente del

Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito anche “Presidente”), ha dichiarato che

Poltronesofà “produce una collezione fissa/di base (c.d. «collezione Poltronesofà») venduta a prezzo

pieno [e] soggetta a promozioni solo occasionalmente” e che “a tale collezione si affianca la

produzione di divani in promozione, solitamente 3-5 modelli per ogni campagna promozionale,

realizzati specificamente per la vendita in sconto. Tali divani sono prodotti dagli stessi fornitori che

realizzano la collezione base, ma si caratterizzano per una maggiore [omissis]” (sottolineatiura

aggiunta)34. Sempre il sig. [omissis] ha aggiunto che “al fine di determinare il prezzo dei divani in

promozione, partendo dal prezzo di costo, viene definito il prezzo pieno come se il prodotto

rientrasse nella collezione base, applicando il margine di guadagno ordinario” e che “l’utilizzo di

tali campagne promozionali, anche se comportano (in percentuale) la [omissis] sul singolo prodotto

venduto rispetto agli altri, [omissis]” (sottolineatiura aggiunta)35

.

26. In particolare, per quanto riguarda la “Collezione Promo”, il rappresentante della Società ha

dichiarato che “le promozioni sono continue, anche se di durata variabile (minimo 1 settimana e

massimo 1 mese) e sono identificate in base alle settimane” e che “[i] prodotti destinati alla

promozione (cosidetti «promozionali») […] vengono venduti a prezzo pieno solo 1 mese prima

dell’inizio della promozione o 1 mese dopo la sua conclusione, proprio perché devono rientrare

nelle campagne promozionali36

.

29 Cfr. doc. n. 123 del fascicolo istruttorio.

30 Cfr. doc. n. 124 del fascicolo istruttorio.

31 Cfr. doc. n. 128 del fascicolo istruttorio.

32 Cfr. docc. nn. 129 e 130 del fascicolo istruttorio.

33 Cfr. doc. n. 134 del fascicolo istruttorio.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di

segretezza delle informazioni.

34 Cfr. doc. n. 55 del fascicolo istruttorio, verbale di accertamento ispettivo del 6 febbraio 2025.

35 Cfr. ibidem.

36 Cfr. ibidem.268

BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026

27. Ciò che è emerso in sede ispettiva e confermato dalla Società, è che Poltronesofà realizza una

Collezione Promo”, costituita solitamente da 3-5 modelli di divani (“realizzati specificamente per

la vendita in sconto37) per ogni campagna promozionale. I predetti modelli di divani della

Collezione Promo” hanno una “vita commerciale” limitata in quanto sono “commercializzati per

un periodo più breve [rispetto ai divani della “Collezione Poltronesofà” che sono “messi in

produzione per un periodo non inferiore a [2 – 10] mesi”]”38, sono ideati e realizzati, già ab origine,

specificamente per le campagne promozionali e per essere “venduti a prezzi più aggressivi, venduti

a prezzi promozionali39

.

28. Inoltre, come pacificamente ammesso dalla Società, le campagne promozionali dei divani

della “Collezione Promo” sono “continue” (“le promozioni sono continue anche se di durata

variabile (minimo 1 settimana-massimo 1 mese) e sono identificate in base alle settimane40), in

quanto strutturate sulla quasi totalità delle settimane dell’anno, e di durata variabile (minimo 1

settimana e massimo 1 mese), e riguardano modelli di divani sempre diversi (secondo le

informazioni fornite dal Professionista41, nel periodo 1° gennaio 2023 al 16 febbraio 2025, n. [100

– 200] modelli di divani della “Collezione Promo” sono stati oggetto di promozioni basate su un

prezzo “pieno” barrato, sul quale lo sconto era calcolato). Tali campagne promozionali, come

confermato dal Presidente, “ [omissis]”42

.

29. Quanto al prezzo dei divani appartenenti alla “Collezione Promo”, dalla consultazione dei

listini, acquisiti in sede ispettiva presso la Responsabile dei rapporti con i fornitori e i terzisti (la

quale “supporta altresì le funzioni aziendali nella definizione dei prezzi scontati”, come indicato

dallo stesso Professionista43), emerge come il Professionista determini il prezzo di vendita (i.e. “PV”

quale prezzo che verrà pubblicizzato al consumatore come già scontato) a partire dal prezzo di costo

(i.e. “Totale costi”) al quale è aggiunto il margine (i.e. “margine” o “MG”), di volta in volta, ritenuto

opportuno44 (cfr. figura n. 1).

Figura n. 1 [omissis]45

.

30. Dalla tabella riportata nella figura n. 1, estratta dai listini dei divani promozionali acquisiti in

ispezione, emerge testualmente che il prezzo di vendita del divano – che in sede pubblicitaria viene

poi indicato come il prezzo ribassato/scontato rispetto a un più elevato prezzo “pieno”, barrato –

risulta già comprensivo di un margine di guadagno (mediamente pari al [20-60] %, ultima colonna

a destra della tabella) stabilito dal Professionista.

31. Dai listini dei divani promozionali acquisiti in ispezione risulta completamente assente ogni

riferimento al più elevato prezzo “pieno” o “di listino” che, nelle campagne pubblicitarie, è

rappresentato come barrato e sul quale viene applicata la percentuale di sconto46

.

37 Cfr. ibidem.

38 Cfr. doc. n. 8 del fascicolo istruttorio.

39 Cfr. doc. n. 102 del fascicolo istruttorio.

40 Cfr. doc. n. 55 del fascicolo istruttorio, verbale di accertamento ispettivo del 6 febbraio 2025.

41 Cfr. doc. n. 97 del fascicolo istruttorio, All. n. 1.

42 Cfr. doc. n. 55 del fascicolo istruttorio, verbale di accertamento ispettivo del 6 febbraio 2025.

43 Cfr. doc. n. 128 del fascicolo istruttorio, pag.13.

44 Cfr. docc. nn. da 289 a 302, 305 e 306 del fascicolo ispettivo.

45 [omissis].

46 Cfr. docc. nn. da 289 a 302, 305 e 306 del fascicolo ispettivo.BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 269

32. Quanto sopra indicato, si riscontra anche nei listini riferiti alle campagne promozionali

denominate “Black Venerdì”, “Doppi saldi, doppi risparmi” e “Affari d’oro” diffuse a novembre

2024 e a gennaio 202547

.

33. In particolare, dall’analisi del listino della campagna promozionale “Black Venerdì” (cfr.

figura n. 2) emerge che il Professionista, in riferimento a quattro modelli di divani (i.e.: “Fiumetto”;

“Polesine”; “Roncatello” e “Limbelli”), ne ha individuato il prezzo di vendita (“PV”, seconda

colonna da destra) – che nella pubblicità figura come scontato/ribassato (cfr. figura n. 3) – calcolando

un congruo margine (“MG”, prima colonna da destra), compreso tra il [10 – 60] %, rispetto al costo

(“Totale Costi”, terza colonna da destra). Anche in questo caso, non è presente alcun riferimento al

prezzo “pieno” o “di listino” (diversamente da quanto poi indicato nelle pubblicità in cui

quest’ultimo prezzo è indicato come barrato; cfr. figura n. 3).

Figura n. 2 –48 [omissis].

34. Proprio in riferimento a detta campagna promozionale “Black Venerdì”, il Professionista ha

pubblicizzato uno sconto/ribasso del 60% – calcolato sul più elevato prezzo “pieno” – per i quattro

divani in promozione. Come emerge dalla figura n. 3, i prezzi di vendita pubblicizzati dei quattro

divani della promozione “Black Venerdì” – sui quali il Professionista ha già applicato un margine di

guadagno – risultano essere gli stessi indicati nel listino preso in ispezione (cfr. figura n. 2). Nella

pubblicità (cfr. figura n. 3) viene però indicato un più elevato prezzo “pieno” (barrato) sul quale il

Professionista di fatto struttura la campagna promozionale pubblicizzando uno sconto del 60%.

Figura n. 3 – Campagna pubblicitaria promozionale diffusa dal 21 novembre 2024 denominata

“Black Venerdì” [omissis] 49

.

35. Si rappresenta, inoltre, che rispondendo a una richiesta di informazioni50, il Professionista ha

comunicato che, con riferimento alla campagna pubblicitaria promozionale “Black Venerdì” (cfr.

figura 3), sono stati venduti:

– n. [200 – 400] divani “Fiumetto” in sconto (a 799€) e nessuno a prezzo “pieno” che risultava

“barrato” (pari a 1.998€);

– n. [300 – 600] divani “Limbelli” in sconto (a 649€) e nessuno a prezzo “pieno” che risultava

“barrato” (pari a 1.623€);

– n. [200 – 400] divani “Polesine” in sconto (a 599€) e nessuno a prezzo “pieno” che risultava

“barrato” (pari a 1.498€);

– n. [300 – 600] divani “Roncatello” in sconto (a 998€) e nessuno a prezzo “pieno” che risultava

“barrato” (pari a 2.495€).

36. Analogamente, dall’analisi del listino acquisito in ispezione, relativo ai divani promozionali

di gennaio 2025 (cfr. figura n. 4) emerge che il Professionista, in riferimento ad alcuni divani (i.e.:

“Dordone”; “Fiumicino”; “Villavara”; “Zappolino”; “Bonaghino”; “Cusignano”; “Venturina” e

“Pianezzo”), ha individuato il prezzo di vendita (“PV”, seconda colonna da destra) dei predetti

divani calcolando un congruo margine (“MG”, prima colonna da destra), compreso tra il [10 – 60]

47 Cfr. docc. nn. 273 e 274 del fascicolo ispettivo.

48 [omissis].

49 [omissis].

50 Cfr. doc. n. 76 del fascicolo istruttorio.270

BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026

%, rispetto al prezzo di costo “Totale Costi”. Anche in questo caso, non è presente alcun riferimento

a un più elevato prezzo “pieno”.

Figura n. 4 [omissis]51

.

37. Con riferimento ad alcuni dei divani promozionali indicati nella tabella n. 4, il Professionista,

nel mese di gennaio 2025, ha poi realizzato due campagne promozionali (denominate “DOPPI

SALDI, DOPPI RISPARMI” e “AFFARI D’ORO”).

38. In particolare, nella campagna promozionale “DOPPI SALDI, DOPPI RISPARMI”, il

Professionista ha pubblicizzato un doppio sconto – calcolato su due prezzi più elevati (barrati) – del

50%, più un ulteriore 20%, su quattro divani in promozione (i.e.: “Dordone”; “Cusignano”;

“Fiumicino” e “Venturina”). Per tali divani, i prezzi di vendita scontati/ribassati pubblicizzati (cfr.

figura n. 5) – sui quali il Professionista, come visto, ha già applicato un margine di guadagno –

risultano essere gli stessi indicati nel listino acquisito in ispezione di cui alla figura n. 4. In aggiunta

a ciò, per ciascun divano, nella pubblicità compaiono due prezzi “pieni” più elevati (barrati) sui quali

il Professionista struttura la campagna promozionale pubblicizzando un “doppio sconto” del 50%

più un ulteriore 20%. Anche in questo caso, detti prezzi “pieni” non figurano affatto nel listino

acquisito in ispezione di cui alla figura n. 4.

51 [omissis].BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 271

Figura n. 5 – Campagna pubblicitaria promozionale diffusa dal 6 gennaio 2025 denominata

“Doppi saldi, doppi risparmi”52

52 Cfr. doc. n. 47 del fascicolo istruttorio.272

BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026

39. Quanto al numero dei divani venduti, il Professionista ha comunicato53 che per la campagna

pubblicitaria promozionale “DOPPI SALDI, DOPPI RISPARMI” (cfr. figura n. 5), sono stati venduti:

– n. [200 – 400] divani “Dordone” in sconto (a 499€) e nessuno a prezzo pieno che risultava “barrato”

(pari a a 1.248€ o 624€);

– n. [200 – 400] divani “Cusignano” in sconto (a 699€) e nessuno a prezzo pieno che risultava

“barrato” (pari a 1.748€ o 874€);

– n. [400 – 600] divani “Fiumicino” in sconto (a 849€) e nessuno a prezzo pieno che risultava

“barrato” (pari a 2.124€ o 1.062€);

– n. [400 – 600] divani “Venturina” in sconto (a 999€) e nessuno a prezzo pieno che risultava

“barrato” (pari a 2.498€ o 1.249€).

40. Evidenze documentali del tutto identiche risultano per la campagna promozionale “AFFARI

D’ORO”, anch’essa del gennaio 2025, per la quale il Professionista ha pubblicizzato uno sconto del

60% , calcololato su un più elevato prezzo “pieno” e barrato, per quattro divani in promozione (i.e.:

“Zappolino”; “Pianezzo”; “Villavara” e “Bonaghino”). Per tali divani i prezzi di vendita

scontati/ribassati pubblicizzati (cfr. figura n. 6) – sui quali il Professionista ha già applicato un

margine di guadagno – risultano essere gli stessi indicati nel listino acquisito in ispezione di cui alla

figura n. 4. In aggiunta a ciò, per ciscun divano, nella pubblicità compare un prezzo “pieno” più

elevato (barrato) sul quale il Professionista struttura la campagna promozionale pubblicizzando uno

sconto del 60%. Anche in questo caso, detti prezzi “pieni” non figurano affatto nel listino acquisito

in ispezione di cui alla figura n. 4.

53 Cfr. doc. n. 76 del fascicolo istruttorio.BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 Figura n. 6 – Campagna pubblicitaria promozionale diffusa dal 20 gennaio 2025 denominata

“AFFARI D’ORO”54

273274

BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026

41. Quanto al numero dei divani venduti, il Professionista ha comunicato55 che, con riferimento

alla campagna pubblicitaria promozionale “AFFARI D’ORO” (cfr. figura n. 6), sono stati venduti:

– n. [200 – 400] divani “Zappolino” in sconto (a 599€) e nessuno a prezzo pieno che risultava

“barrato” (pari a 1.498€);

– n. [200 – 400] divani “Pianezzo” in sconto (a 699€) e nessuno a prezzo pieno che risultava “barrato”

(pari a 1.748€);

– n. [300 – 600] divani “Villavara” in sconto (a 799€) e nessuno a prezzo pieno che risultava “barrato”

(pari a 1.998€);

– n. [300 – 600] divani “Bonaghino” in sconto (a 1290€) e nessuno a prezzo pieno che risultava

“barrato” (pari a 3.226€).

42. Inoltre, a titolo esemplificativo, come indicato nell’integrazione oggettiva del procedimento56

nonché nella documentazione fornita dalla Società in data 16 maggio 202557, richiamati nella

comunicazione di contestazione degli addebiti58, risulta che già a partire da gennaio 2023, il

Professionista ha diffuso (con spot televisivi, via internet, ecc.) una massiccia campagna

promozionale – denominata “DOPPI SALDI, DOPPI RISPARMI FINO A 500 EURO DI SCONTO

IN PIÙ” – incentrata con grande enfasi su uno sconto del 50%, più un ulteriore sconto variabile fino

a 500 euro. In essa compare un prezzo “scontato” e un altro prezzo assai più elevato e “barrato”, in

relazione a quattro divani selezionati (cfr. figura n. 7). In particolare, risulta che dei quattro modelli

di divani proposti in promozione (i.e.: “Brento”, “Vivalle”, “Sabanelli” e “Fabriago”), nessun pezzo

è stato venduto a “prezzo pieno”.

54 Cfr. doc. n. 49 del fascicolo istruttorio.

55 Cfr. doc. n. 76 del fascicolo istruttorio.

56 Cfr. doc. n. 103 del fascicolo istruttorio.

57 Cfr. doc. n. 97 del fascicolo istruttorio, All. nn. 1 (elenco dei prodotti della “Collezione Promo” venduti dal 1.1.2023 al

16.2.2025) e 5 (spot tv e schermate sito internet della “Collezione Promo” diffuse dal 1.1.2023 al 16.2.2025).

58 Cfr. doc. n. 114 del fascicolo istruttorio, punti 3, 25, 26 e 27.BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 Figura n. 7 – Campagna promozionale diffusa dal 2 gennaio 2023 al 22 gennaio 2023

275276

BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026

43. Dai dati forniti dal Professionista59, al termine della campagna promozionale di cui alla figura

n. 7, ovvero nel periodo dal 23 gennaio 2023 al 29 ottobre 2023, risulta che n. [20 – 60] modelli60

di divani della “Collezione Promo” siano stati oggetto di promozioni pubblicitarie basate su un

prezzo “pieno” barrato, sul quale lo sconto era calcolato, o sui cd. “prezzi lancio”, venduti fin da

subito ad un prezzo già scontato con l’indicazione di un prezzo pieno da applicarsi al termine della

promozione. Di questi modelli, ad esclusione di sei modelli61 che mancano nell’elenco sulle vendite

fornito dal Professionista, risultano n. [8.000 – 12.000] pezzi venduti a prezzo scontato e soltanto n.

[80 – 120] pezzi venduti a prezzo “pieno”, con un’incidenza pari allo [0 – 5]%.

44. Analogamente, come indicato nell’integrazione oggettiva del procedimento62 nonché nella

documentazione fornita dalla Società in data 16 maggio 202563, richiamati nella comunicazione di

contestazione degli addebiti64, risulta che a partire dal 30 ottobre 2023, il Professionista ha diffuso

(attraverso spot televisivi, via internet, ecc.) una massiccia campagna promozionale denominata

Collezione 300” incentrata con grande enfasi su sconti del 60% in relazione a cinque divani

selezionati (cfr. figura n. 8). In essa compare un prezzo “scontato” e un altro prezzo assai più elevato

che sarà applicato al termine della promozione. Sulla base dei dati forniti dal Professionista, risulta

che dei cinque modelli di divani proposti in promozione (i.e.: “Bagucci”, “Caliceto”, “Larzano”,

“Montasico” e “Spagnano”), nessun pezzo è stato venduto a “prezzo pieno”.

59 Cfr. doc. n. 97 del fascicolo istruttorio.

60 Si tratta dei modelli: “ [omissis].

61 Si tratta dei modelli: “Bisano”; “Carviano”; “Cavarelli”; “Toggiano”; “Missano” e “Vetto”.

62 Cfr. doc. n. 103 del fascicolo istruttorio.

63 Cfr. doc. n. 97 del fascicolo istruttorio, All. nn. 1 (elenco dei prodotti della “Collezione Promo” venduti dal 1.1.2023 al

16.2.2025) e 5 (spot tv e schermate sito internet della “Collezione Promo”, diffuse dal 1.1.2023 al 16.2.2025).

64 Cfr. doc. n. 114 del fascicolo istruttorio, punti 3, 25, 26 e 27.BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 Figura n. 8 – Campagna promozionale diffusa dal 30 ottobre 2023 al 12 novembre 2023.

277278

BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026

45. Dai dati forniti dal Professionista65, al termine della campagna promozionale di cui alla figura

n. 8, ovvero nel periodo dal 13 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, risulta che n. [2 – 10] modelli66

di divani della “Collezione Promo” sono stati oggetto di promozioni pubblicitarie basate sui cd.

“prezzi lancio”, venduti fin da subito ad un prezzo già scontato con l’indicazione di un prezzo pieno

da applicarsi al termine della promozione. Di questi modelli risultano n. [1.000 – 2.000] pezzi

venduti a prezzo scontato e soltanto n. [2 – 10] pezzi venduti a prezzo “pieno”, con un’incidenza

pari allo [0 – 5] %.

46. Come indicato nell’integrazione oggettiva del procedimento67 nonché nella documentazione

fornita dalla Società in data 16 maggio 202568, richiamati nella comunicazione di contestazione

degli addebiti69, risulta che anche nel 2024, il Professionista ha diffuso (attraverso spot televisivi,

via internet, ecc.) una massiccia campagna promozionale denominata “DOPPI SALDI SULLA

COLLEZIONE DUE” incentrata con grande enfasi su uno sconto del 50% più un ulteriore 20%, in

relazione a cinque divani selezionati (cfr. figura n. 9). In essa compare un prezzo “scontato” e due

altri prezzi assai più elevati e barrati. Sulla base dei dati forniti dal Professionista, dei cinque divani

proposti in promozione:

– “Careno”, ne sono stati venduti n. [10 – 20] a “prezzo pieno” e n. [600 – 1.000] a prezzo scontato;

– “Balignano”, ne sono stati venduti n. [10 – 20] a “prezzo pieno” e n. [1.000 – 3.000] a prezzo

scontato;

“Rezzano”, ne sono stati venduti n. [2 – 10] a “prezzo pieno” e n. [400 – 1.000] a prezzo scontato;

“Terenzo”, nessuno è stato venduto a “prezzo pieno” a fronte di n. [200 – 800] pezzi venduti a prezzo

scontato;

“Medesano”, nessuno è stato venduto a “prezzo pieno” a fronte di n. [200 – 800] pezzi venduti a

prezzo scontato.

65 Cfr. doc. n. 97 del fascicolo istruttorio.

66 Si tratta dei modelli [omissis].

67 Cfr. doc. n. 103 del fascicolo istruttorio.

68 Cfr. doc. n. 97 del fascicolo istruttorio, All. nn. 1 (elenco dei prodotti della “Collezione Promo” venduti dal 1.1.2023 al

16.2.2025) e 5 (spot tv e schermate sito internet della “Collezione Promo” diffuse dal 1.1.2023 al 16.2.2025).

69 Cfr. doc. n. 114 del fascicolo istruttorio, punti 3, 25, 26 e 27.BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 Figura n. 9 – Campagna promozionale diffusa dal 1° gennaio 2024 al 21 gennaio 2024.

279280

BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026

47. Dai dati forniti dal Professionista70, al termine della campagna promozionale di cui alla figura

n. 9, ovvero nel periodo dal 22 gennaio 2024 al 17 novembre 2024, risulta che n. [20 – 60] modelli71

di divani della “Collezione Promo” sono stati oggetto di promozioni pubblicitarie basate su un

prezzo “pieno” barrato, sul quale lo sconto era calcolato o sui c.d. “prezzi lancio”, venduti fin da

subito a un prezzo già scontato con l’indicazione di un prezzo pieno da applicarsi al termine della

promozione. Di questi modelli, risultano n. [10.000 – 20.000] pezzi venduti a prezzo scontato e

soltanto n. [100 – 500] pezzi venduti a prezzo “pieno”, con un’incidenza pari allo [0 – 5] %.

48. Più in generale, in una risposta del 28 marzo 2025 a una richiesta di informazioni, il

Professionista ha riferito quanto segue. In relazione a tutte le campagne promozionali relative alla

Collezione Promo” con indicazione di prezzi scontati rispetto a prezzi “pieni” più elevati e barrati,

diffuse dal Professionista nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 16 febbraio 2025, erano stati venduti a

prezzo “pieno” solo lo [0 – 5] % del totale dei pezzi venduti.

49. A seguito di successiva richiesta di informazioni degli uffici, rilevata l’incompletezza delle

informazioni fornite, il Professionista, in data 16 maggio 2025, ha rettificato le informazioni sulle

campagne pubblicitarie promozionali relative alla “Collezione Promo” diffuse dal Professionista a

partire dal 1° gennaio 2023 al 16 febbraio 2025 con indicazione di prezzi scontati rispetto a prezzi

pieni più elevati e barrati. Il dato, così rettificato, è che, nel suddetto periodo, a fronte dei [20.000 –

80.000] pezzi venduti a prezzo scontato/ribassato (per un valore pari a [omissis] milioni di euro),

solo[200 – 800]72 pezzi sono stati venduti a prezzo “pieno” (per un valore pari a [omissis] mila

euro), con un’incidenza pari allo [0 – 10] % del totale dei pezzi venduti. Inoltre, su un totale di n.

[100 – 200] modelli di divani della “Collezione Promo” oggetto di promozioni nel periodo 1°

gennaio 2023 al 16 febbraio 2025, ben [100 – 200] non sono mai stati venduti dal Professionista a

prezzo “pieno”73. Quanto all’efficacia (c.d. “effetto aggancio”) della comunicazione pubblicitaria

promozionale posta in essere dal Professionista, fondata sulla rappresentazione di elevati sconti, in

sede ispettiva, sono stati acquisiti numerosi Report redatti dai responsabili dei negozi Poltronesofà

presenti su tutto il territorio nazionale74

.

50. Più nel dettagio, nel Report del 6 dicembre 2024, del sig. [omissis], responsabile dei negozi

presenti in numerose città/località (tra cui, Biella, Ivrea, Aosta, Sanremo, Castagnito, Alessandria,

Asti e Cuneo) alla domanda formulata da Poltronesofà su “Quali sono gli elementi ricorrenti che i

nostri clienti ricordano della pubblicità?”, il responsabile risponde “Lo sconto / Il prezzo”. Cosi

come alla domanda “Quale tipologia promozionale ha riscosso più interesse?” il responsabile, sig.

[omissis], elenca le promozioni più efficaci, ovvero “Tanti divani a 699€, Sottocosto, Doppi Saldi,

Affari D’oro, Modello Eroe, Poltrona a 49€, Svuotatutto, Collezione divani promo a sconto, Black

Friday e Prezzi Lancio”. Inoltre, alla domanda “E’ ancora efficace il Termina domenica?” il sig.

[omissis] risponde “Non ci credono più (50%), Sì (50%). Porta meno persone in funzione del fatto

70 Cfr. doc. n. 97 del fascicolo istruttorio.

71 Si tratta dei modelli: “[omissis].

72 Si precisa che il dato indicato dal Professionista, pari a [200 – 400], è risultato errato, in quanto da una verifica delle

relative fatture di vendita, risultano essere stati effettivamente venduti a prezzo “pieno” [200 – 800] pezzi. In particolare,

con riferimento al modello “Allegara”, rispetto ai [10 – 40] pezzi indicati, dalle fatture, ne risultano venduti a prezzo

“pieno” solo [10 – 40]; con riferimento al modello “Padulle” rispetto ai [2 – 10] pezzi indicati, dalle fatture, non ne risulta

venduto nessuno a prezzo pieno; con riferimento al modello “Rivazzurra” rispetto a [2 – 10] pezzi indicati, dalle fatture, ne

risultano venduti a prezzo pieno solo [2 -10]; con riferimento al modello “Ticchiano” rispetto ai [10 – 20] pezzi indicati,

dalle fatture, ne risultano venduti a prezzo pieno solo [5 – 15].

73 Di seguito si riporta l’elenco delle denominazioni dei [100 – 200] modelli di divani della “Collezione Promo”, oggetto di

promozioni nel periodo 1° gennaio 2023 al 16 febbraio 2025, mai venduti a prezzo pieno:

[omissis] (cfr. doc. n. 97 del fascicolo istruttorio, all. 1).

74 Cfr. docc. nn. 36, 37, 38, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 192, da 214 a 231, 248, 265 e 268 del fascicolo ispettivo.BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 281

che «termina domenica», a volte però possiamo giocarcelo come acceleratore di vendita. Oggi

entrano meno persone in funzione di questo messaggio. Lo manterrei perché viviamo nell’era delle

promozioni. Però io ti dico «termina domenica» e il preventivo è valido fino al mese dopo. Io lo

dico, però è complicato poi75

.

51. E ancora, nel Report, anch’esso del 6 dicembre 2024, del sig. [omissis], responsabile dei

negozi presenti in altre, numerose città/località (tra cui, Forli, Civitanova, Cesena, Ravenna, Rimini,

Ancona, San Benedetto, Ascoli, Jesi, Pesaro e Vasto), viene confermato che “Lo sconto / Il prezzo

risulta essere l’elemento più ricorrente che i clienti ricordano della pubblicità. Inoltre, alla domanda

Quante persone fanno riferimento alla pubblicità entrando in negozio?”, il responsabile risponde

Molti, almeno 80%. «In pubblicità dicevate», «regalavate», «non è come avete detto in

pubblicità»”76

.

52. Nei medesimi termini, nel Report dell’11 dicembre 2024, la sig.ra [omissis] – responsabile dei

negozi presenti a Crotone, Corigliano C., Cosenza, Lamezia, Reggio Calabria, Gioia Tauro, Milazzo,

Messina e Siracusa – conferma che “Lo sconto / Il prezzo” risulta essere l’elemento più ricorrente

che i clienti ricordano della pubblicità. Inoltre, alla domanda “Quante persone fanno riferimento

alla pubblicità entrando in negozio?” risponde che “dal 90% al 100%” delle persone ne fanno

riferimento. Mentre, quanto allo slogan del “termina domenica” la stessa rappresenta che “funziona

per fatturato, ma ai clienti suona menzognero77

.

53. Più in generale, dalla totalità dei Report acquisiti in sede ispettiva, formulati dal Professionista

e da esso sottoposti ai responsabili di negozi presenti su tutto il territorio nazionale è emerso che “Lo

sconto / Il prezzo” risulta essere l’elemento più ricorrente che i clienti ricordano della pubblicità e la

quasi totalità delle persone “fanno riferimento alla pubblicità entrando in negozio”.

54. Infine, quanto all’attualità della pratica in esame, come indicato nella comunicazione di

contestazione degli addebiti78, in data 21 luglio 202579, è stata acquisita agli atti la campagna

promozionale denominata “AFFARI D’ORO” con sconti del 65%. Detta campagna promozionale,

al pari delle altre relative alla “Collezione Promo”, pubblicizzava un rilevante sconto applicato su

un più alto prezzo “pieno” e barrato.

III. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

55. Poltronesofà, nell’ambito delle proprie memorie difensive, ha rappresentato che “gli sconti

offerti rispetto ai prodotti oggetto delle Promozioni – in linea con la prassi operativa normalmente

tenuta – sono corrette e trasparenti, dal momento che gli sconti in questione vengono calcolati (e

fedelmente rappresentati al pubblico) rispetto al prezzo più basso precedente, che è stato realmente

offerto alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione

del prezzo80

.

56. Inoltre, la Società ha aggiunto che “Il fatto che solo una piccola quota delle vendite dei

prodotti della Collezione Promo (ma come visto non delle vendite complessive di Poltronesofà, che

75 Cfr. doc. n. 248 del fascicolo ispettivo.

76 Cfr. ibidem.

77 Cfr. doc. n. 265 del fascicolo ispettivo.

78 Cfr. doc. 114 del fascicolo istruttorio, punto 46.

79 Cfr. doc. n. 110 del fascicolo istruttorio.

80 Cfr. doc. n. 75 del fascicolo istruttorio.282

BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026

nel periodo oggetto delle richieste di questa Autorità, ha realizzato circa [omissis]di euro di vendite

a prezzo non scontato) sia stata venduta al prezzo di listino è […] irrilevante81

.

57. Più nel dettaglio, il Professionista sostiene:

– “In primo luogo, [che] il citato art. 17-bis cod. cons. è inequivocabile nel prevedere che il prezzo

precedente è quello più basso offerto dal professionista nei 30 giorni precedenti all’annuncio di

riduzione del prezzo. Ciò che rileva è, dunque, se un dato prodotto sia stato offerto a un certo prezzo,

non se esso sia stato in concreto comprato a quel prezzo, né da quanti consumatori lo sia stato. In

tal senso, si veda il chiaro tenore letterale dell’art. 17-bis, comma 2, cod. cons., ai sensi del quale

per «prezzo precedente» deve intendersi “il prezzo più basso applicato dal professionista alla

generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del

prezzo82;

– “In secondo luogo, il numero dei consumatori che abbiano in concreto acquistato prodotti nel

periodo in cui gli stessi non erano offerti a prezzo scontato non potrebbe rilevare nel valutare la

correttezza dell’operato di un professionista, posto che chiaramente si tratta di una circostanza che

sfugge al controllo di quest’ultimo83;

– “In terzo luogo, non appare affatto sorprendente che le vendite dei prodotti della Collezione Promo

avvengano [omissis]. Divani, poltrone e pouf sono notoriamente beni durevoli sicché le scelte di

acquisto dei consumatori vengono ponderate con attenzione, non rispondendo di norma a esigenze

impellenti e urgenti. Sicché è tutt’altro che singolare che i consumatori decidano di attendere le

promozioni (e/o i periodi di saldi) per procedere al loro acquisto. Tale considerazione vale a

maggior ragione in relazione ai prodotti della Collezione Promo che, come visto, si rivolgono alla

clientela meno interessata alla possibilità di personalizzare il prodotto e presumibilmente più

interessata a contenere la spesa degli acquisti84

.

58. Quanto alla qualità dei prodotti commercializzati, il Professionista ha rappresentato di aver

correttamente promosso la convenienza delle Promozioni, rappresentando, con modalità

trasparenti, lo sconto con esse offerto rispetto al prezzo precedente che era stato in concreto

proposto ai consumatori. Ciò posto, si ribadisce che Poltronesofà organizza l’approvvigionamento

dei propri prodotti in modo da garantirne, per quanto le è ragionevolmente possibile, la qualità, in

un rapporto qualità/prezzo favorevole per i consumatori85

.

59. In merito alla marginalità sui prezzi dei divani venduti, il Professionista ha rappresentato che

i prezzi dei prodotti Poltronesofà devono coprire i relativi costi di produzione (in primis, [omissis])

e tutti gli altri costi indiretti necessari, tra i quali ad esempio, [omissis] ecc.. Nel loro complesso,

tali ulteriori voci di costo incidono per circa il [omissis]% sui ricavi di Poltronesofà86

.

60. Inoltre, nell’ambito della memoria difensiva depositata a seguito dell’estensione oggettiva del

procedimento, Poltronesofà ha eccepito che “l’oggetto del presente Procedimento, quale risultante

a esito dell’Estensione, è sostanzialmente indefinito e generico in quanto muove le proprie

contestazioni in generale in relazione alle campagne promozionali e relative pubblicità diffuse da

Poltronesofà per un periodo molto lungo, di oltre due anni, in violazione di fondamentali princìpi,

quali quelli di tipicità e determinatezza dell’illecito amministrativo, costringendo Poltronesofà a

81 Cfr. ibidem.

82 Cfr. ibidem.

83 Cfr. ibidem.

84 Cfr. ibidem.

85 Cfr. ibidem.

86 Cfr. ibidem.BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 283

difendersi rispetto a contestazioni aventi a oggetto campagne pubblicitarie e relativi materiali

pubblicitari non individuati87

.

IV. CONTRODEDUZIONI DELLA PARTE ALLA COMUNICAZIONE DI

CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

61. La Società, in data 3 ottobre 202588, ha depositato le controdeduzioni scritte in replica alla

comunicazione di contestazione degli addebiti inviata in data 31 luglio 202589

.

62. Poltronesofà, sul presupposto che la contestazione riguardi la modalità di determinazione dei

prezzi, rappresenta che la metodologia cost-plus, utilizzata dal Professionista, “rappresenta una

prassi consolidata nella determinazione dei prezzi e non presenta alcun carattere di anomalia” e

che “esula dai poteri di codesta Spett.le Autorità ai sensi della normativa a tutela dei consumatori

qualsiasi valutazione sui criteri di pricing adottati da un’impresa, sulla marginalità da essa

conseguita, sul livello dei prezzi da essa praticati, rientrando tali questioni nell’ambito della libertà

di impresa costituzionalmente garantita”.

63. Sul punto, Poltronesofà rileva che “Gli Addebiti non muovono alcuna contestazione circa le

modalità con le quali i prezzi pieni (barrati) e i prezzi scontati sono stati ostesi ai consumatori in

occasione delle Promozioni, ma si sono limitati ad affermare che gli sconti sarebbero fasulli in

quanto parametrati rispetto a prezzi pieni fittizi”.

64. In riferimento, invece ai listini dei divani della “Collezione Promo”, Poltronesofà rappresenta

che i listini acquisiti in sede ispettiva, nei quali è assente il riferimento al prezzo pieno, “sono

utilizzati […] nel quadro del processo interno delle decisioni aziendali relative a tali prezzi scontati

mentre “la Società utilizza (ovviamente) anche listini per la formazione dei c.d. prezzi “pieni”.

65. La Società rileva, inoltre, che “è del tutto errata l’affermazione degli Addebiti secondo cui il

«prezzo di costo» citato nei «listini dei divani promozionali» sarebbe «comprensivo di tutti i costi».

Infatti, l’importo riportato sotto la voce “totale costi” indica solo la somma dei costi di produzione

dei prodotti (ossia, [omissis]) e non include invece i costi indiretti (quali, ad esempio, [omissis])

che, come è evidente, devono essere presi in considerazione per valutare i risultati economici di

qualsiasi iniziativa imprenditoriale”.

66. In riferimento alla contestazione riguardante l’assenza delle vendite dei prodotti della

Collezione Promo” a prezzo “pieno”, il Professionista rileva che “nel periodo cui fanno riferimento

gli Addebiti ci sono state vendite di prodotti della Collezione Promo a prezzo di listino, il che

conferma che Poltronesofà ha offerto in vendita i prodotti della Collezione Promo a prezzo pieno e

li ha anche concretamente venduti a detti prezzi” e che “l’assenza di vendite a prezzo pieno fatta

valere negli Addebiti si riferisce alle tre Promozioni (collocatesi nel periodo tra il 18.11.2024 e il

16.2.2025), ma viene poi generalizzata a tutte le campagne promozionali effettuate a partire

dall’inizio del 2023, malgrado allargando lo sguardo ai prodotti oggetto di promozioni a partire dal

1.1.2023, sui quali gli Uffici hanno chiesto e acquisito informazioni, come detto, ci siano state

vendite a prezzi pieni”.

67. Sul punto, la Società evidenzia che “il fatto che, rispetto ai prodotti oggetto delle Promozioni

(ma non rispetto ai prodotti oggetto di altre campagne promozionali attuate da Poltronesofà dal

1.1.2023 in poi), non vi siano state vendite a prezzi pieni è irrilevante e non dimostra affatto che

questi prezzi pieni, offerti alla generalità dei consumatori, fossero fittizi”.

87 Cfr. doc. n. 109 del fascicolo istruttorio.

88 Cfr. doc. n. 128 del fascicolo istruttorio.

89 Cfr. doc. n. 114 del fascicolo istruttorio.284

BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026

68. Il Professionista richiama la recente sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 15901/2025, (caso

Yoox”), che legittimerebbe la pratica oggetto del presente procedimento.

69. Quanto alle modalità di vendita dei divani della “Collezione Promo”, il Professionista

rappresenta che “i modelli della Collezione Promo vengono offerti alla clientela al prezzo di listino

per un periodo di almeno 30 giorni. Trascorso tale periodo di tempo, i modelli della Collezione

Promo vengono offerti con uno sconto sul precedente prezzo di listino, per la durata della

promozione, che è, in genere, di due settimane, e successivamente tornano a essere disponibili al

prezzo di listino”.

70. La Società osserva, inoltre, che “Fino a maggio 2024, i modelli dei prodotti della Collezione

Promo sono stati esposti fisicamente presso i punti vendita sin dal momento in cui vengono offerti

al prezzo di listino. Questa modalità espositiva è stata nuovamente adottata a partire da giugno

2025 […]. Tra giugno 2024 e maggio 2025, Poltronesofà aveva adottato sperimentalmente una

diversa modalità espositiva dei prodotti di Collezione Promo: nel periodo in cui venivano offerti in

vendita a prezzo di listino, detti modelli erano esposti presso i punti vendita tramite cartelloni di

grandi dimensioni, disposti su appositi piedistalli”.

71. Quanto alla consistenza delle vendite dei divani della “Collezione Promo”, la Società precisa,

anzitutto, che: “La Collezione Promo […] rappresenta una parte [omissis]delle vendite di

Poltronesofà”. In particolare, la Società rappresenta che “Nel periodo 1.1.2023-31.12.2024, le

vendite riconducibili alla Collezione Promo, pari a [omissis], hanno rappresentato appena il [2 –

20] (in valore) del totale delle vendite realizzate da Poltronesofà. Di tali vendite € [omissis] sono

state a prezzo pieno, il che evidentemente conferma che, anche nel periodo in questione,

Poltronesofà ha realmente offerto in vendita i prodotti della Collezione Promo a prezzi pieni e li ha

concretamente venduti ai consumatori interessati a detti prezzi”.

72. Quanto alla determinazione del prezzo, Poltronesofà rappresenta che “Il prezzo dei prodotti

Poltronesofà viene determinato tenendo conto (i) dei costi diretti di produzione ([omissis]) [e] (ii)

di tutti gli altri costi indiretti ([omissis] ecc.). In secondo luogo, il prezzo dei prodotti Poltronesofà

tiene ovviamente conto della necessità di garantire alla Società un ragionevole margine di profitto”.

73. Quanto alla durata e alla gravità della pratica contestata, Poltronesofà rappresenta che “gli

Addebiti esaminano e prendono in considerazione soltanto tre Promozioni, che sono state attuate

rispettivamente dal 18.11.2024 al 1.12.2024, dal 4.1.2025 al 16.2.2025 e dal 20.1.2025 al 2.2.2025.

Ne consegue che la durata della pratica (che non integra alcuna PCS) è di tre mesi (dal 18.11.2024

al 16.2.2025)” e che “la vendita di prodotti della Collezione Promo a prezzo scontato determina

[omissis] profitto della Società in favore del consumatore. L’EBITDA sul totale delle vendite nel

2024 di prodotti della Collezione Promo in sconto è risultato, infatti, [omissis], pari al [omissis].

Poltronesofà non ha conseguito quindi alcun beneficio finanziario dalla condotta oggetto di

contestazione”.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

74. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso

TV, radio, social media e internet, in data 8 ottobre 202590 è stato richiesto il parere all’Autorità per

le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

75. Con delibera n. 256/25/CONS del 28 ottobre 2025, pervenuta in data 5 novembre 202591, la

suddetta Autorità ha espresso il proprio parere, limitando le proprie valutazioni all’attitudine degli

90 Cfr. docc. nn. 129 e 130 del fascicolo istruttorio.

91 Cfr. doc. n.134 del fascicolo istruttorio.BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 285

specifici mezzi di comunicazione, utilizzati per diffondere la pratica commerciale, a incidere e

amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

76. In particolare, la suddetta Autorità, considerato che “i mezzi di comunicazione e acquisto

utilizzati, in relazione al servizio offerto dalla Società, risultano idonei a sviluppare un significativo

impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei mezzi di comunicazione utilizzati

dalla Società, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non

avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e

vendita utilizzate”, ha ritenuto che “nel caso di specie radio, tv e Internet siano strumenti di

comunicazione idonei a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale

rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità”.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

VI.1. Premessa

77. La condotta sopra descritta risulta integrare una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli

articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea

a falsare in misura apprezzabile la libertà di scelta dei consumatori inducendoli ad assumere, sul

presupposto di una convenienza economica superiore rispetto a quella effettiva, una decisione di

natura commerciale che non avrebbero altrimenti assunto.

VI.2. Questioni preliminari

78. Preliminarmente, va chiarito che il presente procedimento ha a oggetto l’ingannevole

rappresentazione della asserita convenienza dei prezzi praticati per i divani appartenenti alla

Collezione Promo”, pubblicizzati da Poltronesofà durante le campagne promozionali diffuse a

partire dal gennaio 2023.

79. Più nel dettaglio, Poltronesofà – oltre alla generale “Collezione Poltronesofà” che si

contraddistingue per essere composta da divani realizzati per un lungo periodo (non inferiore a [2 –

10] mesi) – realizza anche un’altra linea di prodotti che compongono la “Collezione Promo” i cui

modelli di divani – a prescindere dal fatto che possano talora essere commercializzati al prezzo

pieno/di listino per un breve periodo – si caratterizzano per essere ideati e realizzati, già ab origine,

per essere destinati alla vendita in promozione, per essere “commercializzati per un periodo più

breve92 e per essere “venduti a prezzi più aggressivi, venduti a prezzi promozionali93

.

80. Pertanto, l’oggetto del presente procedimento riguarda, esclusivamente, la “Collezione

Promo” e, in particolare, l’ingannevole rappresentazione della asserita convenienza dei prezzi

praticati per i divani appartenenti a tale collezione, pubblicizzati durante le campagne promozionali

diffuse a partire dal gennaio 2023.

81. Ne discende che è del tutto infondata la difesa del Professionista nella parte in cui eccepisce

l’incompetenza dell’Autorità sull’errato presupposto che l’oggetto del presente procedimento

riguardi la modalità di determinazione dei prezzi e della relativa marginalità.

82. Priva di fondamento è anche l’asserita genericità e indeterminatezza della contestazione. In

vero, nella comunicazione di avvio del procedimento, la contestazione, come correttamente osserva

lo stesso Professionista, era limitata, a tre campagne promozionali (i.e.: “BLACK VENERDÌ”;

DOPPI SALDI, DOPPI RISPARMI – COLLEZIONE INFINITA” e “AFFARI D’ORO SULLA

COLLEZIONE PREZIOSA”). Successivamente, nella comunicazione di integrazione oggettiva del

92 Cfr. doc. n. 8 del fascicolo istruttorio.

93 Cfr. doc. n. 102 del fascicolo istruttorio.286

BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026

procedimento, trasmessa in data 24 giugno 2025, veniva chiaramente ed espressamente esteso il

perimetro dell’oggetto dell’istruttoria alle campagne pubblicitarie promozionali riferite ai divani

della “Collezione Promo” diffuse dal Professionista a partire dal 1° gennaio 2023, individuando, tra

tutte, tre campagne promozionali. Peraltro, detta estensione oggettiva del procedimento si è resa

necessaria, tra l’altro, proprio dall’analisi delle informazioni fornite dal Professionista stesso in data

16 maggio 2025.

VI.3. Valutazioni

83. Dalla documentazione acquisita nell’ambito del presente procedimento emerge che

Poltronesofà ha posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente nella indicazione,

ingannevole e omissiva, dell’asserita convenienza dei prezzi praticati per i divani appartenenti alla

Collezione Promo” venduti in promozione, idonea a condizionare la libertà di scelta dei

consumatori, determinando un c.d. “effetto aggancio” ingannevole.

84. In primo luogo, dall’istruttoria sono emersi indizi gravi, precisi e concordanti che

Poltronesofà, attraverso la “Collezione Promo”, realizza divani che sono ideati e realizzati, già ab

origine, per essere venduti in promozione.

85. Tali divani, come affermato espressamente anche dallo stesso Professionista, sono “realizzati

specificamente per la vendita in sconto94 e sono, altresì, “commercializzati per un periodo più

breve95 [rispetto ai divani della “Collezione Poltronesofà” che sono “messi in produzione per un

periodo non inferiore a [2 – 10] mesi”]”96

.

86. Dalle evidenze agli atti, per lo più documentali, risulta che Poltronesofà, a partire almeno

dall’inizio di gennaio 2023, attraverso campagne pubblicitarie – talune delle quali a termine (ad

esempio, “termina domenica”) – per la vendita promozionale di divani appartenenti alla “Collezione

Promo”, ha enfatizzato prezzi di vendita ribassati e l’esistenza di un rilevante “sconto” rispetto a un

prezzo “pieno” assai superiore, indicato come “barrato”.

87. L’utilizzo delle predette modalità di pubblicizzazione dei prezzi di vendita e degli sconti

tramite le citate campagne promozionali – che come dichiarato dal Professionista “sono continue

anche se di durata variabile (minimo 1 settimana-massimo 1 mese) e sono identificate in base alle

settimane97 – sono in grado di generare un “effetto aggancio” nei confronti dei consumatori di

natura ingannevole, in quanto basato sulla decettiva rappresentazione dell’asserito risparmio che si

sarebbe ottenuto acquistando i prodotti al prezzo praticato al momento della promozione.

88. In realtà, i prodotti della “Collezione Promo” sono strategicamente destinati alla prevalente

vendita in promozione, come emerso anche dalle dichiarazioni del Professionista acquisite in sede

ispettiva. A riprova di ciò, un importante indice che corrobora ulteriormente tale valutazione si

rinviene nel fatto che, a fronte di un numero molto consistente di divani venduti in promozione

(ovvero a prezzi asseritamente “ridotti/scontati”), è risultato che per la stragrande maggioranza dei

modelli “in promozione” non ci sono state vendite al prezzo “pieno” (barrato, sul quale lo sconto

era calcolato), se non per una parte minima o marginale e relativa solo ad alcuni modelli di divani

in promozione.

89. Come indicato in precedenza, a titolo esemplificativo, dei divani oggetto delle tre promozioni

contestate nella comunicazione di avvio del procedimento (i.e.: “BLACK VENERDÌ”; “DOPPI

SALDI, DOPPI RISPARMI” e “AFFARI D’ORO”), nessuno è stato venduto a prezzo pieno.

94 Cfr. doc. n. 55 del fascicolo istruttorio, verbale di accertamento ispettivo del 6 febbraio 2025.

95 Cfr. doc. n. 8 del fascicolo istruttorio.

96 Cfr. doc. n. 8 del fascicolo istruttorio.

97 Cfr. doc. n. 55 del fascicolo istruttorio, verbale di accertamento ispettivo del 6 febbraio 2025.BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 287

90. E ancora, quanto alle promozioni indicate nella estensione oggettiva del procedimento98

,

rileva che per le campagne promozionali denominate “DOPPI SALDI, DOPPI RISPARMI – FINO

A 500 EURO DI SCONTO IN PIU’” e “COLLEZIONE 300” nessun divano è stato venduto a prezzo

“pieno”. Inoltre, quanto alla campagna promozionale denominata “DOPPI SALDI SULLA

COLLEZIONE DUE”, due modelli di divano (i.e.: “Terenzo” e “Medesano”) non sono mai stati

venduti a prezzo “pieno”, mentre dei restanti tre modelli pubblicizzati (i.e.: “Careno”, “Balignano”

e “Rezzano”) ne è stata venduta a prezzo “pieno” una quota del tutto marginale, rispettivamente,

pari a [0 – 5]% ([1 – 20] su [500 – 2.000]), allo [0 – 5]% ( [1 – 20] su [500 – 2.000]) e allo [0 – 5]%

([1 – 10] su [500 – 2.000]).

91. Più in generale, tra tutte le campagne promozionali diffuse dal Professionista nel periodo dal

1° gennaio 2023 al 16 febbraio 2025, relative alla “Collezione Promo” con indicazione di prezzi

scontati rispetto a prezzi “pieni” più elevati e barrati, dai dati forniti dallo stesso Professionista99

,

risulta quanto segue:

– a fronte dei n. [20.000 – 80.000] pezzi venduti a prezzo scontato/ribassato (per un valore pari

[omissis] milioni di euro), solo n. [200 – 800]100 sono stati venduti a prezzo “pieno” (per un valore

pari a [omissis] mila euro); pertanto, solo lo [0 – 5]% del totale dei divani venduti è stato

effettivamente venduto a prezzo “pieno” (su cui è stato poi calcolato lo sconto, nelle pubblicità delle

promozioni dei divani della “Collezione Promo”);

– inoltre, su un totale di n. [100 – 200] modelli di divani della “Collezione Promo” oggetto di

promozioni nel periodo 1° gennaio 2023 al 16 febbraio 2025, con indicazione di prezzi scontati

rispetto a prezzi “pieni” più elevati e barrati, ben n. [100 – 200] modelli non sono mai stati venduti

dal Professionista a prezzo “pieno”101

.

92. D’altra parte, seppur il Professionista asserisce che le vendite riconducibili alla “Collezione

Promo” hanno rappresentato una quota [omissis] del totale delle vendite Poltronesofà (sul punto,

peraltro, Poltronesofà fornisce dati contraddittori in quanto ha indicato, dapprima, una quota del “[2

– 20]% del totale102 e, successivamente una quota del “[2 – 20]% del totale”)103 – circostanza,

peraltro, irrilevante stante la natura di illecito di pericolo104, propria delle pratiche commerciali

98 Cfr. docc. nn. 103 e 114 (punti 3, da 25 a 27) del fascicolo istruttorio.

99 Cfr. doc. n. 97 del fascicolo istruttorio, All. 1.

100 Si precisa che il dato indicato dal Professionista, pari a [200 – 800], è risultato errato, in quanto da una verifica delle

relative fatture di vendita, risultano essere stati effettivamente venduti a prezzo “pieno” [200 – 800] pezzi. In particolare,

con riferimento al modello “Allegara”, rispetto ai [10 – 40] pezzi indicati, dalle fatture, ne risultano venduti a prezzo

“pieno” solo [10 – 40]; con riferimento al modello “Padulle” rispetto ai [2 – 10] pezzi indicati, dalle fatture, non ne risulta

venduto nessuno a prezzo pieno; con riferimento al modello “Rivazzurra” rispetto a [2 – 10] pezzi indicati, dalle fatture, ne

risultano venduti a prezzo pieno solo [2 – 10]; con riferimento al modello “Ticchiano” rispetto ai [10 – 40] pezzi indicati,

dalle fatture, ne risultano venduti a prezzo pieno solo [2 – 10].

101 Cfr. doc. n. 97 del fascicolo istruttorio, all. 1.

102 Cfr. doc. n. 75 del fascicolo istruttorio.

103 Cfr. doc. n. 128 del fascicolo istruttorio.

104 Cons. di Stato, Sez. VI, n. 1953/2023. In Cons. di Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2020, n. 7852, viene altresì precisato che

Le norme a tutela del consumo delineano una fattispecie di «pericolo», essendo preordinate a prevenire le possibili

distorsioni delle iniziative commerciali nella fase pubblicitaria, prodromica a quella negoziale, sicché non è richiesto

all’Autorità di dare contezza del maturarsi di un pregiudizio economico per i consumatori, essendo sufficiente la

potenziale lesione della loro libera determinazione; inoltre, con specifico riferimento al punto dedotto, la stessa

giurisprudenza europea ha evidenziato come una pratica commerciale ingannevole e aggressive è tale anche quando non è

reiterata e riguarda un singolo consumatore. In proposito, non è necessario, per garantire l’applicazione della direttiva n.

2005/29 sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, verificare la contrarietà alle regole

di diligenza professionale, la presenza dell’intenzionalità o di un danno elevato”. E ciò anche laddove la condotta del

professionista abbia interessato, in ipotesi, pochi consumatori, il che evidentemente non è nel caso di specie (cfr., ex multis,

Consiglio di Stato, 7 ottobre 2022, n. 8614; Consiglio di Stato, VI, 27 febbraio 2020, n. 1428; Consiglio di Stato, 12 marzo288

BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026

scorrette – vale, comunque, sottolineare che la falsa rappresentazione della convenienza economica

del prezzo praticato per i divani della “Collezione Promo” ha riguardato la quasi totalità della

pubblicità diffusa da Poltronesofà. Infatti, sostanzialmente tutte le campagne pubblicitarie diffuse

da Poltronesofà, almeno a partire dal gennaio 2023, hanno un contenuto promozionale, basato sulla

rappresentazione di prezzi ribassati e sconti, e riguardano prodotti della “Collezione Promo”.

93. La descritta strategia pubblicitaria dei divani della “Collezione Promo”, atta ad “agganciare”

ingannevolmente i consumatori, risulta idonea non solo a condizionarne la libertà di scelta in

riferimento alla effettiva convenienza economica dei prodotti venduti in promozione, ma a

determinare un “effetto leva” per l’acquisto anche dei divani della “Collezione Poltronesofà” non in

promozione.

94. Ciò viene confermato dai Report, acquisiti in ispezione, dei responsabili dei negozi

Poltronesofà sul territorio in cui viene testualmente riportato che, dei clienti che giungono negli

store, “almeno l’80% […] fanno riferimento alla pubblicità entrando in negozio105; lo stesso

Presidente del CdA della Società ha dichiarato, in sede ispettiva, che “l’utilizzo di tali campagne

promozionali […] [omissis]”106

. L’idoneità delle condotte a produrre un effetto “aggancio” è stato

confermato anche in sede di audizione107, nonché nella memoria del 28 marzo 2025 [omissis]”108).

95. Le evidenze documentali acquisite e dianzi descritte – tra cui quelle relative al fatto che nella

stragrande maggioranza delle campagne promozionali nessun divano è stato venduto a prezzo

“pieno” – inducono a ritenere che lo sconto prospettato nelle campagne pubblicitarie sia, quindi, non

veritiero (essendo calcolato su un prezzo “pieno”, barrato, che è idoneo a indurre ingannevolmente

i consumatori a ritenere sussistente un vantaggio quanto al prezzo praticato al momento delle

campagne pubblicitarie che, in concreto, è tuttavia fittizio, trattandosi di prodotti strategicamente

destinati alla prevalente vendita in promozione). Peraltro, stante il predetto “effetto leva” delle

campagne promozionali, la falsa rappresentazione di una notevole convenienza economica

dell’offerta in promozione appare funzionale ad “agganciare” i consumatori e attirarli in negozio.

96. Nelle proprie difese, il Professionista sostiene, principalmente, che i divani della “Collezione

Promo” sono, comunque, offerti in vendita a prezzo “pieno” e che l’esiguità dei divani

effettivamente venduti a prezzo “pieno” sia un elemento da considerarsi irrilevante ed esogeno.

97. In realtà, dagli atti istruttori è emerso che Poltronesofà fa riferimento a una strategia

commerciale formalmente conforme alla normativa sulla riduzione dei prezzi, così da ritenersi

legittimata a presentare prezzi promozionali e sconti partendo dai prezzi “pieni”. In sede ispettiva,

il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ha affermato che i prodotti della

Collezione Promo” “vengono venduti a prezzo pieno solo 1 mese prima dell’inizio della promozione

o 1 mese dopo la sua conclusione, proprio perché devono rientrare nelle campagne promozionali”.

98. A fronte di ciò, le modalità con cui Poltronesofà presenta i prezzi dei prodotti della

Collezione Promo” sono comunque idonee a indurre ingannevolmente i consumatori a ritenere

sussistente una convenienza in realtà assente quanto al prezzo praticato da Poltronesofà al momento

delle campagne pubblicitarie. In concreto, infatti, tale asserito vantaggio risulta fittizio e

sostanzialmente inesistente, in quanto i “prezzi pieni”: i) si riferiscono a prodotti che, come detto,

sono ideati e realizzati ab origine proprio per la vendita promozionale e “commercializzati per un

2020, n. 1751; Consiglio di Stato, 2 dicembre 2019, n. 8227, Corte di Giustizia dell’Unione europea 6 aprile 2015, causa C-

388/13).

105 Cfr. doc. n. 248 del fascicolo ispettivo.

106 Cfr. doc. n. 55 del fascicolo istruttorio, verbale di accertamento ispettivo del 6 febbraio 2025.

107 Cfr. doc. n. 102 del fascicolo istruttorio.

108 Cfr. doc. n. 75 del fascicolo istruttorio.BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 289

periodo più breve109 rispetto ai divani della “Collezione Poltronesofà”, che sono “messi in

produzione per un periodo non inferiore a [2 – 10] mesi110 e ii) sarebbero applicati per un periodo

molto limitato (un mese prima o dopo) ovvero, per il periodo minimo per essere formalmente in

linea con la normativa sulle riduzioni di prezzo (cfr. articolo 17-bis, Codice del consumo).

Fattualmente, ciò ha comportato che le vendite effettive dei divani a prezzi “pieni” siano state del

tutto sporadiche e marginali e per la stragrande maggioranza dei modelli di divani della “Collezione

Promo”, come si è visto, per ben [100 – 200] modelli su [100 – 200], del tutto assenti111. Deve,

peraltro, precisarsi che, quandanche le condotte del Professionista siano formalmente conformi a

quanto previsto dall’articolo 17-bis del Codice del consumo, ciò rappresenta, in ogni caso, un aspetto

non determinante per valutare la compatibilità dei suoi messaggi promozionali con gli articoli 20,

21 e 22 del Codice del consumo. È, del resto, pacifico che “come indicato nella sezione 1.2.5 degli

orientamenti relativi alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, quest’ultima, in particolare

l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), che si riferisce alle dichiarazioni ingannevoli riguardo

all’esistenza di un vantaggio di prezzo, resta applicabile ad altri aspetti delle riduzioni di

prezzo112

.

99. In aggiunta a ciò, seppur Poltronesofà sostiene che “Ciò che rileva è […] se un dato prodotto

sia stato offerto a un certo prezzo, non se esso sia stato in concreto comprato a quel prezzo, né da

quanti consumatori lo sia stato113, la scorrettezza della pratica in esame sta proprio nel

rappresentare in modo ingannevole al consumatore la convenienza economica dell’offerta

promozionale, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non

avrebbe preso. Come emerge dai listini dei divani della “Collezione Promo” (cfr. figura n. 1)114

acquisiti in sede ispettiva presso la Responsabile dei rapporti con i fornitori e i terzisti (la quale

supporta altresì le funzioni aziendali nella definizione dei prezzi scontati115), la costruzione “dal

basso” del prezzo di vendita di un divano, unitamente al fatto che nei listini dei divani della

Collezione Promo”, acquisiti in ispezione, sia del tutto assente la voce riguardante il “prezzo

pieno”, conferma che il Professionista considera, sostanzialmente, come prezzo effettivo di vendita

di un divano in promozione quello che nelle campagne promozionali viene pubblicizzato come già

scontato.

100. Né appare fondata l’eccezione formulata dal Professionista in base alla quale i listini acquisiti

in ispezione (in cui non è presente l’indicazione dei prezzi “pieni”), “sono utilizzati […] nel quadro

del processo interno delle decisioni aziendali relative a tali prezzi scontati” mentre “la Società

utilizza (ovviamente) anche listini per la formazione dei c.d. prezzi «pieni»”. Sul punto, si evidenzia

che un esempio dei “listini per la formazione dei c.d. prezzi «pieni»” è stato depositato dalla Società,

per la prima volta, solo dopo la conclusione della fase istruttoria, vale a dire unitamente alle

controdeduzioni del 3 ottobre 2025 alla comunicazione di contestazione degli addebiti. Nel merito,

si rileva che i listini depositati dal Professionista risultano mancanti di data certa e di ogni altro

elemento che possa identificarli, in modo inequivocabile, come documenti aziendali. In ogni caso, i

109 Cfr. doc. n. 8 del fascicolo istruttorio.

110 Cfr. doc. n. 8 del fascicolo istruttorio.

111 Cfr. doc. n. 97 del fascicolo istruttorio, All. 1.

112 Comunicazione della Commissione recante “Orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 6 bis della

direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di

indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (2021/C 526/02).

113 Cfr. doc. n. 75 del fascicolo istruttorio.

114 Cfr. docc. nn. da 289 a 302, 305 e 306 del fascicolo ispettivo.

115 Cfr. doc. n. 128 del fascicolo istruttorio, pag.13.290

BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026

listini da ultimo depositati dal Professionista contrastano con quelli acquisiti in ispezione presso la

postazione della Responsabile dei rapporti con i fornitori e i terzisti che, come indicato dallo stesso

Professionista, “supporta altresì le funzioni aziendali nella definizione dei prezzi scontati116

.

101. Inoltre, come dianzi ampiamente indicato, dalla documentazione in atti risulta che le

campagne pubblicitarie, basate su tali elementi di decettività, sono sostanzialmente strumentali ad

attirare la clientela in negozio.

102. La prospettazione dei prezzi, quindi, risulta connotata da rilevanti profili di ingannevolezza

stante l’indicazione di un ipotetico prezzo “pieno” (molto più alto del prezzo effettivo di vendita e

su cui sarebbe calcolato l’ipotetico “sconto”, rappresentato in modo enfatico) che, in realtà, ove

anche applicato esclusivamente per il tempo strettamente necessario a garantire un formale rispetto

dell’articolo 17-bis del Codice del consumo, risulta idoneo a indurre il consumatore a credere

erroneamente di poter ottenere dall’acquisto un notevole beneficio in termini di convenienza

economica e risparmio. Né la formale offerta ai consumatori dei divani della “Collezione Promo” a

prezzo “pieno” “solo 1 mese prima dell’inizio della promozione o 1 mese dopo la sua conclusione

appare dirimente in considerazione della limitata vita commerciale dei divani appartenenti alla

Collezione Promo” che, come già evidenziato, sono, già ab origine, “destinati alla promozione” e

commercializzati per un periodo […] breve117

.

103. Sul punto, inoltre, occorre osservare che, come chiarito dallo stesso Professionista in sede di

audizione, “i 4-5 divani della «Collezione Promo»” individuati per le campagne promozionali,

prima dell’entrata in vigore della relativa promozione, vengono messi in vendita a prezzo pieno […]

per un periodo di 30 giorni […] tramite cartelloni su degli appositi «Leggii» presenti nei negozi

fisici118 in quanto solo all’inizio della promozione “i divani entrano fisicamente in negozio fino

alla scadenza della promozione”. Ciò comporta, come, tra l’altro, dimostrato dai dati sulle vendite

a prezzo “pieno” dei prodotti promozionali, che risulta estremamente remota l’ipotesi in cui un

consumatore possa scegliere di acquistare, a prezzo “pieno”, uno dei divani della “Collezione

Promo” semplicemente consultando un leggìo presente in negozio e, dunque, senza vederlo,

provarlo, toccarlo, come la natura stessa del prodotto normalmente richiede119

.

104. La modalità di vendita dei divani della “Collezione Promo” soltanto attraverso alcune

immagini collocate su dei “Leggii” (come riconosciuto dal Professionista con riferimento almeno al

periodo da giugno 2024 a maggio 2025120), senza la presenza fisica dei divani della “Collezione

Promo” in negozio, appare una tecnica di vendita diretta a non dare adeguato risalto a detti prodotti

al di fuori dei periodi promozionali121

.

105. Inconferente appare il richiamo effettuato dal Professionista alla sentenza del TAR Lazio, Sez.

I, n. 15901/2025 (caso “Yoox”), in quanto, per un verso, la citata sentenza ha sottolineato

l’importanza per il consumatore dell’autenticità/effettività del prezzo “pieno” (“barrato”) di vendita

di un prodotto, al fine di valutare l’effettiva convenienza economica di una promozione; per altro

116 Cfr. ibidem

117 Cfr. doc. n. 8 del fascicolo istruttorio.

118 Cfr. doc. n. 102 del fascicolo istruttorio.

119 Si noti come il divano, essendo un bene tipicamente di arredamento, ovvero durevole e di acquisto non frequente, deve

essere necessariamente visto e provato dal consumatore. Per tale ragione, i divani vengono fatti rientrare tra i c.d.

Experience goods” quali “beni di esperienza” per cui la qualità, la soddisfazione e la loro valutazione dipendono

dall’esperienza diretta del consumatore prima dell’acquisto (cfr. “L’economia delle esperienze” di Joseph B. Pine e James

H. Gilmore).

120 Cfr. doc. n. 128 del fascicolo istruttorio.

121 Tra l’altro, al di fuori dei periodi promozionali non vi erano campagne pubblicitarie.BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 291

verso, come ampiamente emerso nel corso dell’istruttoria, i prezzi “pieni” dei divani della

Collezione Promo” pubblicizzati dal Professionista nelle campagne promozionali, come dianzi

indicato, risultano in ogni caso idonei a indurre ingannevolmente i consumatori a ritenere sussistente

una convenienza quanto al prezzo praticato al momento delle campagne pubblicitarie. Come più

volte ribadito, in concreto, un simile vantaggio era invero fittizio, trattandosi di prodotti

strategicamente destinati alla prevalente vendita in promozione.

106. Quanto all’eccezione formulata dal Professionista secondo cui ci sarebbe una effettiva

convenienza delle promozioni in considerazione di un margine [omissis]generato dalle vendite dei

divani della “Collezione Promo” (secondo cui l’EBITDA sarebbe stato pari a [omissis] per il 2024),

risulta doveroso sottolineare che, in termini generali, la vendita di un prodotto eventualmente

“[omissis]” non esclude, di per sé, la configurabilità di una pratica commerciale scorretta. Ciò rileva

in particolare nel caso di specie, in cui il Professionista ha enfatizzato la convenienza del prezzo dei

prodotti della “Collezione Promo” non in termini assoluti ma esaltando il risparmio connesso

all’asserito prezzo scontato di prodotti, di per sé, però, strategicamente destinati alla prevalente

vendita a quel prezzo promozionale.

107. A ogni modo, fermo restando che, nel caso di specie, le deduzioni di Poltronesofà richiamate

al punto precedente non sono determinanti per escludere la sussistenza di una pratica commerciale

scorretta, si rileva, per mero scrupolo, che sono anche infondate nel merito. L’analisi dei listini dei

divani della “Collezione Promo”, acquisiti in sede ispettiva, evidenzia come non corrisponda al vero

quanto affermato dal Professionista nel corso dell’audizione del 4 giugno 2025 secondo cui “gli

sconti [omissis] in considerazione dei costi diretti di produzione e di quelli indiretti, questi ultimi

quali [omissis], che ammontano a circa il [omissis]%”. Infatti, lo stesso Presidente del Consiglio di

Amministrazione della Società ha dichiarato che le campagne promozionali determinano [omissis]

sul singolo divano venduto, [omissis] (“l’utilizzo di tali campagne promozionali, anche se

comportano (in percentuale) [omissis] sul singolo prodotto venduto rispetto agli altri, [omissis]”

(sottolineatiura aggiunta)122

.

108. D’altra parte, anche a voler aderire alla tesi del Professionista secondo cui le vendite della

“Collezione Promo” generano una [omissis]in termini di profitti, come prospettato nella relazione

tecnica, appare quanto meno singolare l’applicazione di alcuni costi indiretti, in particolare quelli

riferiti al [omissis] e/o agli [omissis], su prodotti che, come confermato dal Professionista, neppure

erano fisicamente presenti nei negozi in quanto venduti solo mettendo a disposizione delle immagini

su una scheda “su degli appositi «Leggii» presenti nei negozi fisici123. Tali costi rappresentano

quasi la [omissis] della totalità dei costi indiretti inclusi nella stima dell’EBITDA sulle vendite della

“Collezione Promo” contenuta nella relazione tecnica. Se si escludono tali voci di costo dai costi

indiretti considerati, l’EBITDA sulle vendite della “Collezione Promo” diventa [omissis].

109. Le considerazioni appena svolte mostrano come la determinazione del grado di profittabilità

economica di una linea di business dipenda strettamente da come vengono allocati i costi (indiretti),

comuni a più linee di business (nel caso di specie la “Collezione Poltronesofà” e la “Collezione

Promo”). I soli costi che rilevano ai fini di tale esercizio sono i c.d. “costi incrementali” della linea

di business di cui si vuol stimare la profittabilità che, per definizione, sarebbero pari a zero se tali

prodotti non fossero venduti affatto. Nel caso in esame, l’ottenimento di una stima della profittabilità

economica delle vendite di prodotti della “Collezione Promo” richiede, quindi, che vengano

individuati i costi incrementali riferibili a tali prodotti. Rientrano in tale categoria di costi certamente

122 Cfr. doc. n. 55 del fascicolo istruttorio, verbale di accertamento ispettivo del 6 febbraio 2025.

123 Cfr. doc. n. 102 del fascicolo istruttorio292

BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026

i costi del venduto (che sarebbero pari a zero in caso di cessazione delle vendite di tali prodotti) e i

soli costi indiretti che assumerebbero valore pari a zero se il Professionista decidesse di non vendere

più i prodotti della “Collezione Promo”. La stima dell’EBITDA della “Collezione Promo” contenuta

nella relazione tecnica non appare basata sui costi incremetali di tali prodotti e, pertanto, non appare

dimostrata la tesi del Professionista secondo la quale la realizzazione di un [omissis] sulle vendite

della “Collezione Promo” sarebbe indicativa della genuinità degli sconti offerti.

110. In aggiunta a quanto già rilevato, si osserva che, quand’anche la profittabilità economica delle

vendite della “Collezione Promo” fosse effettivamente [omissis], ciò non significherebbe affatto che

tali vendite “determina[no] [omissis], in termini di Ebitda, per la Società”. Ciò in ragione della

circostanza che le campagne pubblicitarie relative alle vendite della “Collezione Promo” di fatto

“[omissis]”. In quest’ottica, è possibile quindi argomentare che i profitti che il Professionista

realizza vendendo sia i prodotti della “Collezione Promo” che quelli della “Collezione Poltronesofà

sono superiori a quelli che il Professionista avrebbe realizzato vendendo esclusivamente i prodotti

della “Collezione Poltronesofà”. Ciò comporta, pertanto, che le vendite della “Collezione Promo

non determinano, nella sostanza, [omissis]per il Professionista.

111. Infine, si rileva che, come noto, le norme sulle pratiche commerciali scorrette di cui alla

Direttiva 2005/29/CE, recepite nel Codice del consumo, sono volte ad assicurare un livello elevato

di protezione dei consumatori124

.

VI.4. Conclusioni

112. La pratica commerciale accertata relativa alla diffusione di informazioni ingannevoli e

confusorie relative alla asserita convenienza dei prezzi praticati per i divani appartenenti alla

Collezione Promo”, pubblicizzati da Poltronesofà durante le campagne promozionali a partire dal

gennaio 2023, per le ragioni dianzi esposte, integra un illecito consumeristico ai sensi degli articoli

20, 21 e 22 del Codice del consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare

in misura apprezzabile la libertà di scelta dei consumatori inducendoli ad assumere, sul presupposto

di una convenienza economica superiore rispetto a quella effettiva, una decisione di natura

commerciale che non avrebbero altrimenti assunto.

113. A riguardo si rammenta, infatti, che ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del

consumo, una pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa

o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del

consumatore medio che essa raggiunge od al quale è diretta”. Il legislatore definisce, alla lettera h),

dell’articolo 18, del Codice del consumo, come “diligenza professionale” “il normale grado della

specifica competenza e attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un

professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e buona fede nel settore

di attività del professionista” e, alla lettera e), del medesimo articolo, come idoneità a “falsare in

misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”, l’impiego di una pratica idonea

ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole,

inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

114. In tale contesto, non si riscontra nel caso di specie, da parte della società Poltronesofà, il

normale grado di diligenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla

diligenza del Professionista, alle sue dimensioni e alle caratteristiche dell’attività svolta.

115. La pratica commerciale accertata, dunque, si pone in contrasto con le prescrizioni del Codice

del consumo nella misura in cui risulta contraria alla diligenza professionale e idonea a ingenerare

124 Cfr. Direttiva 2005/29/CE, considerando 1.BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 293

nei consumatori falsi affidamenti in ordine alla effettiva convenienza dei divani della “Collezione

Promo” messi in vendita durante le continue campagne promozionali.

116. Inoltre, la condotta descritta e accertata nel suo insieme e per i profili evidenziati – riguardando

essa una specifica strategia di vendita particolarmente insidiosa in considerazione del tenore

dell’offerta promozionale e della frequenza dei messaggi pubblicitari diffusi (come emerso nel corso

dell’accertamento ispettivo, “le promozioni sono continue […] e identificate in base alle

settimane125) – non solo appare gravemente difforme al normale grado della specifica diligenza,

competenza e attenzione che ragionevolmente i consumatori possono attendersi dal Professionista

nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività in

cui esso opera, ma presenta profili di ambiguità e omissione, integrando una pratica commerciale

gravemente scorretta consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli, ambigue e omissive

in ordine al prezzo e agli sconti pubblicizzati nella vendita dei divani della “Collezione Promo” e,

in particolare, alla loro effettiva convenienza economica, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del

Codice del consumo.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

117. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta

la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

118. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei

criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all’articolo

27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera

svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle

condizioni economiche dell’impresa stessa.

119. Con riguardo alle dimensioni economiche di Poltronesofà S.p.A., il fatturato realizzato dal

Professionista, sulla base dei dati forniti dallo stesso, risulta essere, in riferimento all’esercizio

chiuso al 31 dicembre 2024, pari a 539.064.835,00 euro, con un MOL di 77.038.409,00 euro e un

utile di esercizio, al netto delle imposte, pari a 45.813.900,00 euro.

120. Con riguardo alla particolare gravità della violazione, essa è da ricondurre all’ambiguità e

alle omissioni informative riscontrate nelle modalità di rappresentazione della asserita convenienza

dei prezzi praticati per i divani della “Collezione Promo”. L’obbligo di completezza e chiarezza

delle informazioni veicolate, in tale contesto, si presenta particolarmente stringente, considerato che

il prezzo risulta essere uno degli elementi essenziali in grado di condizionare il consumatore

nell’assumere una determinata decisione di natura commerciale, specie trattandosi di un bene di

natura durevole.

121. Per quanto riguarda la durata della violazione, tenuto conto dell’integrazione oggettiva del

procedimento e degli elementi documentali disponibili in atti, risulta che la pratica commerciale sia

stata posta in essere da Poltronesofà S.p.A. almeno a partire da gennaio 2023. Tale pratica risultava

ancora in corso alla data di comunicazione di contestazione degli addebiti126 e non risulta, neppure

dalle difese del Professionista, cessata successivamente. Né [omissis]l’esposizione dei modelli della

Collezione Promo” nei negozi anche nel periodo in cui essi sono proposti in vendita a prezzo

“pieno”, al di fuori del periodo promozionale, risulta idonea a far venir meno i gravi profili di

125 Cfr. doc. n. 55 del fascicolo istruttorio.

126 Cfr. docc. nn. 110 e 114 del fascicolo istruttorio.294

BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026

scorrettezza che caratterizzano la pratica di Poltronesofà di rappresentare in modo ingannevole la

convenienza del prezzo dei divani oggetto delle promozioni.

122. Nella determinazione dell’importo della sanzione rileva, inoltre, che le vendite riconducibili

alla “Collezione Promo” hanno rappresentato una parte [omissis] delle vendite effettuate da

Poltronesofà, pari a circa il [2 – 20] del fatturato generato nel biennio 2023-2024127

.

123. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa

pecuniaria applicabile alla società Poltronesofà S.p.A. nella misura di 1.000.000 (un milione) euro.

RITENUTO, pertanto, che la pratica commerciale in esame, posta in essere da Poltronesofà S.p.A.,

risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del Codice del consumo, in quanto contraria alla

diligenza professionale e idonea a indurre i consumatori ad assumere una decisione di natura

commerciale che altrimenti non avrebbero preso, sulla base di informazioni ingannevoli, ambigue e

omissive;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da

Poltronesofà S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica

commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del Codice del consumo, e ne vieta la

diffusione;

b) di irrogare alla società Poltronesofà S.p.A., per la violazione di cui alla precedente lettera a), una

sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 (un milione) euro;

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell’allegato modello

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate,

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo

nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per

la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario

per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo

periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio

della documentazione attestante il versamento effettuato.

127 Cfr. doc. n. 128 del fascicolo istruttorio.BOLLETTINO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2026 295

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al

provvedimento, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi

dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo

2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso,

fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo,

ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo

8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di

centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

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