News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

AGCM * CONDOTTE FIBRA TELECOM ITALIA: «INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE, SANZIONE DA 87.074.953 EURO »

Scritto da
18.29 - lunedì 10 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE. A514 – CONDOTTE FIBRA TELECOM ITALIA. Provvedimento n. 31441.

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 gennaio 2025;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990;

VISTO il proprio provvedimento n. 28162 del 25 febbraio 2020, adottato a conclusione del procedimento n. A514 – CONDOTTE FIBRA

TELECOM ITALIA, con il quale l’Autorità ha accertato che Telecom Italia S.p.A. (di seguito, anche Telecom) ha posto in essere una strategia escludente qualificabile come un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), finalizzata a preservare ingiustificatamente il potere di mercato wholesale e retail da essa detenuto, a ostacolare l’ingresso sul mercato di Open Fiber, allo scopo di scongiurare una trasformazione del mercato secondo condizioni di concorrenza infrastrutturale, e a impedire un regolare confronto competitivo tra gli operatori attivi nel mercato dei servizi al dettaglio nella fase di passaggio dalle connessioni a banda larga alle connessioni a banda ultralarga;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità dell’infrazione, è stata disposta a carico della società Telecom Italia S.p.A. l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 116.099.937,60 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 13 novembre 2024, n. 9138, che, in parziale riforma della sentenza del TAR Lazio del 28 febbraio 2022, n. 2334, ha accolto il ricorso di primo grado solo limitatamente alla commisurazione della sanzione irrogata;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Consiglio di Stato, in parziale accoglimento dei ricorsi presentati da Telecom, ha fissato i parametri per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla ricorrente;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell’importo della sanzione pecuniaria irrogata, come individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata, ove si rappresenta quanto segue: “si può infatti ragionevolmente concludere che la strategia attuata da TIM, pur avendo avuto effetti concreti sui mercati interessati, non ha raggiunto un grado di intensità tale da pregiudicare irrimediabilmente il nuovo entrante […]. Per tali ragioni appare equo, in applicazione ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a., operare una riduzione del 25% dell’importo della sanzione stabilito dall’Autorità.”;

CONSIDERATO che la sentenza del Consiglio di Stato ha confermato integralmente l’accertamento dell’Autorità, in particolare con riferimento alla natura di strategia unica in violazione dell’articolo 102 TFUE;

CONSIDERATO che i criteri individuati dal Consiglio di Stato nell’esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Telecom Italia S.p.A. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell’attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 28162 del 25 febbraio 2020 nei confronti della parte ricorrente, mediante la riduzione del 25% dell’importo irrogato;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Consiglio di Stato del 13 novembre 2024, n. 9138, l’importo finale della sanzione da irrogare alla società Telecom Italia S.p.A. per la condotta accertata con il provvedimento n. 28162 del 25 febbraio 2020 risulta pari a 87.074.953,20 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

 

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare alla società Telecom Italia S.p.A. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell’Autorità n. 28162 del 25 febbraio 2020, in relazione all’abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 TFUE, è rideterminata nella misura di 87.074.953,20 € (ottantasettemilionisettantaquattromilanovecentocinquantatre/20 euro).
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Guido Stazi Roberto Rustichelli

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



A.I. - IMPAGINAZIONE EDITORIALE OPINIONE
POSSIBILE UTILIZZO INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Opinione si avvale di applicazioni basate su Intelligenza artificiale al fine di ottimizzare l'impaginazione editoriale curata dalla nostra redazione.
I contenuti potrebbero presentare interpretazioni di testo difformi dall'originale del comunicato stampa ricevuto: nel caso è gradita una segnalazione a: [email protected]


© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

I commenti sono chiusi.