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TAR – TRENTO * INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO: «L’INTERVENTO INTEGRALE DELLA PRESIDENTE ALESSANDRA FARINA»

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10.01 - venerdì 20 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Buongiorno a tutti i presenti intervenuti oggi per assistere alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 del Tribunale Regionale della Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige – Sede di Trento.
Un cordiale saluto è rivolto alle Autorità civili, militari e religiose, al rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al rappresentante dell’Associazione nazionale magistrati amministrativi, agli esponenti del mondo accademico, ai colleghi di questa e delle altre magistrature, in particolare al Presidente della Sezione autonoma di Bolzano Stephan Beikircher, agli avvocati dello Stato, degli enti pubblici e del libero foro e per essi al Presidente dell’Ordine degli avvocati di Trento e al Presidente dell’Ordine degli avvocati di Rovereto, alla Presidente della Camera amministrativa di Trento, a tutto il personale della giustizia amministrativa e quindi al Corpo dei Carabinieri, che assicura, ogni qual volta necessario, la vigilanza nel corso delle nostre udienze, agli esponenti dell’Informazione, a tutte le signore e i signori presenti.
Ringrazio l’Amministrazione Provinciale per la disponibilità manifestata all’utilizzo, per la presente cerimonia, di questa prestigiosa Sala, dedicata al Maestro Fortunato Depero, presso la quale, nel pomeriggio, a completamento dell’importanza di questa giornata, si terrà un convegno dedicato all’approfondimento di un tema che ritengo particolarmente interessante ed attuale.
Il Convegno, intitolato “Il Principio di Risultato nell’Azione Amministrativa: Dialogo sistemico con Proporzionalità e Trasparenza”, vedrà interfacciarsi sul tema così delineato i rappresentanti del mondo accademico, della magistratura e del libero foro.
Il principio di risultato, sempre più centrale nell’evoluzione dell’azione amministrativa, impone una riflessione profonda sul modo in cui l’efficacia dell’agire pubblico si coniuga con i principi di proporzionalità e trasparenza.
In un contesto normativo e giurisprudenziale in continua trasformazione, l’amministrazione è chiamata non solo a perseguire obiettivi concreti e misurabili, ma anche a farlo nel rispetto dell’equilibrio tra mezzi e fini, garantendo al contempo la piena intelligibilità e verificabilità delle proprie scelte.
Obiettivo dell’incontro è quello di indagare il rapporto sistemico tra questi tre principi, analizzando le implicazioni giuridiche e applicative che ne derivano.
Attraverso il contributo di accademici, magistrati e operatori del diritto, saranno approfonditi i profili teorici e pratici della graduazione dell’azione amministrativa, le tecniche di misurazione del risultato e il ruolo della trasparenza come strumento di legittimazione e controllo, così da promuovere un confronto qualificato che contribuisca alla definizione di un modello di amministrazione orientato non solo al raggiungimento degli obiettivi, ma anche alla tutela dei diritti e alla responsabilità istituzionale.
A questo proposito voglio rivolgere un sentito ringraziamento all’Ordine degli Avvocati di Trento e alla Camera amministrativa di Trento per la collaborazione e la partecipazione all’organizzazione del Convegno per il quale è stata disposta la concessione di crediti formativi per gli iscritti.
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L’inaugurazione dell’anno giudiziario costituisce un importante momento di verifica dello stato della giustizia amministrativa con particolare riguardo al territorio di competenza; stato della giustizia che sottoponiamo alla attenzione di coloro che, per motivi istituzionali o professionali, hanno interesse ad essere informati, ma anche al fine di rendere accessibile all’intera collettività il rendiconto dell’attività svolta, dei risultati conseguiti e dei problemi affrontati e risolti.
È questo il momento in cui non solo vengono resi pubblici i risultati raggiunti durante l’anno trascorso, ma soprattutto si vogliono delineare gli obbiettivi che intendiamo porci e che auspichiamo di raggiungere nel corso del nuovo anno.
A due anni dal mio insediamento, avvenuto nel marzo del 2024, desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai colleghi presenti e a quelli con i quali si sono avvicendati durante l’anno appena trascorso, nonché a tutto il personale amministrativo.
Un particolare ringraziamento al Segretario Generale, dott. Segatta, che, come per gli anni passati, ha svolto egregiamente il compito di direzione della Segreteria Generale, costituendo un punto fermo nella gestione amministrativa del Tribunale da me presieduto.
Allo stesso modo ringrazio tutto il personale amministrativo, che ha confermato, anche nel corso del 2025, l’indiscussa laboriosità, competenza e disponibilità nell’assolvimento dei propri compiti.
Richiamata la disposizione di cui all’art. 19-ter del d.P.R. n. 426 del 1984 introdotto dall’art. 1 del d.lgs. 19 maggio 2011, n. 92, per effetto della quale lo Stato ha delegato alla Provincia autonoma di Trento tutte “le funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento”, che “ricomprendono l’attività di competenza del personale tecnico amministrativo assegnato al predetto tribunale, ivi compreso il segretario generale, nonché la gestione dei beni mobili e degli immobili necessari al funzionamento del TRGA, escluse le spese per il personale di magistratura”, ricordo che tutto il personale amministrativo risulta inserito nei ruoli del personale della Provincia autonoma di Trento che provvede direttamente alla sua gestione anche in applicazione della normativa provinciale in materia e dei contratti collettivi provinciali di lavoro, secondo quanto stabilito dal d.P.R. n. 426 del 1984.
L’attuale dotazione organica, sebbene ridotta numericamente rispetto alla previsione strutturale, consente in ogni caso di assicurare il servizio in termini positivi e soddisfacenti, garantendo il necessario supporto all’attività dei magistrati e del Segretario Generale, ma soprattutto rendendo possibile un positivo e proficuo approccio collaborativo nei
confronti dell’utenza, siano essi privati cittadini o esponenti del foro.
In questi termini merita di essere sottolineata l’importanza della Carta dei Servizi, documento indispensabile per l’esternalizzazione dei servizi di pubblico interesse resi nei confronti dell’utenza, la quale viene costantemente aggiornata ed è consultabile sul sito dedicato (https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/trga-trento).
Grazie a tale strumento vengono esternalizzate tutte le attività svolte dalla Giustizia Amministrativa di primo grado, rappresentando un valido aiuto soprattutto in materia di autopatrocinio delle parti, di accesso al sistema del PAT (Processo amministrativo telematico), di rilascio di certificazioni da parte della Segreteria e di contributo unificato.
Si aggiunge a tale servizio la redazione della Raccolta delle massime delle sentenze e di altri provvedimenti giudiziali emanati da questo Tribunale nel corso dell’anno giudiziario, anch’essa di grande rilevanza e frutto di grande impegno, espressione dell’intenso lavoro svolto dall’Ufficio per il processo del Tribunale e dal personale cui è affidato tale importante compito.
Per quanto riguarda il personale di magistratura, richiamata la particolare modalità di composizione del Tribunale che, in base alla norma di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, prevede nel proprio organico sei magistrati, di cui uno con la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di cui due designati dal Consiglio provinciale, pur nell’attuale composizione ridotta a quattro componenti, due giudici togati e due giudici laici, è stato assicurato il costante funzionamento del Tribunale.
Nonostante ciò, mi sia consentito di rinnovare l’invito ad assumere, nelle sedi competenti, tutte le iniziative necessarie ad ovviare ad eventuali impedimenti al regolare funzionamento del Tribunale, per effetto dell’impossibilità di comporre i collegi giudicanti.
Invero, ogni collegio giudicante deve essere composto da due giudici togati e da un giudice laico e tuttavia può verificarsi l’eventualità – dovuta ad impedimenti di natura personale, di salute o di astensione/ricusazione – per cui non sia possibile inserire e quindi formare il collegio con il componente laico.
Diversamente da quanto accade laddove sia necessario sostituire la componente togata, situazione superabile mediante l’invio in missione, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, di un altro giudice togato, nel caso di impedimento contestuale di entrambi i componenti laici, detta soluzione non è prevista e quindi può determinarsi una inaccettabile paralisi della funzione giurisdizionale.
A fronte di tale difficoltà ho rappresentato, proseguendo nell’iniziativa avviata dal mio predecessore Presidente Rocco, alle autorità coinvolte, a partire dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e quindi il Commissario di Governo per la Provincia di Trento e il Presidente della Provincia autonoma di Trento, l’esigenza di promuovere, nell’ambito della Commissione di cui all’art. 107 dello Statuto di Autonomia (la c.d. “Commissione dei dodici”), la predisposizione di una “norma di chiusura” rispetto all’attuale testo del d.P.R. n. 426 del 1984 e successive modifiche che consenta, qualora si presenti la situazione peculiare del concomitante impedimento dei due magistrati designati dal Consiglio Provinciale di Trento, la loro temporanea e del tutto eccezionale sostituzione con magistrati provenienti da altri T.A.R..
Purtroppo la richiesta non ha a tutt’oggi avuto positivo riscontro, per cui non posso che rinnovare in questa sede l’auspicio affinché l’attuale Governo, il Presidente della Provincia e i membri attuali della Commissione per l’attuazione dello Statuto di autonomia speciale si adoperino, considerata l’importanza che il caso richiede, ai fini della non più procrastinabile emanazione di una disciplina assolutamente necessaria per la funzionalità di questo Tribunale.
Nel corso del 2025 la composizione del Tribunale ha visto l’insediamento della collega Maria Cappellano, proveniente dal Tribunale amministrativo per la Sicilia – sede di Palermo, che si è avvicendata al collega Stefano Mielli, il quale ha assunto l’incarico di Presidente di Sezione interna presso il Tar Lombardia-sede di Milano.
Quanto alla componente laica, nel mese di novembre è giunto a compimento, per decorso dei nove anni, l’incarico affidato alla collega Antonia Tassinari, che ringrazio per la competenza e professionalità con le quali ha eccellentemente svolto il mandato conferitole.
Alla collega Tassinari è quindi succeduto il collega laico Giacomo Bernardi, nominato come previsto dalla Giunta provinciale, che ha quindi avviato il suo incarico novennale presso questo Tribunale.
Colgo altresì l’occasione per ringraziare i colleghi Mara Bertagnolli e Alessio Falferi per l’impegno e la collaborazione, prestata nel corso del 2025 e rinnovata anche per quest’anno, nell’ambito della Commissione per il gratuito patrocinio, in qualità, rispettivamente, di Presidente e di Componente effettivo, coadiuvati dai colleghi Cappellano e Ambrosi, quali membri supplenti, come stabilito con decreto presidenziale n. 24 del 19 novembre 2025.
Allo stesso tempo ringrazio gli avvocati Beatrice Tomasoni e Nicola Zilio, che a loro volta completano la formazione dei collegi giudicanti nell’ambito della Commissione, i quali hanno confermato la disponibilità per l’anno in corso.
Infine, un saluto e un apprezzamento per l’impegno manifestato devono essere rivolti alle tirocinanti che attualmente sono presenti presso il Tribunale.
Ricordo che nel corso del 2025 è stata indetta una procedura di selezione di due tirocinanti da ammettere al tirocinio formativo con bando n. 5/2025 del 3 marzo 2025.
Alla procedura sono stati ammessi due candidati: tuttavia a seguito della rinuncia di uno dei due candidati, prima dell’avvio del tirocinio, in data 21 maggio 2025 ha avuto inizio solo il tirocinio della dott.ssa Eugenia Guglielmino, con assegnazione iniziale alla collega Tassinari e quindi attualmente affidata alla supervisione della collega Cappellano.
A marzo di quest’anno si concluderà, invece, il tirocinio svolto dalla dottoressa Allegra Auletta, affidata alla collega Ambrosi.
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Vorrei altresì ricordare alcuni momenti di particolare rilevanza che hanno caratterizzato l’attività di questa sede giudiziaria.
In primo luogo il Convegno intitolato “Ambiente e generazioni future”, che si è tenuto in concomitanza con la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, nel corso del quale gli illustri relatori – il Prof. Cassatella dell’Università di Trento, il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Marco Lipari e l’Avvocato Ceola del Foro di Trento – hanno affrontato un tema molto interessante e di grande attualità, alla luce della novellata formulazione dell’art. 9 della Costituzione.
Partendo da tale nuova formulazione del testo costituzionale, il convegno ha affrontato la tematica dei molteplici interessi coinvolti, dalla tutela dell’ambiente alla transizione ecologica, nella prospettiva di assicurare la tutela dell’interesse delle generazioni future.
Altro evento di particolare rilevanza e importanza per questo Tribunale è stata l’organizzazione, da parte dell’Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa, presso la sede di Palazzo Lodron, di un corso di formazione dedicato ai giudici amministrativi.
Il corso, articolato su due giornate – 26 e 27 maggio – intitolato “La tutela del paesaggio e dell’ambiente nel contesto del cambiamento climatico”, ha a sua volta trattato il tema ambientale, alla luce della recente riforma costituzionale, evidenziando i nuovi indirizzi adottati in sede europea e le iniziative assunte in varie istanze internazionali per contrastare le conseguenze del cambiamento climatico.
La riuscita del corso è testimoniata dall’alto livello di partecipazione e dallo spessore delle relazioni che si sono susseguite nel corso delle due giornate di studio.
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Desidero altresì sottolineare l’impegno profuso nell’ambito della Giustizia amministrativa al fine di un utilizzo responsabile e affidabile delle nuove tecnologie e in particolare dell’intelligenza artificiale.
La Giustizia Amministrativa ha ottenuto anche quest’anno, dopo il premio Agenda Digitale 2024, un nuovo importante riconoscimento: il “ComoLake Award 2025”, conferito nell’ambito del Digital Innovation Forum, evento di rilievo internazionale dedicato alle politiche, alle tecnologie e alle strategie per la transizione digitale, riconoscimento che ha confermato la validità del modello adottato che assicura l’innovazione nel costante rispetto dei valori fondanti di indipendenza, trasparenza e affidabilità.
Il progetto così elaborato, che verrà progressivamente integrato con il Sistema informativo della Giustizia Amministrativa, garantirà la modernizzazione dei portali e degli applicativi, così da rendere il sistema sempre più efficiente e sicuro, supportando, ma mai sostituendo l’attività del giudice.
Recentissima è l’introduzione e l’avvio del sistema di anonimizzazione delle sentenze, grazie al progressivo rilascio della funzionalità del sistema di intelligenza artificiale per la Giustizia Amministrativa che consente al personale abilitato delle segreterie di procedere all’anonimizzazione dei provvedimenti.
Peraltro, la pratica di anonimizzazione, mediante l’oscuramento di quelle parti delle pronunce che possono ricondurre a dati riservati, è stata oggetto di osservazioni e necessarie richieste di interpretazione e adattamento.
Invero, se per un verso la procedura di anonimizzazione rappresenta un intervento rivolto ad assicurare la tutela della riservatezza delle parti in causa, allo stesso tempo questa stessa pratica può determinare un effetto pregiudizievole per la trasparenza delle decisioni, che per definizione debbono essere pubbliche e quindi accessibili e comprensibili nei contenuti.
Perplessità in tal senso sono state espresse in alcune recenti pronunce del giudice amministrativo, ove si è rappresentato il pericolo derivante da un utilizzo dell’algoritmo in misura non bilanciata, così da trasformare tale strumento di trasparenza in un meccanismo di opacità.
Analoghe preoccupazioni sono state esternate dai rappresentanti del Foro, anche di questo ambito territoriale, preoccupazioni e perplessità derivanti proprio dagli effetti che un meccanismo di anonimizzazione demandato esclusivamente all’impiego dell’algoritmo può comportare sulla trasparenza e accessibilità ai contenuti delle pronunce.
È bene, quindi tenere sempre presente che, in un sistema democratico, l’esercizio della funzione giurisdizionale deve essere sempre accessibile, visionabile e controllabile da chiunque, di tal che è indispensabile che il processo di anonimizzazione non si traduca in una mera operazione tecnica, meramente automatica, ma conservi sempre un margine di valutazione in capo all’operatore.
Un ulteriore profilo che ritengo di dover richiamare in questa occasione, ancora una volta riguardo all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, è l’impiego di tali sistemi per l’elaborazione degli atti difensivi.
È recentissima la sentenza del Tar Lombardia, la n. 3348/2025, che ha affrontato il tema dell’uso controllato e consapevole dell’intelligenza artificiale nella redazione degli atti processuali e della responsabilità, anche sotto il profilo deontologico, che l’avvocato si assume nel momento in cui decide di avvalersi di tali sistemi.
Nel caso scrutinato dal giudice lombardo è stato evidenziato l’inserimento negli atti difensivi di parte ricorrente di ampie citazioni di sentenze inesistenti o del tutto inconferenti con il tema difensivo, a prova dell’utilizzo di strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale.
Conseguenza di tale discutibile prassi è stata, in quello specifico caso, una segnalazione all’Ordine degli Avvocati di Milano, configurando tale comportamento una violazione dei doveri di lealtà e probità richiesti dall’art. 88 c.p.c e applicabili anche nell’ambito del processo amministrativo, in forza del rinvio contenuto nell’art. 39 c.p.a..
In altri casi di rilevato incontrollato utilizzo dell’intelligenza artificiale, che ha comportato un aggravamento dell’attività di studio della controversia da parte dell’organo giudicante e sicuramente la compromissione delle garanzie difensive di controparte, esulando dal leale contraddittorio, tale comportamento ha comportato la condanna della parte ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c. ossia per responsabilità aggravata.
Va peraltro riconosciuto che, sebbene il fenomeno non sia affatto da sottovalutare, episodi del genere non si sono verificati davanti al Tribunale da me presieduto nel corso del 2025, se non in occasione di un ricorso in cui la parte si era autopatrocinata.
Tuttavia, il livello di attenzione deve rimanere alto, onde evitare un progressivo pericoloso utilizzo di sistemi in grado di influenzare il contraddittorio processuale e quindi la fase decisoria, costringendo il giudice e le parti a controllare l’attendibilità dei richiami giurisprudenziali e normativi contenuti negli atti difensivi.
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In quest’ottica assume particolare rilevanza il rapporto con l’Avvocatura, costante interlocutore, che nell’ambito di questo Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è caratterizzato da ampia e cordiale cooperazione.
Il 23 ottobre 2025 si è tenuta la consueta riunione, prevista dall’art. 37, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 111 del 2011 “Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”, con il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trento, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto e la Presidente della Camera Amministrativa di Trento, riunione cui ha preso parte anche l’Avvocato Distrettuale dello Stato.
In tale occasione sono stati esposti i dati statistici relativi ai ricorsi pendenti e ai provvedimenti assunti nel corso dell’anno, dati che hanno confermato il positivo e proficuo lavoro svolto dal Tribunale, con un incremento delle pronunce in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la costante assenza di arretrato, ferma restando l’approfondita analisi e soluzione delle controversie, spesso proponenti temi di alto livello giuridico e di grande rilevanza sociale.
In tale occasione è stata ricordata l’entrata in vigore a pieno regime, a decorrere dal 1° febbraio 2026, delle nuove modalità di deposito digitale degli atti processuali in SIGA tramite l’applicativo Formweb, con residua eccezionale possibilità di deposito tramite PEC nei soli casi di malfunzionamento del sistema.
È stato altresì rinnovato l’invito al contenimento degli scritti difensivi ed è stata ricordata la disciplina introdotta dall’art. 13 ter delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo in caso di superamento, non preventivamente autorizzato, dei limiti dimensionali degli scritti.
I rappresentanti del Foro hanno quindi espresso perplessità sull’attività di anonimizzazione dei provvedimenti pubblicati sul sito della Giustizia Amministrativa, che talvolta rischia di inficiare la comprensibilità del testo del provvedimento. Pur consapevoli della necessità della tutela della riservatezza dei dati in applicazione della vigente normativa in materia, è stato quindi chiesto che l’oscuramento dei provvedimenti non ecceda quanto effettivamente necessario per la tutela delle parti coinvolte.
In armonia con le considerazioni sopra ricordate è stata assicurata una particolare attenzione nel corso delle operazioni di oscuramento, anche attraverso un utilizzo adeguato del sistema digitale per l’anonimizzazione dei provvedimenti così come recentemente introdotto.
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Prima di passare all’analisi delle principali pronunce assunte nel corso dell’anno 2025, mi sia consentito svolgere alcune brevissime considerazioni sull’attività svolta dal giudice amministrativo e in particolare da questo Tribunale.
Esercitare la giurisdizione è un compito delicato, che interviene, ogni qual volta richiesto, per dare una risposta di giustizia e finisce per incidere su interessi pubblici e privati.
Non può essere ignorata l’importanza e la rilevanza che una nostra pronuncia può avere a livello sociale, necessariamente facendo prevalere, ritendo fondati gli assunti difensivi, la posizione di una delle parti rispetto alle altre, siano esse la parti private o quelle pubbliche.
Il compito svolto dal giudice e il servizio che deve rendere alla collettività è quello di assicurare il rispetto della legge, senza condizionamenti esterni e senza coinvolgimenti che possono intaccare la terzietà della funzione esercitata.
È fondamentale che il giudice si ponga con imparziale dedizione all’esame delle questioni giuridiche che vengono sottoposte al suo giudizio, attraverso una corretta ricostruzione fattuale e una precisa applicazione delle regole giuridiche.
Al giudice è demandato l’onere di interpretare e applicare la legge al caso concreto, senza alterarne lo scopo e il significato, cercando di rimanere imparziale e del tutto impermeabile rispetto a sensibilità soggettive, ideologie o situazioni emotive, anche di origine sociale, contingenti.
Spesso questo si traduce, all’esito di un frettoloso giudizio, in una spiacevole critica delle pronunce che vengono assunte, che al contrario devono essere apprezzate ed interpretate quale massima compenetrazione dei vari interessi coinvolti, ma sempre nel rispetto, unico e inderogabile, della legge.
Non è quindi pensabile che la funzione giurisdizionale possa essere piegata al fine di rendere accettabile la decisione: se così fosse verremmo a mancare al nostro primo dovere che è quello di essere imparziali e di conoscere, prima ancora di applicare, il dettato normativo.
Talora questo non è facile e può apparire gravoso e penalizzante per la parte, pubblica o privata che sia, che risulta soccombente.
Tuttavia posso garantire, avendo svolto questa funzione da più di un trentennio, che ogni decisione viene presa senza alcuna influenza o condizionamento da parte di finalità estranee, bensì sempre e solo nel rispetto della legge.
Applicare e far rispettare la legge significa osservare il principio di parità delle parti, pubbliche e private, in piena consapevolezza e perizia, senza alcun condizionamento esterno, sia che esso provenga dai governanti o dai media o da aggregazioni che si attribuiscono un asserito livello di rappresentatività.
Come ho in più occasioni ricordato, dare una risposta di giustizia non è amministrare, ma è fornire in primo luogo a coloro che gestiscono la cosa pubblica le regole corrette del proprio agire, onde questo si traduca sempre in un’azione amministrativa rispettosa della legge.
Non sempre la decisione assunta è gradita e spesso può apparire, ad un’analisi superficiale, impopolare, specie se interviene su temi di grande interesse pubblico e sociale.
Tuttavia, posso assicurare, a conclusione di queste brevi riflessioni, che l’unico indefettibile e inderogabile parametro di valutazione utilizzato nello svolgimento del nostro importante compito è sempre stato e sempre sarà il rispetto della legge, attraverso la sua interpretazione, con perizia ed onestà intellettuale.
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Passando quindi all’esposizione della giurisprudenza più significativa resa dal Tribunale nel corso dell’anno 2025 mi limito a rinviare, oltre ai dati statistici, alle sentenze le cui massime ho ritenuto di riportare in calce a questa relazione, in quanto con esse sono stati affrontati temi interessanti e rilevanti nell’ambito del distretto di competenza, di particolare pregio giuridico.
Devo dare atto del dato costante di questo Tribunale Amministrativo, confermatosi anche per il 2025, che si caratterizza per un numero contenuto di ricorsi in entrata, che impedisce la formazione dell’arretrato, fatta eccezione per le ipotesi in cui i ricorsi non siano suscettibili di fissazione mancando la presentazione dell’apposita istanza, condizione di procedibilità del ricorso, ovvero siano stati sospesi in attesa della decisione da parte della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia Europea.
Proprio a quest’ultimo riguardo faccio puntuale riferimento ai giudizi pendenti in materia di grandi carnivori, i quali sono stati sospesi per effetto di otto ordinanze collegiali (dal n. 212 al n. 219 del 2023), all’esito dell’udienza pubblica del 14 dicembre 2023, che hanno disposto il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, affinché si pronunciasse sulla questione pregiudiziale relativa all’interpretazione del disposto dell’art. 16 della direttiva 92/43/CEE.
Ricordo al riguardo il tenore del quesito sottoposto all’esame della Corte: “Se, sulla base del disposto dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE, una volta accertata la condizione relativa alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lett. a) alla lett. e) del comma 1 dell’articolo 16, nonché della condizione relativa al fatto che ‘la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale’, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla deroga al divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di specie animali soggette a rigorosa protezione (art. 12, par. 1, lett. a) della medesima direttiva), l’ulteriore condizione, relativa al fatto che ‘non esista un’altra soluzione valida’ debba essere interpretata: I) nel senso che l’autorità competente deve dimostrare l’assenza di altra soluzione valida atta ad evitare la rimozione dell’animale dall’ambiente di ripartizione naturale, cui consegue la possibilità della scelta motivata della misura da adottare in concreto, che può consistere nella cattura per captivazione permanente oppure nell’abbattimento, misure che sono poste su di un piano di parità;
II) oppure nel senso di vincolare prioritariamente l’autorità competente alla scelta della
cattura per la riduzione in cattività (captivazione permanente) e solo in caso di impossibilità oggettiva e non temporanea di tale soluzione consentire la rimozione mediante abbattimento, sussistendo una rigorosa gerarchia tra siffatte misure”.
Nonostante sia stata ribadita la persistenza dell’interesse ad ottenere una risposta al quesito, così come puntualizzato dal Tribunale in risposta alle note pervenute nel corso del mese di agosto dello scorso anno da parte della Cancelleria della Corte (nelle quali è stata richiesta la conferma della persistenza dell’interesse ad ottenere il parere per quanto riguarda le cause pregiudiziali che interessano l’esemplare di orso identificato come JJ4 alla luce della circostanza sopravvenuta del suo trasferimento presso una struttura recintata situata nella Foresta Nera in Germania e per quanto riguarda le cause pregiudiziali che interessano l’esemplare di orso identificato come MJ5, di cui sono stati rinvenuti i resti), con due ordinanze, datate 17 dicembre 2025, della IX Sezione della Corte del Lussemburgo è stato dichiarato il non luogo a statuire.
A fronte degli eventi sopravvenuti (trasferimento dell’esemplare JJ4 e ritrovamento dei resti dell’esemplare MJ5) la Corte ha ritenuto sia venuto a mancare il presupposto per poter esprimere il parere pregiudiziale, atteso che il procedimento ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, quale strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, non può essere finalizzato alla mera formulazione di opinioni consultive su questioni generiche o ipotetiche, per cui laddove – come nei casi di specie – sia venuto a mancare l’oggetto delle controversie (ordine di abbattimento degli esemplari) la Corte ha ritenuto di non essere più tenuta ad esprimere il proprio parere sulle richieste di pronuncia pregiudiziale, non essendo questo suscettibile di dirimere una controversia ancora in atto.
Alla luce di tali conclusioni i giudizi già sospesi ai sensi degli artt. 79 c.p.a. potranno essere riassunti, come già avvenuto per alcuni di essi, dalle parti nei termini di cui all’art. 80 c.p.a., ferma restando la possibilità – ricordata dalla stessa Corte nelle richiamate ordinanze – di riformulare i quesiti laddove, per effetto dell’evoluzione dei giudizi principali o in caso dell’insorgere di altre controversie che pongano le medesime questioni interpretative, si palesi nuovamente la necessità di acquisire una decisione in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni della direttiva 92/43 CEE.
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Proseguendo nell’analisi delle pronunce in materia di grandi carnivori e di tutela delle varie specie faunistiche soggette a protezione, vanno ricordati i pronunciamenti in materia di lupi e quelli riguardanti le specie di uccelli migratori.
Quanto ai lupi, sono stati assunti provvedimenti monocratici in via
d’urgenza richiesti al fine di sospendere gli ordini di abbattimento – adottati in applicazione della legge provinciale n. 9/2018 che non contempla il declassamento del livello di protezione – di esemplari che avevano dato luogo a plurime incursioni presso le malghe site nella zona della Lessinia trentina, a danno degli allevamenti ivi insediati per il periodo pascolivo.
All’esito dei giudizi cautelari poi susseguitisi il Tribunale ha pronunciato due sentenze in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., n. 148 e n.163 del 2025, con le quali sono stati respinti i ricorsi proposti da diverse associazioni animaliste, essendo stata ritenuta la sussistenza, quale presupposto dei provvedimenti impugnati, delle condizioni imposte, ai fini della deroga al divieto di abbattimento delle specie protette, dall’art. 16, comma 1 della Direttiva Habitat, ripreso dalla normativa provinciale e a livello nazionale dall’art. 11 , lettera b) del D.P.R. n. 357/1997 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE.
Avverso le due sentenze richiamate non risulta proposto appello per quanto riguarda la n. 163/25, mentre per la n. 148/25 la sola fase di appello cautelare si è conclusa con non doversi provvedere essendo venuta meno nelle more l’efficacia del provvedimento impugnato, in quanto collegata alla durata del periodo pascolivo degli animali presso la malga.
A queste pronunce si è quindi affiancata la sentenza n. 142/2025, all’esito del ricorso proposto da associazioni animaliste avverso il provvedimento della Provincia autonoma di Trento che, sulla base del parere ISPRA, anch’esso oggetto di gravame, e nei limiti dei quantitativi assegnati nell’ambito della conferenza Stato-Regioni, ha autorizzato per la stagione venatoria 2025/2026 il prelievo in deroga della specie fringuello (Fringilla Coelebs).
Anche questa sentenza, ampiamente motivata e contenente una articolata e minuziosa ricostruzione normativa, non risulta essere stata appellata.
Infine vanno richiamate, sempre in materia di grandi carnivori, le sentenze n. 46 e n.47 del 2025, attualmente appellate, che hanno trattato delle richieste risarcitorie formulate da associazioni ambientaliste per i danni non patrimoniali subiti dalle associazioni stesse e dai singoli associati a causa della rimozione, mediante abbattimento, dell’esemplare
di orso KJ1.
***
L’attività del Tribunale ha poi avuto modo di pronunciarsi su altre importanti questioni che hanno interessato il contenzioso in materia di appalti: ricordo in particolare, la decisione, n. 59/2025, non appellata, assunta a seguito del ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri di Trento avverso gli atti della procedura per l’affidamento del progetto di realizzazione del Nuovo polo ospedaliero e universitario di Trento relativamente alla legittimità delle previsioni afferenti il compenso spettante agli ingegneri, oggetto di censura in quanto non ne è stata esclusa la ribassabilità e quindi la sentenza n. 115/2025 che si è pronunciata in ordine alla legittimità dell’affidamento del progetto successivamente disposto a conclusione della gara, sentenza allo stato sospesa in sede di appello cautelare sulla base della ipotizzata riconducibilità dell’opera alla categoria delle opere di natura strategica e attualmente in attesa della pronuncia di merito.
Ricordo ancora i ricorsi in materia di pianificazione comunale, tra cui le recentissime pronunce, nn. 196 e 197 del 2025, che hanno interessato il Comune di Riva del Garda, ove sono stati espressi importanti principi in ordine alla legittimazione e all’interesse ad agire nonché riguardo alle modalità di esercizio del potere pianificatorio.
Altro tema di grande rilevanza è stato quello in materia di inquinamento e in particolare voglio richiamare le pronunce in materia di risarcimento del danno, sentenze nn. 155, 156 e 157 del 2025, a fronte delle richieste in tal senso avanzate per quanto riguarda gli interventi eseguiti nell’area ex Sloi e il contenzioso che ha caratterizzato l’intera vicenda.
Ricordo ancora le pronunce in materia di contenzioso elettorale, in particolare la sentenza n. 26/2025, non appellata, che, non rilevando la sussistenza di profili di illegittimità costituzionale della legislazione regionale in materia, ha affrontato il tema della data di indizione dei comizi elettorali e del rispetto dell’intervallo quinquennale tra le tornate elettorali, precisando che anche la stessa normativa nazionale non concepisce il termine quinquennale in termini rigidi e inderogabili ed ammette in via ordinaria dei margini di flessibilità per poter far svolgere le elezioni anche prima della data di scadenza del mandato, al fine di contemperare la durata della consiliatura con l’esigenza di assicurare lo svolgimento, in un’unica data, delle elezioni dei diversi enti i cui termini di decorrenza del quinquennio potenzialmente possono differire tra loro anche significativamente.
A queste importanti tematiche si affiancano, quali contenziosi di costante afflusso, quelle in materia di pubblico impiego non contrattualizzato, di militari, di pubblica sicurezza, di immigrazione, di contributi pubblici, di accesso, per i quali rimando alla lettura delle sentenze citate in allegato alla presente relazione e più diffusamente alla Rassegna delle Massime dei provvedimenti del 2025 curata dall’Ufficio per il processo di questo Tribunale.
***
Concludo quindi questo mio intervento, che mi auguro sia risultato esaustivo per quanto riguarda tutto l’operato del Tribunale da me presieduto durante l’anno trascorso, assicurando con formale e solenne impegno la volontà di mantenere anche per il nuovo anno il medesimo impegno e livello di produttività sin qui assicurato.
Ringrazio quindi tutti i presenti per l’attenzione riservata a questa mia relazione, con la quale ho reso conto dell’operato del Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento nel corso dell’anno 2025.
A conclusione di questa cerimonia e con l’auspicio di un proficuo anno di lavoro, dichiaro aperto l’anno giudiziario 2026 del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.
Trento, 20 febbraio 2026.
La Presidente
dott. ssa Alessandra Farina
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO
INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2026
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2025
TABELLE E GRAFICI
TABELLA N. 1
MAGISTRATI E PERSONALE AMMINISTRATIVO
Magistrati Anno 2025 Anno 2024 Anno 2023
4 per 12 mesi4 per 12 mesi4 per 12 mesi
Personale amministrativo Anno 2025
(in servizio al 31 dicembre) Anno 2024
(in servizio al 31 dicembre) Anno 2022
(in servizio al 31 dicembre)
Segretario generale (dirigente)111
Categoria
Figura professionale di cui a tempo parziale o in
aspettativa di cui a tempo parziale di cui a tempo parziale
D Base Funzionario amm.vo/organizzativo 3 4 1 3 1
D BaseFunzionario informatico/statistico111
C Base Assistente amm.vo/contabile 3 1 2 1 2 1
B EvolutoCoadiutore amm.vo2122
Totale
10
2
10
2
9
2
TABELLA N. 2
UDIENZE EFFETTUATE
Anno 2025Anno 2024
Camere di Consiglio 21 21
Udienze Pubbliche 20 20
TABELLA N. 3
SITUAZIONE RICORSI E ATTI
al 31.12.2025al 31.12.2024
Ricorsi depositati 188 204
Atti depositati (esclusi ricorsi) 1332 1769
Ricorsi Definiti 205 195
Ricorsi pendenti 91 96
TABELLA N. 4
RICORSI DEPOSITATI CLASSIFICATI PER MATERIA
Anno 2025Anno 2024
Edilizia 32 38
Urbanistica 19 11
Pubblico impiego 18 7
Concorsi 17 8
Appalti pubblici di servizi 13 12
Stranieri 11 12
Accesso ai documenti 9 16
Sicurezza pubblica 8 7
Previdenza e assistenza 6 16
Carabinieri 5 2
Armi 5 1
Ambiente 4 7
Province 4 4
Appalti pubblici di lavori 4 2
Silenzio pubblica amministrazione 3 4
Sanità pubblica 3 0
Polizia di Stato 2 3
Animali 2 2
Demanio e Patrimonio 2 1
Patente di guida 2 0
Militari 1 8
Autorizzazioni e concessioni amministrative 1 7
Istruzione pubblica 1 5
Appalti pubblici di forniture 1 3
Guardia di finanza 1 3
Giochi Lotterie e Scommesse 1 3
Edilizia economica e popolare 1 2
Università 1 2
Enti pubblici 1 1
Espropriazioni per pubblica utilità 1 1
Servizi pubblici 1 1
Televisione e Radio 1 1
Beni Paesaggistici 1 1
Agricoltura 1 1
Appalti sanità 1 0
Commercio e artigianato 1 0
Professioni e mestieri 1 0
Cittadinanza 0 2
Ordinamento giudiziario 0 1
Industria 0 1
Beni Culturali 0 1
Azienda Sanitaria Locale 0 1
Comuni 0 0
Cimiteri 0 0
Farmacia 0 0
Monopoli e dazi 0 0
Revisione prezzi 0 0
Turismo 0 0
Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall’art.1, comma 1, lett. d) dell’Allegato 1 al D.P.C.S. 28 luglio 2021.
TABELLA N. 5
RICORSI PER PRINCIPALI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTIMATE
Anno 2025Anno 2024
Provincia Autonoma di Trento 70 87
Ministero dell’Interno 26 19
INPS 22 39
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 14 6
Comune di Trento 13 18
Comune di Lavis 12 2
Questura di Trento 11 15
Ministero della Difesa 9 9
Commissariato del Governo 7 5
Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 8
Comune di Riva del Garda 5 3
Università degli Studi di Trento 4 4
Comune di Pergine Valsugana 3 4
Comune di Rovereto 3 3
Comune di Nago-Torbole 2 4
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 1 8
Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall’art.1, comma 1, lett. d) dell’Allegato 1 al D.P.C.S. 28 luglio 2021
TABELLA N. 6
ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE
Anno 2025Anno 2024
Sentenza 143 157
Ordinanza cautelare 11 20
Decreto cautelare 19 28
Decreto decisorio 4 3
Ordinanza collegiale 14 9
Sentenza breve 39 33
Decreto presidenziale 3 7
Decreto collegiale 5 8
Gratuito patrocinio 9 4
Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall’art.1, comma 1, lett. d) dell’Allegato 1 al D.P.C.S. 28 luglio 2021
TABELLA N. 7
ESITI ORDINANZE CAUTELARI
Anno 2025Anno 2024
Accolta 3 8
Respinta 2 4
Rinuncia 6 4
Improcedibile 0 2
Inammissibile 0 1
Rinvia ad altra data 0 1
Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall’art.1, comma 1, lett. d) dell’Allegato 1 al D.P.C.S. 28 luglio 2021
TABELLA N. 8
ESITI DECRETI CAUTELARI PRESIDENZIALI
Anno 2025Anno 2024
Accolto 7 15
Respinto 11 9
Inammissibile 0 1
Improcedibile 1 3
Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall’art.1, comma 1, lett. d) dell’Allegato 1 al D.P.C.S. 28 luglio 2021
TABELLA N. 9
CAMERA DI CONSIGLIO
Anno 2025Anno 2024
Giudizio cautelare 58 71
Accesso 7 19
Silenzio 4 4
Ottemperanza 5 6
Liquidazione compenso o onorario 3 5
Correzione Errore Materiale 1 4
Camera di Consiglio 2 1
Revoca o modifica ordinanza 0 1
Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall’art.1, comma 1, lett. d) dell’Allegato 1 al D.P.C.S. 28 luglio 2021
TABELLA N. 10
RICORSI DEFINITI NEL 2025
Nr. Ricorsisul Totale
Depositati nel 2025 124 60%
Depositati negli anni precedenti 81 40%
Totale 205 100%
TABELLA N. 11
ESITO PROVVEDIMENTI
Anno 2025Anno 2024
Accoglie 44 44
Esiti Multipli 55 75
Dichiara cessata materia del contendere 10 18
Dichiara difetto di giurisdizione 6 7
Dichiara estinto 5 14
Dichiara improcedibile 1 5
Dichiara inammissibile 16 10
Dichiara irricevibile 1 1
Dichiara perenzione 2 4
Improcedibile per sopravvenuta carenza
d’interesse 7 14
In parte inammissibile e in parte dichiara improcedibile 0 1
In parte inammissibile e in parte respinge 3 5
Respinge 81 48
Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall’art.1, comma 1, lett. d) dell’Allegato 1 al D.P.C.S. 28 luglio 2021
TABELLA N. 12
APPELLI DEPOSITATI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO PROVVEDIMENTI TRGA
Anno 2025Anno 2024Anno 2023
Appelli avverso ordinanze cautelari 1 1 15
Appelli avverso provvedimenti definitivi 67 57 32
Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall’art.1, comma 1, lett. d) dell’Allegato 1 al D.P.C.S. 28 luglio 2021.
TABELLA N. 13
MATERIE DEGLI APPELLI AVVERSO ORDINANZE CAUTELARI 2025
Anno 2025
Stranieri 1
Totale 1
Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall’art.1, comma 1, lett. d) dell’Allegato 1 al D.P.C.S. 28 luglio 2021.
TABELLA N. 14
MATERIE DEGLI APPELLI AVVERSO SENTENZE PUBBLICATE
NELL’ANNO 2025
Anno 2025
Appalti sanità 8
Edilizia e Urbanistica 22
Patente di guida – circolazione stradale 3
Concorsi 3
Servizi pubblici 3
Militari, Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri 1
Agricoltura 1
Silenzio 1
Animali 4
Informativa antimafia 1
Beni paesaggistici 1
Armi 1
Province 1
Totale 50
Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall’art.1, comma 1, lett. d) dell’Allegato 1 al D.P.C.S. 28 luglio 2021.
TABELLA N. 15
ESITI APPELLI AVVERSO ORDINANZE CAUTELARI
Anno 2025Anno 2024Anno 2023
Accolto 1 0 9
Respinto 0 1 2
Non decise entro l’anno di riferimento 0 0 4
Totale 1 1 15
Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall’art.1, comma 1, lett. d) dell’Allegato 1 al D.P.C.S. 28 luglio 2021.
TABELLA N. 16
ESITI APPELLI AVVERSO SENTENZE PUBBLICATE
Anno 2025Anno 2024Anno 2023
Accolto 1 4 7
Respinto 7 12 4
Non decise entro l’anno di riferimento 40 49 21
Rinvio altra data 0 1 0
Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall’art.1, comma 1, lett. d) dell’Allegato 1 al D.P.C.S. 28 luglio 2021.
TABELLA N. 17
ESITI SENTENZE DI APPELLO PERVENUTE NELL’ANNO 2025
PUBBLICATE NELL’ANNO 2025 RIFERITI AD APPELLI PROPOSTI DAL
2019 AL 2025
ACCOLTOCONFERMA SENTENZA TRGA
Comuni e provincie 2 1
Patente guida 0 1
Istruzione pubblica 0 1
Sicurezza p./ animali 0 1
Silenzio 0 1
Concorsi/pubb impiego 0 3
Appalti lavori/servizi 0 3
Edilizia/Urbanistica 3 12
agricoltura 1 1
Az. Sanitaria locale 0 1
Stranieri 0 1
Autorizzazioni/concessioni 0 1
Ambiente/inquinamento 1 1
accesso 0 1
Professioni e mestieri 0 1
Trasporti 0 1
Canone energia elettrica 1 0
Totale 10 31
Fonte: i dati sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dall’art.1, comma 1, lett. d) dell’Allegato 1 al D.P.C.S. 28 luglio 2021.
TABELLA N. 18
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Anno 2025Anno 2024Anno 2023
Istanze presentate 9 4 2
Istanze accolte 8 3 1
Istanze non decise nell’anno di
riferimento 0 0 0
Anno 2025Anno 2024Anno 2023
Ricorsi depositati 188 204 175
Ricorsi definiti 205 195 196
Sentenze totali * 182 190 171
Cautelari 11 20 53
Ricorsi pendenti 91 96 98
* Sentenze + Sentenze brevi
Tempi medi ricorsi (gg)
Anno 2025Anno 2024Anno 2023
Appalti 50 81 90
Ordinari 104 105 70
Tempi medi (gg) per tipologia di ricorso nell’anno 2025
Tiipologia ricorso Anno 2025
IN OTTEMPERANZA 78
ORDINARIO 104
PER INGIUNZIONE (ex art. 118 c.p.a.) N/D
RIASSUNZIONE PER INCOMPETENZA(ex artt.15 co4 e 16 co3 c.p.a) 131
RITO ABBREVIATO (ex art. 119 c.p.a.) 136
RITO APPALTI (ex art. 120 ss c.p.a.) 50
SILENZIO P.A. (ex art. 117 c.p.a.) 72
TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO
201
Riepilogo ricorsi per principali amministrazioni pubbliche
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO
INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2026 – RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2025
MASSIME DI SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO DI PARTICOLARE INTERESSE PUBBLICATE NELL’ANNO 2025
Sentenze relatore Cons. Stefano Mielli
Sentenza 7 febbraio 2025, n. 26 – Pres. A. Farina, Est. S. Mielli
Enti locali – Consiglieri comunali e sindaci – Durata del mandato – Termine
La durata del mandato dei consiglieri comunali e dei sindaci non è concepita in termini rigidi e inderogabili e ammette dei margini di flessibilità per consentire di svolgere le elezioni anche prima della data di scadenza del mandato, al fine di contemperarne la durata con l’esigenza di assicurare lo svolgimento delle elezioni dei diversi enti in un’unica data.
Enti locali – Consiglieri comunali e sindaci – Durata del mandato – Abbreviazione del mandato
La Regione, nell’esercizio della potestà legislativa in materia elettorale dei comuni, nel dettare i criteri per la fissazione della data delle elezioni, può prevedere delle finestre elettorali diverse da quelle previste dalla legge statale e, di conseguenza, può prevedere un’abbreviazione della durata del mandato, finalizzata ad assicurare lo svolgimento delle elezioni dei diversi enti i cui termini di decorrenza del quinquennio differiscano tra di loro, sicché l’abbreviazione, in misura contenuta, dei termini di durata del mandato costituisce legittimo esercizio della potestà legislativa in materia di elezioni dei comuni.
Sentenza 22 aprile 2025, n. 77 – Pres. A. Farina, Est. S. Mielli
Giustizia Amministrativa – Elezioni amministrative – Giurisdizione
Le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza, o non, dei diritti sia introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché la decisione non verte sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo inerente all’elettorato, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo [cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 22 maggio 2024, n. 4578; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 12 marzo 2025, n. 553].
Giustizia Amministrativa – Elezioni amministrative – Decreto di convocazione dei comizi elettorali – Giurisdizione
Il decreto di convocazione dei comizi elettorali costituisce l’atto da cui prende avvio il procedimento elettorale e ha un contenuto provvedimentale tipico connotato da discrezionalità amministrativa, con cui viene individuata la data per lo svolgimento delle elezioni entro i periodi e le finestre elettorali eventualmente indicati dal legislatore: ove un amministratore in carica intenda contestare la legittimità della data di svolgimento delle elezioni perché arreca un pregiudizio diretto ed immediato alla durata del mandato, abbreviandolo, è titolare di una posizione giuridica di interesse legittimo di tipo oppositivo, con la conseguenza che la controversia rientrerebbe nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo; ove, invece, prima dello svolgimento delle elezioni, l’elettore chieda di ripristinare l’esercizio del diritto di voto, la controversia spetterebbe alla giurisdizione del giudice ordinario, perché il petitum sostanziale della domanda riguarda la tutela del diritto di elettorato attivo, devoluta al giudice ordinario in quanto giudice naturale dei diritti [cfr. T.A.R. Veneto, 15 gennaio 1981 n. 24].
Nella specie, la Sezione ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso il decreto di convocazione dei comizi elettorali, prima dello svolgimento delle elezioni, in cui veniva censurata la riduzione del quorum strutturale dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, previsto per i comuni con popolazione fino ai 5.000, poiché solo all’esito delle elezioni potrà emergere l’effettiva lesività o meno dell’esito delle operazioni elettorali, che potrà verificarsi solo se la partecipazione al voto sarà avvenuta in una percentuale superiore al 40% ed inferiore al 50% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali; inoltre, la Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione,
in quanto l’elettore non è titolare di una situazione giuridica attiva differenziata di interesse legittimo che lo abiliti all’esercizio dell’azione, con conseguente difetto dei presupposti necessari all’impugnazione immediata con il rito ordinario del decreto di indizione dei comizi elettorali [T.A.R. Abruzzo, 22 gennaio 1983 n. 7].
Sentenza 24 febbraio 2025, n. 46 – Pres. A. Farina, Est. S. Mielli
Fauna selvatica e specie protette – Predeterminazione numero esemplari – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9, nella parte in cui predetermina il numero di esemplari della specie Ursus arctos che può essere rimosso dall’ambiente naturale ogni anno senza pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie, in quanto non impedisce una valutazione caso per caso in sede amministrativa e in sede giurisdizionale circa la sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni previste dall’art. 16 della Direttiva 92/43/CEE che giustificano la rimozione di un esemplare dall’ambiente naturale.
In motivazione, la Sezione ha rilevato che la norma si limita a indicare il numero massimo di esemplari che possono essere abbattuti ma non fissa un numero minimo, di conseguenza i provvedimenti con cui viene disposta la rimozione di un esemplare di orso non sono esentati dall’obbligo di motivare caso per caso la sussistenza dei presupposti che giustificano la determinazione assunta, ossia, che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie, secondo le valutazioni tecnico scientifiche svolte da un organismo tecnico quale è l’Ispra.
Fauna selvatica e specie protette – Tutela degli animali – Violazione riserva di legge – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 per sopravvenuto contrasto con la riserva di legge statale in materia di tutela degli animali prevista dall’art. 9, terzo comma, della Costituzione, integrato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in quanto l’attribuzione allo Stato della competenza ad emanare leggi a tutela degli animali, per il principio tempus regit actum, non può incidere retroattivamente sulle disposizioni di legge emanate sulla base delle norme attributive del potere vigenti prima della sua entrata in vigore nonché in quanto la stessa legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 – che ha integrato l’art. 9 della Costituzione – contiene una norma espressa di salvaguardia delle competenze legislative riconosciute dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
In motivazione, la Sezione, con richiamo alla Sentenza della Corte Costituzionale 27 settembre 2019, n. 215, ha evidenziato che la Provincia Autonoma di Trento ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, e che la competenza a dare attuazione agli obiettivi del regolamento attuativo della direttiva Habitat trova legittimazione nello statuto speciale della medesima, perché attiene in misura rilevante a materie sulle quali l’ente esercita una competenza legislativa primaria, ossia alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (all’art. 8, n. 16 dello statuto); agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica (n. 21).
Sentenza 24 febbraio 2025, n. 47 – Pres. A. Farina, Est. S. Mielli
Giustizia amministrativa – Persona giuridica – Risarcimento del danno
La risarcibilità del danno non patrimoniale è configurabile anche nei confronti di una persona giuridica, nei casi in cui il fatto lesivo incida su una situazione giuridica dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana, garantiti dalla Costituzione come nel caso di lesione all’immagine della persona giuridica o dell’ente consistente nella diminuzione della considerazione in cui essa è tenuta. In tale caso, il danno è risarcibile sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche incardinate negli organi dell’ente e, quindi, nell’agire di questo, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi, con le quali la persona giuridica di norma interagisce [Cass. Civ., sez. I, 25 luglio 2013, n. 18082; 10 luglio 1991, n. 7642; sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929; Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2023, n. 1933].
Fauna selvatica e specie protette – Orso – Deroga al divieto di abbattimento – Condizioni di legittimità
L’articolo 16 della direttiva Habitat ammette una deroga al principio del divieto di rimozione, mediante abbattimento, di un esemplare di orso, a condizione che sussistano due presupposti: [1] l’impossibilità di adottare un’altra soluzione valida e [2] che la rimozione non pregiudichi il mantenimento della popolazione della specie, in uno stato di conservazione soddisfacente; la deroga può essere applicata nei casi in cui venga verificata la necessità di salvaguardare la sicurezza pubblica, subordinatamente all’accertamento dell’effettiva pericolosità dell’esemplare, da effettuarsi secondo un giudizio prognostico probabilistico sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti esaminati alla luce di criteri tecnico scientifici, tali da far ritenere “più probabile che non” l’esistenza di un’effettiva pericolosità dell’esemplare per la sicurezza pubblica.
Fauna selvatica e specie protette – Rapporto uomini e animali – Visione antropocentrica
Alla luce dell’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea [TFUE] e dell’articolo 9 della Costituzione, deve escludersi che nell’ordinamento vigente sia superata la visione prevalentemente antropocentrica del rapporto tra uomini e animali, poiché, attualmente, la vita degli animali non gode di una tutela rafforzata da parte dell’ordinamento giuridico, con la conseguenza che tale tutela si arresta e recede in caso di conflitto con interessi meritevoli di tutela per l’uomo, tra cui il diritto alla vita e all’integrità fisica.
Nel caso di specie, la Sezione, in applicazione del principio enunciato, ha ritenuto erronea la conclusione secondo cui l’attività dei pubblici poteri dovrebbe improntarsi, nell’interpretare e nell’attuare le norme, alla necessità di tutelare, in via prioritaria ed inderogabile, la vita dell’orso anche quando questa entri in conflitto con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica, della vita e dell’integrità fisica delle persone.
Sentenza 13 marzo 2025, n. 59 – Pres. A. Farina, Est. S. Mielli
Appalti pubblici – Servizi di architettura e ingegneria – Norme sull’equo compenso
In materia di procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, poiché il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 offre una disciplina compiuta e autosufficiente dei corrispettivi per gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, le norme sull’equo compenso previste dalla legge n. 49 del 2023 non si applicano direttamente e non possono essere invocate per attivare il meccanismo di eterointegrazione contrattuale, previsto dagli articoli 1376 e 1339 cod. civ.; in ogni caso, la stazione appaltante può, nell’esercizio della propria discrezionalità ed entro termini ragionevoli, prevedere clausole di non ribassabilità del corrispettivo, al fine di tutelare l’equo compenso professionale [Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2025, n. 594; sez. V, 3 febbraio 2025, n. 844].
Nel caso di specie, la Sezione, tenuto conto della tipologia del servizio, ha giudicato legittima la fissazione del ribasso massimo ammissibile, a pena di esclusione, nella misura massima del 50%.
Sentenza 10 marzo 2025, n. 53 – Pres. A. Farina, Est. S. Mielli
Appalti pubblici – Anomalia dell’offerta – Giustificazioni – Mancata o tardiva produzione –
Effetti
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, la mancata o tardiva presentazione delle giustificazioni richieste dalla stazione appaltante non comporta l’automatica esclusione dell’offerta poiché la stazione appaltante è tenuta a valutare l’offerta anche sulla base della documentazione già in suo possesso [cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 febbraio 2023, n. 199; TAR Lazio, Roma, sez. V, 27 settembre 2022, n. 12233].
Appalti pubblici – Aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Determinazione dei criteri di valutazione
Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la determinazione dei criteri di valutazione delle offerte e la possibile disaggregazione di ciascun criterio in sub-criteri rappresentano scelte ampiamente discrezionali della stazione appaltante, sindacabili in sede giurisdizionale solo in caso di macroscopica illogicità, irragionevolezza o irrazionalità, o in assenza di trasparenza e chiarezza. Pertanto, il limite della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione è segnato dalla “non intellegibilità” dei criteri di valutazione delle offerte, che deve essere oggettivamente e chiaramente evidente a un esame immediato [Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2024, n. 9177].
Sentenze relatore Cons. Maria Cappellano
Sentenza 17 ottobre 2025, n. 155 – Pres. A. Farina, Est. M. Cappellano
Ambiente – Danno ambientale – Responsabilità della società di capitali – Estensione agli amministratori – Condizioni
In materia di danno ambientale, qualora l’autore dell’illecito sia individuabile in una società di capitali, di regola non è possibile estendere la responsabilità della società ai suoi amministratori, a meno che gli amministratori abbiano agito di propria e esclusiva iniziativa e in contrasto con gli interessi della società, ovvero abbiano contribuito con il proprio anomalo comportamento ad aggravare o male prevenire il rischio di inquinamento, dovendosi in tal caso dimostrare la sussistenza di un sovrappiù di efficienza causale e l’imputabilità di tale contegno agli amministratori [cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2025, n. 1882].
Sentenza 17 ottobre 2025, n. 156 – Pres. A. Farina, Est. M. Cappellano
Ambiente – Danno ambientale – Individuazione del responsabile – Competenza
In materia di danno ambientale, spetta all’ente locale, quale soggetto pubblico più vicino alla contaminazione, la competenza a individuare il responsabile dell’inquinamento e a ordinare l’adozione delle misure provvisorie, con contestuale notifica al proprietario del sito interessato, sul quale grava l’obbligo di adottare le misure di prevenzione; in applicazione del principio di precauzione, l’obbligo sussiste anche con riguardo a sostanze non incluse nelle tabelle allegate al Codice ambiente ma da ritenersi pericolose per la salute umana e l’ambiente [Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2301; T.R.G.A. Trento, 25 marzo 2010, n. 93].
Sentenza 17 ottobre 2025, n. 157 – Pres. A. Farina, Est. M. Cappellano
Ambiente – Danno ambientale – Misure di prevenzione – Contaminazioni storiche
In materia di danno ambientale, le misure di prevenzione hanno il fine di impedire o minimizzare l’aggravarsi della contaminazione e, in quanto prive di carattere sanzionatorio, possono essere poste a carico del proprietario non responsabile. anche in presenza di contaminazioni storiche – ossia risalenti nel tempo – qualora sussista ancora tale condizione e il pericolo di aggravamento sia attuale [Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2025, n. 7203; 2 febbraio 2023, n. 1147].
Sentenza 13 ottobre 2025, n. 148 – Pres. A. Farina, Est. M. Cappellano
Fauna selvatica e specie protette – Deroga al divieto di abbattimento – Condizioni di legittimità –
Fattispecie del lupo
L’art. 16 della Direttiva Habitat, in applicazione del principio di proporzionalità, consente di derogare al divieto di abbattimento di specie protette a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione sufficiente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale in una serie di ipotesi tipizzate, tra le quali è compresa la necessità di prevenire gravi danni alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà.
Nella fattispecie all’esame la Sezione, in presenza di un danno grave cronico da lupo all’allevamento, ha ritenuto idonea e necessaria la misura dell’abbattimento in un contesto di urgenza e di particolare criticità, a fronte dello stato di conservazione soddisfacente della popolazione di lupi interessata e dell’inefficacia delle misure allo stato adottate.
Sentenza 28 ottobre 2025, n. 163 – Pres. A. Farina; Est. M. Cappellano
Fauna Selvatica e specie protette – Lupi – Deroga al divieto di abbattimento
In applicazione dell’art. 1 della Legge Provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione degli articoli 14 e 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale) e dell’art. 16, comma 1, della direttiva 92/43/CEE (c.d. Direttiva Habitat), è possibile derogare al divieto di abbattimento della specie del lupo per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, sempre che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata.
Sentenza 27 novembre 2025, n. 183 – Pres. A. Farina, Est. M. Cappellano
Edilizia e urbanistica – Vincoli conformativi ed espropriativi – Destinazione a verde pubblico –
Natura
La destinazione a verde pubblico di un’area di proprietà privata non comporta di regola l’imposizione di un vincolo espropriativo, bensì conformativo, in quanto funzionale alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico, ferma la necessità di valutare le concrete caratteristiche del vincolo: il vincolo presenta carattere conformativo qualora l’atto di pianificazione, al fine della salvaguardia degli spazi verdi, miri a una ripartizione in zone del territorio, incidendo su una pluralità indifferenziata di soggetti, e non su una specifica posizione con ablazione della proprietà [Cons. Stato, sez. II, 14 luglio 2025, n. 6127; sez. IV, 14 marzo 2025, n. 2106; 28 marzo 2022, n. 2239].
Nella fattispecie all’esame la Sezione ha ritenuto che la destinazione a verde dell’area dei ricorrenti abbia comportato l’imposizione di un vincolo conformativo, in quanto vincolo generale non incidente sulla sola posizione dei ricorrenti ma anche su altre particelle e privo di elementi propri dell’esercizio del potere espropriativo, finalizzato alla salvaguardia di spazi verdi, nell’ottica della valorizzazione ambientale mediante la fruizione della mobilità lenta.
Giustizia Amministrativa – Pianificazione urbanistica – Valutazione Ambientale Strategica – Vizi
– Interesse ad agire – Condizioni
Qualora lo strumento urbanistico sia sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, per dimostrare la sussistenza dell’interesse a ricorrere non è sufficiente lamentare vizi e irregolarità concernenti il procedimento di VAS ma occorre dimostrare che le determinazioni lesive siano causalmente riconducibili in modo decisivo alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di VAS, evidenziando in quale modo tali conclusioni abbiano concretamente inciso sul regime impresso ai suoli [Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2025, n. 2352; 20 luglio 2023, n. 7130].
Nella fattispecie all’esame la Sezione ha giudicato inammissibili per carenza di interesse le censure relative a vizi del procedimento di VAS – consistenti nel cumulo nella stessa persona fisica tra autorità competente e autorità procedente nonché nell’omessa verifica della relazione illustrativa – in quanto prive del riferimento al modo in cui tali vizi abbiano influito sulla destinazione urbanistica dell’area dei ricorrenti.
Sentenza 17 novembre 2025, n. 177 – Pres. A. Farina, Est. M. Cappellano
Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Mitigazione o esclusione del danno –
Mancata attivazione degli strumenti di tutela
In tema di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, la tenuta da parte del danneggiato di una condotta processuale contraria al principio di buona fede e al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati, recide il nesso causale che deve legare la presunta condotta antigiuridica alle conseguenze risarcibili: anche la mancata attivazione degli strumenti di reazione processuale può essere ritenuto un comportamento contrario a buona fede qualora si appuri che una tempestiva reazione avrebbe evitato o mitigato il danno [cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2024,
n. 3562; 21 aprile 2023, n. 4050; sez. IV, 9 maggio 2018, n. 2778].
Nel caso di specie, la Sezione ha ritenuto che la complessiva condotta tenuta dal ricorrente – consistente nella mancata tempestiva individuazione del giudice munito di giurisdizione, nell’omessa proposizione della domanda cautelare e nella richiesta di sospensione amministrativa del procedimento per il rilascio di una concessione, al fine di differire l’impugnativa del preannunciato rigetto dell’istanza – ha inciso, nel senso di spezzarlo, sul nesso di causalità.
Sentenza 30 giugno 2025, n. 112 – Pres. A. Farina; Est. M. Cappellano
Beni pubblici – Cave – Concessione alla coltivazione – Proroga
In tema di proroga della concessione alla coltivazione di cava, ai sensi della Legge Provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava), la previsione di una proroga della concessione di durata inferiore a quella della Valutazione di Impatto Ambientale non lede il legittimo affidamento del concessionario, in virtù dell’autonomia dei due procedimenti e dell’espressa previsione del termine di durata dell’originaria concessione.
Sentenza 17 dicembre 2025, n. 196 – Pres. A. Farina, Est. M. Cappellano
Edilizia e Urbanistica – Pianificazione urbanistica – Microzonizzazione – Condizioni
In sede di pianificazione urbanistica, nell’esercizio del proprio potere discrezionale l’Amministrazione può addivenire alla “microzonizzazione”, ossia all’individuazione di sottozone nell’ambito di quelle previamente individuate, in presenza di oggettive circostanze che differenzino tali aree, e a condizione che venga assicurata l’uniformità di disciplina per aree aventi caratteristiche comuni ed omogenee e che la decisione sia sorretta da una congrua e specifica motivazione sulla sussistenza delle esigenze specifiche di interesse pubblico [Cons. Stato, Sez. II, 21 settembre 2023, n. 8443; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 6 novembre 2025, n. 294].
Edilizia e Urbanistica – Pianificazione urbanistica – Zonizzazione – Discrezionalità
In sede di pianificazione urbanistica, la valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare specifici interessi urbanistici rientra nei limiti dell’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, rispetto al quale, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità, non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basata sulla comparazione tra aree differenti; di conseguenza, non è irragionevole la previsione di una disciplina puntuale che tenga conto delle peculiarità della zona quale esistente e consolidata e in cui si riscontri una coerenza di fondo sia con lo studio paesaggistico commissionato dal Comune sia con le linee programmatiche e con gli obiettivi fissati – incluso quello della limitazione del consumo del suolo – nella relazione illustrativa [Cons. Stato, Sez. II, 21 settembre 2023, n. 8443].
Sentenza 17 dicembre 2025, n. 197 – Pres. A. Farina, Est. M. Cappellano
Giustizia Amministrativa – Comitati spontanei – Legittimazione al ricorso
Ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ai comitati spontanei nei confronti di provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi di interessi di carattere collettivo o diffuso, debbono concorrere le seguenti condizioni: a] deve sussistere una previsione statutaria che qualifichi l’obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’ente; b] il comitato deve dimostrare di avere consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolge l’attività di tutela degli interessi collettivi o diffusi; c] il comitato deve dimostrare di aver svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale e non deve essere stato costituito al solo scopo di procedere alla impugnazione di singoli atti e provvedimenti. In ogni caso, la legittimazione processuale dei comitati spontanei non può essere riconosciuta in ragione della partecipazione del comitato al procedimento amministrativo, poiché la natura delle situazioni giuridiche soggettive non muta per effetto dell’intervento di fatto nel procedimento amministrativo [Cons. Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2024, n. 7869; 11 aprile 2023, n. 3639; 7 settembre 2022, n. 7799].
Nel caso di specie, la Sezione, a seguito di un’indagine concreta, ha escluso la sussistenza della legittimazione ad agire di un comitato spontaneo avverso la variante a un P.R.G. in ragione del numero esiguo degli associati e della mancanza di continuità nell’attività svolta, finalizzata alla sola contestazione della variante con un limitato numero di iniziative. Tali circostanze sono state giudicate idonee a escludere le condizioni dell’adeguata rappresentatività sulla comunità locale e dello stabile collegamento con il territorio.
Giustizia Amministrativa – Edilizia e Urbanistica – Variante urbanistica – Condizioni dell’azione – Criterio della vicinitas
Al fine dell’impugnazione di una variante urbanistica, il criterio della “vicinitas” si deve accompagnare alla dimostrazione del pregiudizio concreto e attuale derivante dall’azione amministrativa, occorrendo specificare – con riferimento alla situazione concreta e fattuale – in quale misura e con quali modalità il provvedimento impugnato incida sulla posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e attuale; tale pregiudizio può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ed è suscettibile di essere precisato e comprovato nel corso del processo [Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 agosto 2025, n. 7083; 6 agosto 2025, n. 6958; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 13 febbraio
2020, n. 26].
Sentenze relatore Cons. Antonia Tassinari
Sentenza 27 marzo 2025, n. 68 – Pres. A. Farina, Est. A. Tassinari
Ambiente – Energia rinnovabile – Installazione di impianti – Bilanciamento degli interessi
In materia di energia rinnovabile, la necessità di perseguire obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili non giustifica in assoluto un’azione sul territorio che prescinda dal rispetto di altre esigenze di tutela aventi uguale dignità e forza giuridica: se da un lato gli impianti che producono energia rinnovabile non inquinano l’ambiente, dall’altro rischiano di danneggiare il paesaggio, in particolare sotto il profilo dell’impatto visivo; di conseguenza, al fine di autorizzare l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili occorre operare nel concreto un bilanciamento tra gli interessi e i valori costituzionali in potenziale conflitto, quali l’ambiente e il paesaggio [cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 ottobre 2024, n. 8491; 11 settembre 2023, n. 8258; 30 marzo 2023 n. 3294].
Sentenza 3 luglio 2025, n. 115 – Pres. A. Farina, Est. A. Tassinari
Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione – Direzione lavori – Attività affini o analoghe
In tema di appalti pubblici, qualora il disciplinare di gara preveda a fini partecipativi l’avvenuto espletamento di servizi di direzione lavori, non valgono a provare il suddetto requisito di partecipazione attività affini o analoghe alla direzione lavori – quali generiche attività di assistenza tecnica alla costruzione o di emissione di note tecniche per azioni richieste in loco ovvero di direzione di cantiere – poiché a queste ultime non si riconnettono le responsabilità specifiche del direttore dei lavori per la corretta esecuzione dell’opera, al quale è richiesta una diligentia quam in concreto [Cass. Civ., sez. II, ord. 18 ottobre 2024, n. 27045; sent. 7 febbraio 2020, n. 2913].
Appalti pubblici – Principio del risultato – Caratteristiche
Il principio del risultato, declinato all’art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, attribuisce prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli puramente formali delle disposizioni di gara e, pertanto, concorre a integrare il paradigma normativo del provvedimento e amplia il perimetro del sindacato giurisdizionale: l’applicazione del principio del risultato deve consentire di dare priorità agli obiettivi pubblici, come la tempestività della procedura di gara, tuttavia, non può porsi a discapito del principio di par condicio competitorum [Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254; 1 ottobre 2024, n. 7875; 18 agosto
2024, n. 7114].
Sentenza 29 settembre 2025, n. 142 – Pres. A. Farina, Est. A. Tassinari
Fauna selvatica e specie protette – Uccelli selvatici – Determinazione delle piccole quantità
In tema di conservazione degli uccelli selvatici, grava sull’ISPRA l’obbligo annuale di determinare, per tutto il territorio nazionale, le “piccole quantità” di uccelli cacciabili in deroga alle norme generali di conservazione e il potere esercitato è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi di esiti illogici o contrastanti con la realtà di fatto accertata e, in generale, con il principio di ragionevolezza tecnica [cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2024, n. 982].
Sentenza 25 luglio 2025, n. 133, 134, 135, 136, 137 – Pres. A. Farina, Est. A. Tassinari
Appalti pubblici – Cause di esclusione – Criteri ambientali minimi – Compatibilità dell’offerta
In materia di appalti pubblici, la compatibilità dell’offerta con i criteri ambientali minimi è fissata come principio cardine dalla giurisprudenza e integra un elemento essenziale dell’offerta prescritto a pena di esclusione: il relativo onere dimostrativo spetta al concorrente e la verifica al riguardo deve trovare svolgimento in sede di gara [cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2023, n. 9398].
Sentenza 5 settembre 2025, n. 139 – Pres. A. Farina, Est. A. Tassinari
Giustizia amministrativa – Cittadinanza – Riammissione al giuramento Giurisdizione
In materia di concessione della cittadinanza, il ricorso avente ad oggetto il provvedimento di diniego della richiesta di riammissione al giuramento di cittadinanza è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, poiché la controversia involge posizioni di diritto soggettivo, essendo il giuramento atto della parte privata i cui effetti sono stabiliti dalla legge senza alcuna intermediazione del potere autoritativo della pubblica amministrazione.
Sentenza 29 ottobre 2025, n. 168 – Pres. A. Farina, Est. A. Tassinari
Giustizia Amministrativa – Edilizia e Urbanistica – Titoli edilizi – Condizioni dell’azione –
Criterio della vicinitas
In tema di impugnazione di titoli edilizi, il rapporto di vicinitas – quale stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento contestato ed elemento di individuazione della legittimazione – è necessario, ancorché non sufficiente, per radicare i presupposti processuali essendo a tal fine indispensabile, altresì, l’allegazione e la prova della sussistenza dell’interesse a ricorrere, ossia di uno specifico e concreto pregiudizio derivante dalla realizzazione dell’intervento, suscettibile di essere precisato e comprovato anche nel corso del processo; tuttavia, il pregiudizio lamentato non può risolversi nel generico pregiudizio all’ordinato assetto del territorio, alla salubrità dell’ambiente e ad altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata [cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 ottobre 2019, n. 6938; sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5674; Ad. Plen, 9 dicembre 2021, n.
22].
Sentenze Relatore Ambrosi
Sentenza 15 gennaio 2025, n. 9 – Pres. A. Farina, Est. C. Ambrosi
Beni pubblici – Concessione in locazione – Prerogative negoziali privatistiche
Nell’ambito di una concessione in locazione di un immobile appartenente al patrimonio disponibile, l’amministrazione procedente, pur perseguendo il pubblico interesse, gode, ai sensi dell’articolo 8 del Codice dei contratti e dell’articolo 1, comma 1-bis della legge n. 241 del 1990, di un’autonomia contrattuale di tipo privatistico, in posizione paritaria rispetto alla parte privata; di conseguenza, l’Amministrazione può rinunciare a una precedente risoluzione del contratto per inadempimento, anche se dichiarata giudizialmente e già esercitata mediante clausola risolutiva espressa [cfr. Cass. Civ., sez. III, 24 novembre 2010, n. 23824].
Nella fattispecie concreta il Comune ha superato la precedente applicazione della clausola risolutiva espressa, per inadempimento del conduttore, grazie alla stipula di un accordo transattivo di risoluzione consensuale con il medesimo: tale risoluzione consensuale, oltre a essere idonea a comporre il precedente contrasto, sarebbe indicativa del superamento dell’intenzione di risolvere il contratto per inadempimento, con conseguente legittima applicazione, nella procedura di scelta del nuovo contraente, di una clausola di prelazione a favore del medesimo conduttore uscente.
Beni pubblici – Concessione in locazione – Procedura ad evidenza pubblica – Eccesso di potere per sviamento – Esclusione
Nell’ambito di una procedura di asta pubblica per la concessione in locazione di un immobile di proprietà del Comune, la trasparenza nella ricerca del miglior contraente in un’ottica economica, nonché nello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica e nel riconoscimento della prelazione legale, consentono di escludere il vizio di eccesso di potere per sviamento, in assenza di precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dimostrare la divergenza dell’agire amministrativo dalla sua funzione istituzionale e dai fini contenuti nella norma attributiva del potere [cfr. TRGA Trento, 2 febbraio 2024, n. 15; 1 giugno 2021, n. 92].
Sentenza 16 gennaio 2025, n. 11 – Pres. A. Farina, Est. C. Ambrosi
Beni pubblici – Cave – Escavazione dei lotti – Determinazione delle modalità –Ampia discrezionalità
L’amministrazione gode di ampia discrezionalità nel determinare le modalità di escavazione dei lotti di cava, con possibilità di vincolare anche all’escavazione fuori lotto, sia per ragioni di sicurezza, sia per motivi di razionale sviluppo del giacimento [cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2020, n. 751; 2 settembre 2019, n. 6050; 5 marzo 2013, n. 1323].
Nel caso di specie, la Sezione ha ritenuto priva dei vizi di sproporzione, illogicità e irragionevolezza la previsione – quale esplicazione del bilanciamento tra l’incremento dei volumi di scavo e la razionale e sicura coltivazione del lotto di cava – di un rapporto di scavo pari a 1:1 tra le quote di interesse commerciale che garantiscano la continuità lavorativa delle ditte concessionarie e le quote di apprestamento dei lotti sommitali che rispondono a ragioni di sicurezza e di interesse pubblico, anche se comportante la necessità di procedere alla coltivazione fuori lotto per conseguire gli incrementi volumetrici accordati alle quote di maggior resa commerciale.
Sentenza 23 luglio 2025, n. 118 – Pres. A. Farina, Est. C. Ambrosi
Appalti pubblici – Garanzia provvisoria – Omessa presentazione – Contraffazione – Equivalenza
In materia di appalti pubblici, al fine di scongiurare la mancata presentazione della garanzia provvisoria deve aversi riguardo alla preesistenza sostanziale, e non meramente formale, di una documentazione atta a testimoniare il perfezionamento del vincolo tra il garante e il garantito, poiché una polizza fideiussoria esistente dal punto di vista documentale e materiale, ma falsa, in quanto contraffatta, non è riconducibile alla presentazione della garanzia. Pertanto, la presentazione di una cauzione contraffatta rientra nell’ipotesi di mancata presentazione della cauzione provvisoria, di cui all’art. 101, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sanabile mediante soccorso istruttorio a condizione che non vi sia una violazione della par condicio, che si realizza nel caso di produzione di una garanzia provvisoria perfezionatasi dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Sentenza 23 luglio 2025, n. 125 – Pres. A. Farina, Est. C. Ambrosi
Contrattazione collettiva – Definizione dei contenuti – Discrezionalità limitata – Disapplicazione ad opera del giudice
In tema di contrattazione collettiva, non sussiste un’illimitata discrezionalità dei datori di lavoro e delle associazioni sindacali nella definizione dei contenuti dei contratti collettivi quanto ai profili afferenti alla tutela dei dati personali, i quali devono rispettare le disposizioni e i principi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, c.d. GDPR) e, in caso di violazione, il contratto collettivo deve essere disapplicato, anche in sede giurisdizionale ad opera del giudice.
Nel caso di specie, la Sezione ha disapplicato la disposizione del contratto collettivo provinciale che prevede l’obbligo dell’Amministrazione di accogliere la richiesta di accesso documentale concernente i nominativi di singoli docenti e gli importi economici a ciascuno erogati per contrasto con i principi in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, con il principio di minimizzazione.
Sentenza 29 ottobre 2025, n. 166 – Pres. A. Farina, Est. C. Ambrosi
Edilizia e urbanistica – Vincoli conformativi ed espropriativi – Parcheggio pubblico
In materia urbanistica, la destinazione a parcheggio pubblico impressa su un terreno privato, ove non comporti l’ablazione dei suoli e ammetta la realizzazione di interventi anche da parte dei privati in regime di economia di mercato, costituisce un vincolo conformativo e non espropriativo; dalla natura conformativa del vincolo discende l’assenza sia di un limite di durata del vincolo sia dell’obbligo di indennizzo a carico della Pubblica Amministrazione.
Sentenza 27 novembre 2025, n. 184 – Pres. A. Farina, Est. C. Ambrosi
Aiuti alle imprese – Collegamento tra imprese – Mercato contiguo
In materia di aiuti alle imprese, alla luce dell’art. 3 della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, sussiste un collegamento tra imprese qualora la medesima persona fisica, o un gruppo di persone fisiche operanti di concerto, dispongano della proprietà e assumano poteri gestionali di una pluralità di imprese e le stesse operino nello stesso mercato o quantomeno in un mercato contiguo.
Nel caso di specie, la Sezione ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di contiguità tra un mercato di portali web funzionale all’offerta di servizi innovativi di finanziamento, e un mercato di produzione di software situato direttamente a valle del primo.
Sentenza 16 dicembre 2025, n. 193 – Pres. A. Farina, Est. C. Ambrosi
Appalti pubblici – Requisiti di capacità tecnico-professionale – Discrezionalità della stazione appaltante
In materia di appalti pubblici, la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità – nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità nonché dalla natura dell’appalto – nell’individuazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, attraverso i quali accertare l’idoneità tecnica ed organizzativa dell’impresa ai fini dell’esecuzione dell’appalto, la quale può essere desunta da precedenti esperienze che consentono di fare affidamento sulla capacità dell’imprenditore di svolgere la prestazione richiesta [cfr. T.A.R. Lazio, sez. I quater, 20 novembre 2025, n. 20698; Consiglio di Stato, sez. V, 11 settembre 2025, n. 7281].
Nel caso di specie, la Sezione ha giudicato ragionevole la richiesta di referenza esperienziale, costituita dal corretto adempimento di contratti analoghi per l’importo pari al doppio dell’importo a base di gara, in quanto idonea a dimostrare che l’operatore economico possa sostenere, senza criticità, il volume organizzativo e le peculiarità richieste dal contratto.
Sentenze relatore Bernardi
Sentenza 9 dicembre 2025, n. 188 – Pres. A. Farina, Est. G. Bernardi
Giustizia Amministrativa – Annotazioni A.C.I. – Giurisdizione
La controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un atto dichiarativo-ricognitivo con cui l’Automobile Club Italia (A.C.I.) ha esternato le risultanze di una verifica di una situazione di fatto e in cui il funzionario ha rifiutato di procedere alla cancellazione, ovvero alla correzione-modificazione di una annotazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della mancanza di un provvedimento quale esercizio del potere amministrativo nonché della natura di volontaria giurisdizione non contenziosa del procedimento di accertamento dell’illegittimità del rifiuto o del ritardo del funzionario dell’A.C.I. nell’eseguire le annotazioni, rientrante nella competenza del Presidente del Tribunale in virtù dell’art. 40 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 (concernente l’istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell’Automobile Club d’Italia) [cfr. Cass. civ., sez. II, 4 luglio 2022, n. 21081].

 

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