(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Al Signor
PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE
TRENTO
Al Signor
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA
di
TRENTO
Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
TRENTO
AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI
LORO SEDI
AGLI ORGANI DI STAMPA
OGGETTO: Indizione referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante:
«Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.
Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale e referendaria. Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione.
Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 con il quale è stato indetto, per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025, sul seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?».
Al riguardo si rammenta che :
A) PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA REFERENDARIA
Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.
Si fa eventuale riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n, 28, dalla data di convocazione dei comizi referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, «è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni».
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IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Fusiello)
