(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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La sentenza della Corte Costituzionale di cui è stato dato preavviso di deposito ieri dall’ufficio stampa della Corte stessa relativa alla costituzionalità, in parte qua, della Legge sul fine vita assistito (suicidio assistito) della Toscana rafforza e non di poco il testo e la finalità della legge di iniziativa popolare presentata in Trentino.
Quindi: la PAT può legiferare (e speriamo che proceda al più presto anche quella di Bolzano).
Ancora: i profili di illegittimità evidenziati nel “lancio” dell’ufficio stampa della Corte Costituzionale relativa ad alcuni punti della legge toscana se e in quanto incidenti sul testo della legge popolare di iniziativa trentina potranno essere emendati nel corso della discussione.
Ulteriormente: l’art. 101 bis del regolamento del Consiglio prevede una dialettica interna alla Commissione, relativa alla fase emendativa, tra Commissione, Presidente del Consiglio e Proponenti.
Ed infine: a questo punto diventa utile spendere la possibilità che l’art. 19 bis della legge sull’iniziativa popolare prevede, statuendo che i promotori del progetto di Legge di iniziativa popolare possono presentare l’iniziativa in un’audizione pubblica organizzata dal Consiglio Provinciale. L’art. prosegue dicendo che all’audizione pubblica sono invitati i componenti del Consiglio e della Giunta Provinciale, se lo chiedono i promotori.
Nel frattempo la più ampia disponibilità ad incontrare consiglieri gruppi consiliari e chiunque altro lo voglia per vedere come eventualmente proporre di migliorare il testo di legge presentato.
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Fabio Valcanover
