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CORTE COSTITUZIONALE * «NESSUN RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LE CAUSE AMMINISTRATIVE IN ALTO ADIGE»

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15.31 - venerdì 24 luglio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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LA CORTE SI PRONUNCIA SULLE QUESTIONI RIGUARDANTI LA PRECLUSIONE AD AVVALERSI DEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO DEL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 150, depositata oggi, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 7, terzo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), il quale dispone che «[n]elle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica».

La Corte ha dichiarato anzitutto non fondata la questione riguardante la violazione dell’articolo 90 dello statuto speciale, rilevando che la preclusione censurata è inquadrabile fra le misure attuative del principio di tutela delle minoranze linguistiche, poiché garantisce che le controversie riguardanti il territorio della Provincia autonoma di Bolzano siano decise da un giudice a composizione paritetica, in considerazione della particolare situazione demografica, sociale e culturale dei gruppi linguistici italiano e tedesco conviventi in Alto Adige.

Parimenti, ha dichiarato non fondate le censure relative agli articoli 5 e 87, primo comma, della Costituzione, escludendo che la disposta preclusione possa compromettere l’unità nazionale e i compiti che la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica.

Con riferimento alle questioni relative agli articoli 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, la Corte ha rilevato che la censurata preclusione si pone in tensione con il principio di eguaglianza rapportato alla tutela delle situazioni giuridiche affidate alla giurisdizione amministrativa, ma, al contempo, non intacca la soglia minima del diritto di difesa ed è comunque strumentale alla tutela delle minoranze linguistiche. Il che rende evidente la necessità di un bilanciamento diverso da quello attualmente cristallizzato nella disposizione censurata, nettamente proteso verso la tutela delle minoranze linguistiche, a discapito dei principi di eguaglianza e ragionevolezza rapportati alla tutela delle situazioni giuridiche. Tale nuovo bilanciamento – ha osservato la Corte – dovrebbe ricercare soluzioni diverse, che «adattino il ricorso straordinario al contesto autonomistico della Provincia autonoma di Bolzano, introducendo nella relativa disciplina le necessarie garanzie a tutela delle minoranze linguistiche». Tuttavia, la scelta della soluzione «esula dal perimetro del giudizio di legittimità costituzionale ed è rimessa, allo stato, al legislatore, trattandosi di rimodulare la disciplina del ricorso straordinario sulla specificità di un diverso contesto».

La Corte ha, pertanto, dichiarato inammissibili le questioni in esame, rimarcando che «le riscontrate tensioni tra i principi costituzionali coinvolti non possono risolversi per via di pronuncia costituzionale e senza esercitare scelte di “sistema” di competenza del legislatore».

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