(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’AgenziaOpinione) –
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L’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 luglio 2026 nella causa C-574/25 smentisce, nei fatti, l’impostazione seguita finora dalla Commissione europea sulla vicenda delle concessioni balneari. La Corte ha chiarito che l’accertamento dell’eventuale scarsità della risorsa naturale compete allo Stato membro. L’Italia questa valutazione l’ha già effettuata e ha concluso, con un’apposita mappatura, che non sussistono condizioni di scarsità tali da giustificare l’applicazione automatica delle procedure di gara.
A questo punto la Commissione europea non può continuare a comportarsi come se fosse il giudice delle valutazioni tecniche compiute dagli Stati membri. Il suo compito è vigilare sul rispetto dei Trattati, non sostituirsi alle autorità nazionali quando la stessa Corte di giustizia riconosce che la valutazione spetta a queste ultime.
Se Bruxelles dovesse perseverare nel mantenere aperta la procedura d’infrazione, dovrebbe spiegare su quale fondamento giuridico intenda disattendere un principio interpretativo affermato dalla Corte. Diversamente, si avrebbe l’impressione che la Commissione persegua un’impostazione ideologica anziché applicare imparzialmente il diritto dell’Unione.
La certezza del diritto è un principio fondamentale dell’ordinamento europeo. Non è accettabile che migliaia di imprese continuino a operare in una situazione di incertezza per effetto di una procedura che, alla luce della più recente pronuncia della Corte, appare ormai priva dei presupposti giuridici originari.
Per queste ragioni la Commissione europea dovrebbe archiviare senza ulteriori indugi la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, ristabilendo il rispetto delle competenze attribuite dai Trattati agli Stati membri e dando prova di quella imparzialità istituzionale che deve caratterizzare ogni organo dell’Unione.
