(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Con la sentenza numero 103, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato, sezione seconda, aventi ad oggetto l’articolo 22-bis del decreto-legge numero 133 del 2014, come convertito, che prevede l’inapplicabilità, solo in favore di impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, della disciplina della rimodulazione in peius della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonte solare, dettata dall’articolo 26 del decreto-legge numero 91 del 2014, come convertito.
Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata, nella parte in cui non include, tra i beneficiari della deroga alla rimodulazione, anche gli impianti i cui soggetti responsabili siano società in house costituite da enti locali, violerebbe gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Innanzitutto, essa determinerebbe una disparità di trattamento tra enti locali e società in house da questi costituite, alla luce della contiguità istituzionale e funzionale tra le due categorie e della sostanziale corrispondenza degli interessi perseguiti da entrambe; ancora, la norma sarebbe viziata da irragionevolezza intrinseca, poiché l’interesse pubblico facente capo agli enti locali sarebbe ugualmente riscontrabile qualora gli stessi enti avessero deciso di avvalersi del modello dell’in house per l’erogazione del servizio. La previsione di un trattamento deteriore per le società in house finirebbe, inoltre, per penalizzare, e indirettamente scoraggiare, tale scelta organizzativa anche quando essa dovesse rappresentare l’opzione più razionale ed efficiente per l’ente locale, in violazione del principio di buon andamento.
La Corte, pur riconoscendo la sussistenza di ambiti nei quali il legislatore ha scelto di assoggettare le società in house al regime pubblicistico, ha affermato tuttavia, in linea con la giurisprudenza amministrativa e di legittimità più recente, la natura privatistica di tali enti e, di conseguenza, l’eterogeneità e la non comparabilità rispetto alla categoria degli enti locali.
Ha inoltre ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore, comunque tenuto all’osservanza dei vincoli in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nel settore dell’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di assoggettare alla rimodulazione delle tariffe le società in house, considerandole alla stregua di operatori economici comuni, attesa la flessibilità che connota la loro struttura organizzativa nonché la possibilità di operare nel mercato sia pure nei limiti del 20% dell’attività svolta.
Quanto, infine, alla denunciata violazione del principio di buon andamento, la Corte ha escluso che la disposizione censurata possa condizionare, scoraggiandola, l’originaria decisione dell’ente locale di avvalersi di tale modello gestionale, incidendo semmai sul successivo svolgimento dell’attività da parte della società in house; attività che, però, non può pretendersi rimanga del tutto impermeabile alle variabili tipiche connesse al fluire del tempo e afferenti a quel rischio di impresa che proprio il modello societario prescelto dall’ente locale dovrebbe essere meglio in grado di gestire.
