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CORTE COSTITUZIONALE * «RINVIO PREGIUDIZIALE INTERPRETATIVO SULLA PRECLUSIONE ORIGINARIA ALL’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA»

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18.00 - giovedì 23 luglio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Con l’ordinanza numero 147, depositata oggi, la Corte costituzionale ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’ambito dei giudizi promossi dal Tribunale di Mantova e dal Tribunale di Campobasso in relazione all’articolo 3-bis della legge numero 91 del 1992, introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza».

Tale disposizione stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedevano la trasmissione illimitata per filiazione della cittadinanza, «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», a meno che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino è riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; c) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Il Tribunale di Campobasso ha censurato tale disposizione, fra l’altro, per violazione dell’articolo 9 del TUE (Trattato sull’Unione europea) e dell’articolo 20 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), che attribuiscono la cittadinanza dell’Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Il giudice a quo invocava una giurisprudenza della Corte di giustizia in base alla quale le norme privative della cittadinanza devono prevedere un esame individuale delle conseguenze prodotte sulla vita degli interessati, in attuazione del principio di proporzionalità.

Ai fini della risoluzione di tale questione, le parti private hanno chiesto alla Corte costituzionale di disporre un rinvio pregiudiziale alla CGUE, in merito alla portata degli articoli 9 TUE e 20 TFUE e della giurisprudenza della stessa Corte riguardante il tema della cittadinanza.

La Corte ha deciso di dare seguito a tali richieste, in omaggio al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE e alla competenza esclusiva della CGUE a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione, pur ribadendo la posizione già assunta con la sentenza numero 63 del 2026, che aveva dichiarato non fondata la censura sollevata in riferimento agli articoli 9 TUE e 20 TFUE, ritenendo che la giurisprudenza della CGUE invocata dal rimettente riguardi casi in cui uno Stato membro ha privato un soggetto di uno status (di cittadino nazionale e, dunque, europeo) accertato, incidendo quindi su diritti concretamente esercitabili dallo stesso soggetto: il che non accade per il censurato articolo 3-bis.

Dunque, alla CGUE è stato sottoposto il seguente quesito: se gli articoli 9 TUE e 20 TFUE ostino all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’articolo 3-bis della legge numero 91 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge numero 36 del 2025, come convertito, nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso articolo 3-bis ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione.

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