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CORTE COSTITUZIONALE * «NON È INCOSTITUZIONALE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE, ANCHE SENZA ESCLUDERE LE OPERAZIONI DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI»

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18.00 - martedì 21 luglio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Con la sentenza numero 135, depositata oggi, la Corte costituzionale è stata chiamata a occuparsi per la terza volta del Contributo straordinario contro il caro bollette introdotto dall’articolo 37 del decreto-legge numero 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato.

Le questioni sono state sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Roma – in riferimento agli articoli 3, 42, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) – successivamente alla sentenza numero 111 del 2024 ma prima che venisse pubblicata la sentenza numero 180 del 2025.

La Corte ha quindi dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate nella parte in cui non presentavano alcun elemento di novità rispetto a quanto deciso con la menzionata pronuncia numero 180 del 2025.

L’ordinanza di rimessione però formulava per la prima volta questioni concernenti la violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione nella misura in cui la disposizione censurata non consente di escludere dall’imposizione le operazioni attive delle stabili organizzazioni attratte nelle liquidazioni periodiche IVA della casa madre italiana.

Le questioni sono state dichiarate non fondate, ma la Corte in premessa ha «voluto chiaramente precisare che il contributo straordinario rappresenta un’imposta i cui elementi strutturali, “in un tempo ordinario”, non potrebbero, di per sé, “superare il test della connessione razionale e della proporzionalità”», ribadendo che «la straordinarietà del momento e la temporaneità della imposizione non possono essere ritenute un passe partout per l’introduzione di qualsiasi forma di imposizione fiscale».

Nel merito, la Corte ha ritenuto che «la circostanza che, ai fini del calcolo della base imponibile del contributo straordinario, si debba tenere conto delle operazioni attive realizzate dalle stabili organizzazioni, rilevanti nel territorio in cui ha sede la casa madre, e non anche di quelle passive, relative agli acquisti dalle stesse compiuti, non travalica quella soglia della manifesta irragionevolezza di cui questa Corte ha comunque richiesto il rispetto anche nell’ambito del contributo straordinario di solidarietà».

Ciò in quanto «il legislatore ha inteso ancorare la coerenza del tributo alla sussistenza di un “differenziale di differenziali” calcolati mediante la differenza tra il saldo delle operazioni attive e passive del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 e il saldo delle operazioni attive e passive di quello relativo al periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021», secondo quindi un criterio che «non esige sempre la piena simmetria delle appostazioni tra le operazioni attive e passive, dal momento che gli acquisti afferenti potrebbero essere stati effettuati fuori dall’ambito dei periodi temporali presi a riferimento dal legislatore; tale circostanza, tuttavia, non è idonea a inficiare la legittimità costituzionale del contributo straordinario di solidarietà, trattandosi “di un mero inconveniente di fatto” (sentenza n. 111 del 2024)».

La sentenza ha anche precisato che «non appare convincente il tentativo del rimettente di replicare, in riferimento al caso di specie, l’argomentazione che questa Corte ha sviluppato per giungere alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, nella ricordata sentenza numero 111 del 2024, dell’inclusione delle accise, versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, ai fini della quantificazione del saldo incrementale rilevante per il calcolo del contributo».

Ciò in quanto quella «sentenza è pervenuta a tale esito evidenziando diverse ragioni per le quali “la particolarità del regime di imposizione dell’accisa – tributo che ha quindi natura monofase – si riflette, compromettendola radicalmente, sulla ragionevolezza della disposizione censurata”, e, quindi, non solo perché le accise vengono “incluse nelle fatture attive rilevanti ai fini delle LIPE, ancorché non risultino in quelle passive di acquisto”, dato che l’acquisto è avvenuto in regime di sospensione di imposta».

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