(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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È INCOSTITUZIONALE LA PRECLUSIONE TRIENNALE ALLA CONCESSIONE DI NUOVI BENEFICI PENITENZIARI, IN CASO DI PRECEDENTE REVOCA DI UNA MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE
Con la sentenza numero 149, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, in caso di revoca di una misura alternativa alla detenzione, il divieto di concessione di nuovi benefici penitenziari, per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2».
La Corte ha chiarito che la preclusione all’accesso a nuovi benefici penitenziari, pur essendo fondata su una non irragionevole presunzione di inaffidabilità, non può essere rigidamente fissata in misura così prolungata da escludere qualsiasi nuovo vaglio giudiziale di meritevolezza del condannato. La durata indefettibilmente triennale di un divieto che coinvolge un numero elevato di istituti eterogenei (permessi premio, lavoro all’esterno e misure alternative alla detenzione) mal si concilia, infatti, con i fisiologici cambiamenti della personalità individuale, che la disposizione censurata presume invece immutabile per un lasso temporale ritenuto eccessivo.
In tal modo viene leso il principio di progressività trattamentale e flessibilità della pena, costantemente enunciato dalla giurisprudenza della Corte, che ha mostrato crescente attenzione per la naturale evoluzione della personalità umana: evoluzione che impone di non inibire per periodi eccessivamente prolungati la valutazione degli esiti di qualsiasi percorso intramurario, ivi incluso, quindi, quello successivo alla revoca di una precedente misura alternativa.
Osserva, inoltre, la Corte che – seppure in relazione al ben diverso istituto della revoca delle pene sostitutive delle pene detentive brevi – l’articolo 67, comma 2, della legge numero 689 del 1981, come novellato dal decreto legislativo numero 150 del 2022, non preclude un successivo accesso alle misure alternative, richiedendo la sola espiazione di metà della pena detentiva risultante dalla conversione dell’originaria pena sostitutiva. Proprio tale ultimo meccanismo, che consente al giudice di valorizzare anche gli eventuali progressi conseguiti durante il temporaneo ripristino della condizione detentiva, può fungere secondo la Corte da soluzione costituzionalmente adeguata, capace di porre rimedio immediato alle riscontrate violazioni dei principi di ragionevolezza e necessaria individualizzazione della pena presidiati dagli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, assicurando al contempo la perdurante operatività della preclusione, ricondotta entro limiti costituzionalmente tollerabili.
