(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
DOPO AVER PROVOCATO UN INCIDENTE STRADALE NON È PREVISTA, IN CASO DI FUGA, LA POSSIBILITÀ DI RIDURRE LA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
Con la sentenza numero 146, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 189, comma 6, e 224, comma 3, del codice della strada sollevate in riferimento agli articoli 2, 3 e 27 della Costituzione e all’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il Giudice di pace di Ancona dubitava della legittimità costituzionale di tali norme nella parte in cui non prevedono, per il reato di fuga dopo un incidente stradale, che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida – in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova – sia ridotta della metà, sul modello di quanto previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza che non abbia provocato un incidente stradale.
La Corte, nell’evidenziare che l’istituto premiale che consente di ridurre la durata della sospensione della patente di guida è espressamente limitato – anche nell’ambito dello stesso reato di guida in stato di ebbrezza – ai soli casi in cui non sia stato provocato un incidente, ha sottolineato la diversa e maggiore gravità della condotta del conducente che si dà alla fuga dopo aver provocato l’incidente. Tale condotta, infatti, esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti e la decisione di abbandonare il luogo del sinistro senza preoccuparsi delle conseguenze, così amplificando il pericolo per l’incolumità fisica e per la vita delle altre persone coinvolte.
