(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, all’esito dell’odierna udienza camerale, ha dato lettura dei dispositivi nei procedimenti n. 40101/2025 e n. 42086/2025 e ha così deciso:
a) nell’ambito del primo, ha dichiarato l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di convalida della Corte di appello di Torino del 28 novembre 2025 del suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri disposto dal Questore di Torino il 24 novembre 2025, in relazione al quale il giudizio di riesame aveva dichiarato la cessazione del trattenimento con immediata rimessione in libertà;
b) con riferimento al secondo, relativo a ricorso proposto dall’Avvocatura generale dello Stato, ha annullato con rinvio il provvedimento della Corte di appello di Torino, sezione protezione internazionale, che, in sede di riesame del provvedimento di convalida di cui al punto a), ha disposto la cessazione del trattenimento di cui al primo procedimento.
Inoltre, si è stabilita la sospensione del provvedimento di trattenimento originariamente convalidato fino all’esito del giudizio di rinvio.

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