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CORTE D’APPELLO DI TORINO * MOHAMED MAHMOUD EBRAHIM SHAHIN: «CESSATO IL TRATTENIMENTO AL CPR PER ASSENZA DI PERICOLOSITÀ CONCRETA ED ATTUALE»

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14.10 - martedì 16 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Con la presente nota, questa Presidente Reggente della Corte d’appello di Torino intende fornire elementi di conoscenza utili a fare chiarezza sulle ragioni della decisione assunta dal consigliere delegato della Corte, con la quale è stata disposta la cessazione del trattenimento del Sig. Mohamed Mahmoud Ebrahim SHAHIN presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, disposto dal Questore di Torino con provvedimento del 24 novembre 2025, convalidato dalla Corte d’appello di Torino il 28 novembre 2025.

A seguito di riesame proposto dalla difesa dell’imputato avverso il provvedimento di trattenimento – riesame previsto dall’art. 9 par. 5 della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 – il giudice delegato della Corte d’appello ha preso atto di “elementi nuovi”, sopravvenuti rispetto alla convalida del trattenimento del novembre scorso, segnatamente: in primo luogo, che gli atti relativi a procedimenti penali a carico dell’Iman posti a sostegno del giudizio di pericolosità e del trattenimento in custodia “non risultano essere stati secretati, né in relazione agli stessi sono mai stati posti in essere limiti conoscitivi diversi da quelli ordinariamente previsti” dalla legge; in secondo luogo, che il procedimento relativo alle frasi proferite dall’Iman alla manifestazione del 9 ottobre 2025, valorizzato nel provvedimento di convalida del trattenimento, è stato “immediatamente archiviato” da parte della Procura di Torino, con la motivazione che le dichiarazioni del trattenuto sono “espressione di pensiero che non integra gli estremi di reato” e, quindi, pienamente lecite in quanto rientranti nell’alveo degli artt. 21 Cost. e 10 CEDU; in terzo luogo, che, quanto alla partecipazione dell’Iman ai fatti relativi al blocco stradale del 17 maggio 2025, “dall’esame degli atti emerge una condotta del trattenuto non connotata da alcuna violenza e/o altro fattore peculiare indicativo di una sua concreta e attuale pericolosità, atteso che il medesimo era meramente presente sulla tangenziale assieme ad altre numerose persone”; in quarto luogo, che “¡ contatti con soggetti indagati e condannati per apologia di terrorismo sono isolati e decisamente datati” e “sono stati ampiamente spiegati e giustificati dal trattenuto nel corso della convalida”; infine, che SHAHIN è “presente in Italia da oltre venti anni, nonché perfettamente integrato e inserito nel tessuto sociale del Paese” ed “è soggetto completamente incensurato”.

Il giudice delegato ha, dunque, concluso che “non vi sono ulteriori concreti elementi di fatto” “per formulare un eventuale giudizio di pericolosità” ai sensi dell’art. 6 comma 2 d.lgs. 142/2015 tali da giustificare il trattenimento. Valga ricordare che il provvedimento è comunque ricorribile dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

Torino, 16 dicembre 2025

La Presidente Reggente Alessandra Bassi

 

 

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