(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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VOLOTEA: ANTITRUST ACCOGLIE ESPOSTO CODACONS E ORDINA A COMPAGNIA AEREA DI SOSPENDERE SUPPLEMENTO CARBURANTE
VOLOTEA CONTINUA AD APPLICARE BALZELLO SU PRENOTAZIONI EFFETTUATE TRA MARZO E GIUGNO
L’Antitrust ha imposto a Volotea di sospendere il supplemento carburante fino a 14 euro a passeggero richiesto dalla compagnia ai viaggiatori già in possesso di regolare biglietto. Una vicenda nata da un esposto del Codacons che, come noto, aveva raccolto e depositato all’Autorità un esposto e le segnalazioni di centinaia di passeggeri che si erano rivolti all’associazione dopo la richiesta di balzelli fino a 14 euro a tratta per poter salire sul proprio volo, come conseguenza della guerra in Iran e del rincaro del jet-fuel.
Nel bollettino diffuso oggi l’Antitrust impone a Volotea che entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento sospenda la richiesta di adeguamento del prezzo in applicazione della Promessa di Fair Travel ai voli da e per l’Italia da effettuare dopo il 10 giugno 2026, la cui prenotazione è avvenuta tra il 16 marzo e il 9 giugno 2026 tramite la pagina in lingua italiana del sito web di Volotea; entro cinque giorni dal ricevimento del presente provvedimento comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.
Secondo l’Antitrust Volotea dal 16 marzo 2026, ha introdotto una nuova politica di definizione del prezzo del biglietto aereo denominata Promessa di Fair Travel (PFT) in forza della quale si è riservata di applicare un adeguamento ex post al prezzo di biglietti aerei per voli da o in arrivo qualora sette giorni prima della data di partenza il prezzo del Brent si discosti da un valore di riferimento stabilito dal Professionista. Sebbene la PFT non sarà più applicata alle prenotazioni effettuate dopo il 10 giugno 2026, essa continuerà a trovare applicazione per le prenotazioni di voli da e per l’Italia effettuate tra il 16 marzo e il 9 giugno 2026, indipendentemente dalla data del volo per il quale è stato acquistato il titolo di viaggio. Di conseguenza, i consumatori alle cui prenotazioni risulta applicabile la PFT continueranno ad essere soggetti al pagamento di un adeguamento tariffario che verrà loro richiesto il settimo giorno antecedente la partenza, qualora il prezzo del Brent sia più elevato dal valore di riferimento individuato da Volotea. Non risulta, quindi, superata l’esigenza cautelare di scongiurare che tale modalità di determinazione del prezzo continui a essere applicata a detrimento dei consumatori, soprattutto in coincidenza del periodo estivo durante il quale è ragionevole attendersi un aumento del traffico aereo.
Si tratta di una importante vittoria degli utenti del trasporto aereo e del Codacons che subito si era attivato per far dichiarare illegittimo il supplemento richiesto dalla compagnia aerea – conclude l’associazione.
