(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE IP378 – SALT-GRUPPO ASTM/DISAGI SULLA RETE AUTOSTRADALE
Provvedimento n. 31954
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2026;
SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;
VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni (di seguito, “Codice del consumo”);
VISTO in particolare l’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in base al quale, in caso di
inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, e nei casi di reiterata
inottemperanza, l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non
superiore a trenta giorni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e
pubblicità ingannevole e comparativa”, adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n.
31356 (di seguito, “Regolamento”);
VISTA la propria delibera n. 30628 del 2 maggio 2023, con la quale l’Autorità ha accertato la
scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da Società Autostrada Ligure Toscana p.a., in
violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo;
VISTA la propria delibera n. 31756 del 25 novembre 2025, con la quale l’Autorità ha contestato a
Società Autostrada Ligure Toscana p.a. la violazione dell’articolo 27, comma 12, del Codice del
consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 30628 del 2 maggio 2023;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LA PARTE
1. A151
Società Autostrada Ligure Toscana p.a. (di seguito anche “SALT”, “Società” o
“Professionista”; P. IVA 00140570466), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera
b), del Codice del consumo. SALT è la società del Gruppo ASTM che gestisce la tratta autostradale
.
1 Nella comunicazione prot. n. 87368 del 24 settembre 2024, SALT ha reso noto che la società Concessioni del Tirreno
(appartenente anch’essa al Gruppo ASTM) le è subentrata nella gestione della tratta autostradale Tronco Ligure, a partire
da giugno 2024, confermando le misure di ottemperanza proposte, attuabili dal nuovo concessionario per la tratta di relativa
competenza.
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BOLLETTINO N. 20 DEL 18 MAGGIO 2026
II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PS/12093 E LA SUCCESSIVA FASE DI
VALUTAZIONE DELL’OTTEMPERANZA
2. Con provvedimento n. 30628 del 2 maggio 2023 l’Autorità, a esito del procedimento
istruttorio PS/12093, ha deliberato, ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo, la
scorrettezza di una pratica commerciale articolata in due condotte, attuata da SALT, la quale:
a) ha condizionato il comportamento dei consumatori, inducendoli ad acquistare un servizio
autostradale rivelatosi qualitativamente diverso da quanto atteso, a causa dei rilevanti disagi
imputabili al Professionista e dovuti ai cantieri aperti e conseguenti chiusure, restringimenti di
carreggiata e riduzione dei limiti di velocità;
b) ha omesso, in violazione degli ordinari principi di buona fede e diligenza professionale, di
predisporre meccanismi di adeguamento, riduzione, sospensione e rimborso dei pedaggi a fronte dei
disagi e del deterioramento del servizio offerto.
3. Per l’infrazione accertata è stata irrogata alla Società una sanzione amministrativa pecuniaria
pari a seicentomila euro2 ed è stata vietata la diffusione o continuazione della pratica sanzionata
nonché disposto che il Professionista comunicasse – entro il termine di novanta giorni dalla notifica
del provvedimento – le iniziative assunte in ottemperanza a tale diffida.
4. La delibera n. 30628 del 2 maggio 2023, notificata alla Società il 10 maggio 20233, è stata da
questa impugnata al TAR del Lazio in data 5 luglio 2023.
5. La successiva fase di valutazione dell’ottemperanza alla diffida si è svolta attraverso una lunga
e complessa interlocuzione con il Professionista nonché, anche in considerazione delle esigenze da
quest’ultimo rappresentate4, con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, “ART”) che il
27 gennaio 2023 ha avviato una procedura di consultazione per l’adozione di un regolamento
relativo alla definizione del contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali. Il termine di tale procedura,
originariamente fissato al 31 luglio 2023, è stato più volte prorogato5
.
6. La gestione della fase di valutazione dell’ottemperanza al provvedimento n. 30628/2023 si è
quindi articolata nelle seguenti fasi:
2 Con provvedimento n. 30677 del 19 giugno 2023, notificato a SALT in data 28 giugno 2023 (comunicazione prot. n.
56529), la sanzione è stata rideterminata da 700.000 a 600.000 euro.
3 Cfr. comunicazioni prott. nn. 43151 e 43152 del 10 maggio 2023.
4 Cfr. comunicazione prot. n. 67079 dell’8 agosto 2023.
5 Il termine di conclusione del procedimento, avviato con delibera n. 16/2023 del 27 gennaio 2023, originariamente fissato
al 31 luglio 2023, è stato prorogato dall’ART dapprima al 30 giugno 2024 (cfr. delibera n. 200/2023 del 21 dicembre 2023).
La successiva delibera n. 91/2024 del 26 giugno 2024 ha introdotto un doppio binario, fissando al 30 settembre 2024 la
definizione di tutte le misure relative al contenuto minimo degli specifici diritti degli utenti nei confronti dei concessionari
autostradali (avvenuta a opera della delibera n. 132/2024 del 27 settembre 2024) e al 31 marzo 2025 la definizione delle
sole misure “afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all’utilizzo
dell’infrastruttura e relative modalità di erogazione”. La bozza del secondo provvedimento è stata inserita nella delibera n.
49 del 19 marzo 2025 e la relativa adozione è stata poi rinviata al 14 novembre 2025 (a opera della delibera n. 122/2025 del
24 luglio 2025); successivamente, la delibera n. 160/2025 del 3 ottobre 2025 ha indetto una nuova procedura di
consultazione, in relazione alla quale l’invio di osservazioni e proposte si è chiusa il 28 ottobre 2025: a esito, di tale
consultazione, la delibera n. 196/2025 del 13 novembre 2025 ha prorogato il termine di conclusione del procedimento al 2
dicembre 2025, data di adozione della delibera n. 211/2025.
BOLLETTINO N. 20 DEL 18 MAGGIO 2026 27
i) SALT ha presentato una prima relazione di ottemperanza in data 8 agosto 20236, chiedendo
contestualmente una proroga del termine per ottemperare alla diffida, finalizzata ad attendere sia la
decisione del TAR del Lazio sul provvedimento finale sia gli sviluppi del procedimento dell’ART;
tale proroga è stata accordata dall’Autorità fino al 31 ottobre 20237;
ii) conseguentemente, in data 2 novembre 2023 SALT ha inviato una relazione integrativa sulle
misure di ottemperanza8; a seguito di ciò, il 15 gennaio 2024 l’Autorità ha sentito in audizione il
Professionista, che si è impegnato a fornire ulteriori informazioni entro la fine di febbraio 20249;
iii) le predette informazioni sono state trasmesse il 2 aprile 2024 in una nuova relazione di
ottemperanza10; in ragione dell’esigenza manifestata da SALT di attendere gli sviluppi del
procedimento dell’ART, si è ritenuto opportuno inviare al Regolatore una richiesta di informazioni
sullo stato di avanzamento del procedimento il 10 giugno 202411, ricevendo riscontro il successivo
25 giugno12; a breve distanza, il Regolatore ha adottato la delibera n. 132 del 27 settembre 2024,
recante le “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura
risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori
dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali”;
iv) a seguito di quanto precede, sono state inviate a SALT due nuove richieste di informazioni
sull’implementazione delle misure, in data 2 agosto 202413 e 20 dicembre 202414, ricevendo
riscontro rispettivamente in data 24 settembre 202415 e 3 febbraio 202516;
v) successivamente, al fine di verificare la rispondenza delle misure proposte da SALT alla
regolazione in fieri, è stata inviata una nuova richiesta di informazioni all’ART in data 18 aprile
202517, alla quale il Regolatore ha fornito riscontro il successivo 9 maggio 202518; il 5 agosto 2025
è stata acquisita agli atti la delibera ART n. 122 del 24 luglio 202519, che prorogava il termine di
conclusione del procedimento dell’autorità di regolazione;
vi) infine, a seguito della sentenza del TAR del Lazio n. 16094/2025 dell’8 settembre 2025, che
ha rigettato il ricorso di SALT avverso il provvedimento n. 30628/2023, l’Autorità ha inviato, in
data 16 settembre 202520, un’ulteriore richiesta di informazioni al Professionista che, con il
6 Cfr. comunicazione prot. n. 67079 dell’8 agosto 2023.
7 Cfr. comunicazione prot. n. 73612 del 13 settembre 2023.
8 Cfr. comunicazione prot. n. 88568 del 2 novembre 2023.
9 Cfr. verbale di audizione doc. prot. n. 14101 del 18 gennaio 2024.
10 Cfr. comunicazione prot. n. 35405 del 2 aprile 2024.
11 Cfr. comunicazione prot. n. 58400 del 10 giugno 2024.
12 Cfr. comunicazione prot. n. 63597 del 25 giugno 2024.
13 Cfr. comunicazione prot. n. 76220 del 2 agosto 2024.
14 Cfr. comunicazione prot. n. 112366 del 20 dicembre 2024.
15 Cfr. comunicazione prot. n. 87368 del 24 settembre 2024.
16 Cfr. comunicazione prot. n. 7251 del 3 febbraio 2025.
17 Cfr. comunicazione prot. n. 30043 del 18 aprile 2025.
18 Cfr. comunicazioni prott. nn. 35340 e 35458 del 9 maggio 2025.
19 Cfr. verbale di acquisizione agli atti del 5 agosto 2025.
20 Cfr. comunicazione prot. n. 75958 del 16 settembre 2025.
28
BOLLETTINO N. 20 DEL 18 MAGGIO 2026
riscontro fornito in data 16 ottobre 202521, ha confermato di non avere adottato le misure proposte,
né di avere in programma l’adozione di misure di ottemperanza differenti o ulteriori rispetto a quelle
già individuate22
.
III. IL PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2025 E L’ITER DEL
PROCEDIMENTO
7. In data 25 novembre 2025, con provvedimento n. 31756, l’Autorità ha deliberato l’avvio del
presente procedimento di inottemperanza, contestando al Professionista la violazione di cui
all’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non aver ottemperato al provvedimento n.
30628 del 2 maggio 2023, avendo SALT dato seguito solo parzialmente alla diffida contenuta nel
richiamato provvedimento.
In particolare, la Società si era limitata a implementare misure di carattere informativo23, non
avendo ottemperato con riguardo alle misure di natura compensativa. Al riguardo SALT aveva
soltanto proposto (senza tuttavia implementarle) misure di adeguamento/rimborso del pedaggio non
idonee a garantire il ristoro automatico integrale o parziale secondo meccanismi correlati alla
presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura autostradale.
8. SALT ha presentato una prima memoria difensiva in data 30 gennaio 202624
.
9. In data 9 marzo 2026 si è svolta l’audizione dei rappresentanti del Professionista25
.
10. SALT ha avuto accesso agli atti istruttori nelle date dell’8 gennaio 202626 e del 15 aprile
202627
.
11. In data 1° aprile 2026 è stata inviata al Professionista la comunicazione di contestazione degli
addebiti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Regolamento28
.
12. In data 21 aprile 2026, SALT ha inviato la propria memoria finale, recante le controdeduzioni
dinanzi al Collegio alla comunicazione di contestazione degli addebiti29
.
21 Cfr. comunicazione prot. n. 85949 del 16 ottobre 2025.
22 Di lì a poco l’ART ha completato l’iter del quadro regolatorio, approvando la delibera n. 211 del 2 dicembre 2025, che
ha modificato e integrato la precedente n. 132/2024 in relazione alle misure “afferenti al sistema di calcolo del rimborso
del pedaggio in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura e relative modalità di erogazione”.
23 In particolare, le misure informative consistevano: 1) nel potenziamento delle informazioni sui Tempi di Percorrenza (di
seguito, “TdP”), attraverso lo sviluppo di un software e la diffusione delle informazioni sui TdP in ciascuna tratta
elementare (casello-casello) anche sui Pannelli a Messaggio Variabile (di seguito, “PMV”) in accesso e lungo il tracciato
autostradale10; 2) nell’ottimizzazione dei cantieri, attraverso il miglioramento della loro programmazione, pianificazione e
gestione sul campo; 3) nella formazione specifica del personale dei “Punti SALT” – uffici a disposizione dell’utenza aperti
al pubblico – con particolare riguardo ai contenuti della Carta dei Servizi, del sito web e all’impiego del canale informativo
Telegram.
24 Cfr. doc. prot. n. 8700 del 30 gennaio 2026.
25 Cfr. verbale di audizione doc. prot. n. 23850 del 16 marzo 2026.
26 Cfr. doc. prot. n. 1209 dell’8 gennaio 2026.
27 Cfr. doc. prot. n. 39390 del 15 aprile 2026.
28 Cfr. doc. prot. n. 32471 del 1° aprile 2026.
29 Cfr. comunicazione prot. n. 43315 del 21 aprile 2026.
BOLLETTINO N. 20 DEL 18 MAGGIO 2026 29
IV. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
13. Nel corso del presente procedimento di inottemperanza, il Professionista sostanzialmente
conferma e giustifica la mancata predisposizione e implementazione di un meccanismo di ristoro
automatico a favore dei consumatori, da una parte sostenendo l’idoneità delle misure proposte a
ottemperare adeguatamente alla diffida contenuta nel provvedimento n. 30628/2023 e, dall’altra,
ribadendo la necessità di adattarne l’attuazione al nuovo quadro regolatorio delineato dall’ART30
.
14. Giova precisare che la predetta regolazione ha ora raggiunto l’assetto definitivo con
l’approvazione della delibera n. 211 del 2 dicembre 2025, che ha modificato e integrato la precedente
n. 132/2024 in relazione alle misure “afferenti al sistema di calcolo del rimborso del pedaggio in
presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura e relative modalità di erogazione” (in
particolare nelle misure 8, 8-bis e 8-ter). Nel nuovo testo integrato, la delibera n. 132:
a) per i percorsi inferiori a 30 km, non prevede alcuna soglia minima di ritardo, mentre
condiziona l’erogazione dei rimborsi al superamento di una soglia e di almeno 10 minuti per i
percorsi ricompresi tra 30 km e 50 km e di almeno 15 minuti per i percorsi di lunghezza superiore a
50 km;
b) stabilisce che il rimborso non sia dovuto: i) qualora l’importo complessivo dello stesso risulti
inferiore a 10 centesimi di euro (i rimborsi superiori a tale importo sono accreditati ed erogati a
partire dalla somma di 1 euro); ii) qualora nel percorso sia già prevista una riduzione generalizzata
del pedaggio; iii) qualora il ritardo sia dipeso da cantieri emergenziali (ossia, i cantieri installati a
seguito di incidenti, eventi meteo o idrogeologici di carattere straordinario e imprevedibile, attività
di soccorso e connessi ripristini);
c) prevede che il rimborso possa essere erogato in modalità automatica, attraverso l’utilizzo della
App unica di comparto, nonché su istanza degli utenti non registrati a quest’ultima, mediante la
presentazione di una formale richiesta;
d) definisce le tempistiche di implementazione del nuovo regime, prevedendo che i rimborsi che
interessano tratte gestite dal medesimo concessionario siano erogabili da 1° giugno 2026 e che i
rimborsi che riguardano tratte gestite da più concessionari siano erogabili dal 1° dicembre 2026;
e) prevede un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2026, per garantire – in caso di mancata
implementazione dell’App unica – il diritto al rimborso tramite una apposita sezione del sito web
delle concessionarie;
f) prevede, altresì, la possibilità per le concessionarie di recuperare in tariffa i costi connessi
all’attuazione delle misure per i primi cinque anni di applicazione.
30 In particolare, nella prima memoria difensiva depositata dal Professionista si richiama la prospettazione, a partire dalla
Relazione di ottemperanza del marzo 2024 e poi reiterata nel corso delle successive comunicazioni, di “modalità di
implementazione di misure di ristoro per l’utenza, basate sui tempi di percorrenza sull’infrastruttura di competenza, con
previsione della relativa casistica e modalità di applicazione e articolate in due fasi”: i) una prima fase in cui SALT ha
previsto l’erogazione del rimborso per eventuali ritardi nella percorrenza, secondo determinate condizioni e modalità, a
fronte di una specifica richiesta dell’utente interessato, impegnandosi ad attuare tale meccanismo entro sei mesi dalla
positiva valutazione dell’Autorità; ii) una seconda fase, avente a oggetto una procedura di rimborso semi-automatizzata, da
ritenersi in ogni caso subordinata alle risultanze del procedimento avviato dall’ART, dal momento che, coerentemente con
quanto prefigurato dall’ART, siffatta procedura si sarebbe dovuta inserire nel quadro di un “sistema unico e integrato”,
applicato da tutti i concessionari per l’intero comparto autostradale.
30
BOLLETTINO N. 20 DEL 18 MAGGIO 2026
g) prevede un’ulteriore ipotesi di rimborso, concernente situazioni di traffico bloccato (situazioni
generate da fattori eccezionali ed imprevedibili, ma non risolte dal concessionario entro congrue
tempistiche);
h) per gli utenti non registrati e per i rimborsi derivanti da situazioni di traffico bloccato, prevede
che il concessionario garantisca più canali per l’invio della richiesta di rimborso, tra i quali almeno
una specifica sezione del sito web, nonché un numero telefonico o punti fisici di assistenza per la
consegna o l’invio della stessa.
15. A tal proposito, nel corso dell’audizione tenutasi il 9 marzo 2026, il Professionista ha
confermato di aver iniziato la predisposizione delle misure di attuazione della predetta
regolazione31, precisando che entro il 1° giugno 2026 verrà implementato un sistema di rimborsi
non automatico (in ragione della prevista indisponibilità dell’App unica per tale data), condizionato
all’inoltro delle istanze attraverso un’apposita sezione del sito web aziendale in corso di
allestimento32
.
16. In data 1° aprile 2026, è stata inviata alla Parte la comunicazione di contestazione degli
addebiti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Regolamento33
.
V. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE E LE CONTRODEDUZIONI ALLA
COMUNICAZIONE DI CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI
17. SALT ha rappresentato le proprie argomentazioni nella prima memoria difensiva34, in sede
di audizione35 e nelle controdeduzioni dinanzi al Collegio alla comunicazione di contestazione degli
addebiti36, sviluppando e ribadendo i rilievi di seguito riassunti e informando sullo stato di
avanzamento dell’implementazione delle misure.
V.1 Rilievi della Parte
18. In primo luogo, il Professionista nega costantemente la propria responsabilità per
l’inottemperanza, evidenziando in via generale che, nel corso delle interlocuzioni con gli Uffici, la
Società avrebbe tempestivamente e fattualmente testimoniato la propria disponibilità
all’ottemperanza, adottando fin da subito adeguate misure di carattere informativo e offrendo la
propria disponibilità a implementare un sistema di ristori automatici coerente con le disposizioni
regolatorie deliberate dall’ART a conclusione del menzionato procedimento.
31 In particolare SALT ha confermato l’avvenuta trasmissione all’ART di una prima relazione, prevista per il 20 febbraio
2026, finalizzata alla determinazione dei tempi teorici di percorrenza delle cc.dd. tratte elementari (ossia le tratte da casello
a casello sulla rete autostradale gestita dal concessionario), ossia dei cc.dd. tempi di riferimento, sulla base dei quali
verranno calcolati i ritardi suscettibili di far insorgere il diritto al rimborso. Inoltre, il Professionista sta implementando, al
pari dell’intero comparto autostradale, una serie di meccanismi tecnici peculiari per la gestione dei pedaggi autostradali
tramite attività proprie, parallelamente allo sviluppo dell’App unica (che consentirà lo scambio di dati tra i vari
concessionari ai fini della determinazione dei rimborsi dovuti agli utenti interessati, in particolare con riferimento alle tratte
interconnesse), in quanto l’attuale sistema di riparto dei pedaggi non è compatibile con il modello configurato dall’ART.
32 Cfr. verbale di audizione doc. prot. n. 23850 del 16 marzo 2026.
33 Cfr. doc. prot. n. 32471 del 1° aprile 2026.
34 Cfr. comunicazione doc. prot. n. 8700 del 30 gennaio 2026.
35 Cfr. verbale di audizione doc. prot. n. 23850 del 16 marzo 2026.
36 Cfr. comunicazione doc. prot. n. 43315 del 21 aprile 2026.
BOLLETTINO N. 20 DEL 18 MAGGIO 2026 31
19. A fronte di ciò, l’Autorità non avrebbe fornito alcun riscontro, positivo o negativo che fosse,
sull’impostazione proposta dalla Società. Anche in relazione a tale asserito silenzio, SALT solleva
in via preliminare due rilievi di carattere procedurale nei confronti del provvedimento di avvio
dell’inottemperanza.
20. Da un lato, il Professionista sostiene di aver maturato un legittimo affidamento circa l’idoneità
delle misure sottoposte all’Autorità e della disponibilità manifestata a garantire adeguata
ottemperanza al provvedimento n. 30628/2023, in assenza di riscontri negativi; ciò in quanto la
novità e la complessità del sistema di rimborsi previsto dalla regolazione in fieri avrebbero
giustificato la circostanza che l’implementazione delle misure proposte da SALT andasse intesa
come condizionata tanto alla conclusione del procedimento dell’ART (anche per evitare il rischio di
eventuali contrasti con la regolazione di settore) quanto a un riscontro di merito dell’Autorità. Al
contrario, la situazione sarebbe rimasta di fatto immutata per oltre due anni, nel corso dei quali la
Società avrebbe semplicemente continuato ad aggiornare l’Autorità sull’evoluzione del
procedimento dell’ART in un quadro di oggettiva incertezza giuridica, legittimamente ritenendo che
le relative richieste di informazioni fossero dirette a evitare possibili contrasti tra l’ottemperanza e
la regolazione di settore in fieri.
21. Sotto altro profilo, tale assenza di rilievi determinerebbe altresì, secondo il Professionista, la
tardività del provvedimento di avvio dell’inottemperanza, del 25 novembre 2025, per il mancato
rispetto del termine perentorio di novanta giorni di cui all’articolo 14 della legge n. 681/1989,
decorrente dalla presentazione, il 2 aprile 2024, di una nuova versione della Relazione di
ottemperanza ritenuta completa dal Professionista (in quanto inclusiva di un meccanismo di ristoro
e delle relative modalità operative, nonché della tempistica di implementazione).
Nella memoria finale, SALT sostiene che, a tal proposito, non sarebbero configurabili azioni
interruttive del termine poste in essere dall’Autorità; infatti, i chiarimenti e gli aggiornamenti forniti
per trasparente e leale collaborazione dalla Società in merito alle misure proposte nel marzo 2024 e
agli sviluppi del procedimento dell’ART si porrebbero su un piano del tutto diverso e sarebbero privi
di rilevanza ai fini della tardività dell’avvio del procedimento per inottemperanza.
22. Nel merito, il Professionista ritiene ingiustificato l’avvio di un procedimento di
inottemperanza anche alla luce dei rilievi mossi dall’Autorità, poiché: i) il provvedimento n.
30628/2023 non conterrebbe né riferimenti alla necessità di un rimborso automatico e
tendenzialmente incondizionato (in quanto in ogni caso subordinato alla sussistenza di cause
imputabili al Professionista), né alcun rinvio alle misure che il Regolatore avrebbe potuto assumere
e ii) i principi cui sono improntate tali misure sarebbero poi variati con l’adozione del testo definitivo
della delibera n. 211 del 2 dicembre 2025 (che ha modificato la n. 132 del 27 settembre 2024). Infatti,
alla luce delle nuove disposizioni: a) il sistema di rimborso non sarebbe più basato sulle
caratteristiche fisiche del cantiere, ma sull’eventuale scostamento orario del tempo medio di
percorrenza effettivo rispetto al tempo di percorrenza a flusso libero; b) sarebbero previste due
modalità di erogazione, automatica e su istanza dell’utente e, per di più, il ristoro non sarebbe più
configurato sotto forma di “sconto” contestuale all’esazione del pedaggio, bensì sotto forma di cash-
back.
32
BOLLETTINO N. 20 DEL 18 MAGGIO 2026
23. Più in generale, poi, l’avvio sarebbe inopportuno anche alla luce della magmatica evoluzione
del quadro regolatorio, giunto a compimento dopo un lungo percorso, durato oltre tre anni e
connotato da un elevato grado di complessità tecnica, economica e giuridica37
.
V.2 Stato di avanzamento dell’attuazione delle misure
24. SALT fornisce anche riscontro dello stato di avanzamento delle misure implementate alla luce
della nuova regolazione (delibera ART n. 132 del 27 settembre 2024 come integrata e modificata
dalla delibera n. 211 del 2 dicembre 2025). Al di là di quelle informative e tecnologiche, per quanto
riguarda le misure di ristoro il Professionista rappresenta quanto segue.
25. SALT precisa che, nelle more della predisposizione dell’App unica di comparto [omissis]*
,
metterà a disposizione, dal 1° giugno 2026, una piattaforma web ed un sistema CRM (acronimo di
“Customer Relationship Management”), accessibile anche da dispositivi mobili, per consentire agli
utenti di richiedere il rimborso tramite l’inserimento di giustificativi e dati identificativi, nonché di
effettuare la registrazione per richiedere il rimborso automatico.
26. Con riferimento alle modalità di erogazione dei rimborsi in funzione della tipologia di
corresponsione del pedaggio, SALT chiarisce che un sistema di rimborso sostanzialmente
automatico (tramite bonifico) sarà disponibile dal 1° giugno 2026 a fronte di pagamenti effettuati
con sistemi di telepedaggio, mentre in caso di pagamenti tramite carte bancarie o in contanti gli
utenti verranno rimborsati (a regime rispettivamente con riaccredito sulla carta e tramite bonifico)
dopo aver caricato lo scontrino relativo al pagamento del pedaggio: tutto ciò previa registrazione
dell’utente sul portale del Professionista e, chiaramente, ove ricorrano i presupposti per il
riconoscimento del rimborso. Infine, per gli utenti non utilizzatori del web, impossibilitati ad
accedere al portale, dal 1° giugno 2026 un call center fornirà assistenza per la consegna e l’invio
della richiesta di rimborso.
V.3 Richieste della Parte
27. Alla luce di quanto esposto, SALT chiede di chiudere il presente procedimento senza
accertamento dell’inottemperanza o, in via subordinata con l’irrogazione di una sanzione pari al
minimo edittale. Tale ultima richiesta, in particolare, sarebbe giustificabile, secondo il
Professionista, in ragione dell’analogia del presente procedimento per inottemperanza con il
precedente IP/346 nei confronti di Autostrade per l’Italia S.p.A. (di seguito anche “ASPI”)38, nel
cui provvedimento finale l’Autorità, pur valutando la pratica commerciale scorretta ancora in corso,
nel graduare la sanzione ha tenuto conto dei seguenti elementi: i) lo sforzo profuso dal
37 SALT ricostruisce le tappe, ribadendo come nel suo assetto definitivo lo stesso configuri il rimborso come: i) erogabile a
seconda dei casi sia in modalità automatica (essenzialmente attraverso l’utilizzo della App unica) sia su istanza dell’utente,
mediante la presentazione di una formale richiesta e ii) condizionato alla sussistenza di presupposti quali il superamento di
soglie minime sia di scostamento del tempo medio di percorrenza sia di importo rilevante. Inoltre, il Professionista
sottolinea come la regolazione preveda un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2026, per garantire – in caso di mancata
implementazione dell’App unica – il diritto al rimborso tramite una apposita sezione del sito web delle concessionarie
nonché la possibilità per le concessionarie di recuperare in tariffa i costi connessi all’attuazione delle misure per i primi
cinque anni di applicazione; e, ancora, tale disciplina consente il recupero dei costi connessi all’erogazione dei rimborsi per
situazioni di traffico bloccato qualora i concessionari dimostrino che queste non siano a essi imputabili.
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
38 Cfr. IP/346 – Autostrade per l’Italia/Disagi sulla rete autostradale, provvedimento n. 30143 del 10 maggio 2022, in
Bollettino n. 19/2022.
BOLLETTINO N. 20 DEL 18 MAGGIO 2026 33
Professionista; ii) la complessità e l’innovatività degli interventi prospettati; iii) i tempi tecnici di
realizzazione; iv) i tempi tecnici richiesti per la campagna di comunicazione; v) le necessarie
interlocuzioni tra il Professionista e l’ente concedente (i.e. Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture), al quale spettano le funzioni di controllo; vi) gli accordi da porre in essere con i
soggetti terzi (quali le società di telepedaggio) al fine di automatizzare il processo di rimborso.
28. Secondo SALT, nel presente procedimento non solo tali elementi ricorrerebbero tutti ma a essi
si aggiungerebbe la già illustrata situazione di incertezza giuridica con particolare riguardo
all’asserita genericità del provvedimento finale n. 30628 del 2 maggio 2023 e all’esigenza di
prevedere misure conformi alla regolazione progressivamente delineata dall’ART.
29. Infine, SALT formula istanza di audizione dinanzi al Collegio per esporre oralmente le proprie
difese, richiamando a sostegno della propria richiesta i principi che informano il sistema di garanzie
sostanziali e procedurali sancite dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (di seguito,
“EDU”), come interpretati anche dalla giurisprudenza nazionale. In tale ottica, il Professionista
ritiene irrilevante l’assenza di una specifica previsione nel Regolamento, trovando i principi della
Convenzione EDU applicazione generale e incondizionata nell’ordinamento interno,
indipendentemente dal contenuto e dalla portata di singole disposizioni nazionali.
VI. VALUTAZIONI
30. L’Autorità, con il provvedimento n. 30628 del 2 maggio 2023 ha accertato a carico del
Professionista l’omessa predisposizione di meccanismi di adeguamento, riduzione, sospensione e
rimborso dei pedaggi a fronte dei disagi e del deterioramento del servizio offerto.
Tale omissione allo stato permane: infatti, non risulta che, dall’adozione del provvedimento di
chiusura del caso PS/12093 a oggi, il Professionista abbia attuato alcuna misura per riconoscere agli
utenti una qualsivoglia forma di rimborso in qualsivoglia modalità.
SALT si limita a denegare la propria responsabilità per l’inottemperanza, richiamandosi alle proprie
numerose dichiarazioni di dare seguito alla diffida, le quali, come rilevato in precedenza, si sono,
tuttavia, limitate all’attuazione di misure di carattere informativo e a mere dichiarazioni di intenti
con le quali ha manifestato la propria disponibilità a implementare un sistema di ristori automatici
coerente con le disposizioni regolatorie che sarebbero state deliberate dall’ART, rispetto alle quali
però non ha mai fatto seguito alcun comportamento concreto.
31. A fronte di tale dato oggettivo le difese di parte appaiono inconferenti e l’inottemperanza trova
conferma, come di seguito illustrato.
VI.1 Questioni preliminari
32. Con riguardo ai rilievi formulati in via preliminare da SALT, concernenti: i) l’asserito
legittimo affidamento ingeneratosi e ii) la tardività del provvedimento di avvio dell’inottemperanza,
in ragione del mancato rispetto del termine perentorio di novanta giorni di cui all’articolo 14 della
legge n. 681/1989 (decorrente dalla presentazione, il 2 aprile 2024, di una nuova versione della
Relazione di ottemperanza ritenuta completa dal Professionista) si osserva quanto segue.
34
BOLLETTINO N. 20 DEL 18 MAGGIO 2026
33. SALT non può vantare alcun legittimo affidamento, in quanto risultano assenti “rassicurazioni
precise, incondizionate e concordanti”39 provenienti dall’Autorità, idonee a far insorgere fondate
aspettative40
.
Infatti, al di là dell’inidoneità della mera assenza di riscontri in fase preistruttoria ai fini
dell’insorgere di un legittimo affidamento41, nel caso di specie anche la sola percezione che questo
potesse risultare fondato va esclusa alla luce del tenore delle richieste puntualmente presentate
dall’Autorità e supra descritte nella cronologia e nei contenuti.
In particolare, già il 2 agosto 2024 l’Autorità inviava una richiesta di informazioni a SALT,
informandola di una precedente richiesta nei confronti di ART, mirata a conoscere le eventuali
modifiche che il Professionista stesse valutando di apportare rispetto alla tempistica di
implementazione e/o al contenuto delle misure individuate e già comunicate all’Autorità in relazione
ai ristori, in considerazione del protrarsi del termine per la conclusione del procedimento avviato dal
Regolatore.
34. Proprio alla luce di tali notazioni l’avvio dell’inottemperanza non risulta tardivo per
violazione del termine (perentorio) di cui all’articolo 14 della legge n. 681/1989: lungi dal recepire
meri aggiornamenti degli sviluppi del procedimento dell’ART, come sostenuto dal Professionista
nelle proprie controdeduzioni dinanzi al Collegio, l’Autorità ha formulato richieste di informazioni,
effettuato acquisizioni documentali e svolto una articolata attività di verifica, in funzione di quanto
rappresentato dal Professionista nel corso della fase di ottemperanza, che si configurano pienamente
come azioni interruttive del termine in quanto dirette all’acquisizione di elementi funzionali alla
valutazione dell’ottemperanza al predetto provvedimento finale.
35. In questa sede appare opportuno chiarire, altresì, che non può essere accolta l’istanza di
audizione dinanzi al Collegio. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Professionista, il
Regolamento risponde pienamente alle esigenze di garanzia procedurale e sostanziale richieste dalla
Convenzione EDU e dalla giurisprudenza della Corte EDU, riconoscendo ai soggetti sottoposti al
procedimento il più ampio esercizio dei diritti di difesa e assicurando compiutamente il diritto al
contraddittorio nella forma cartolare, in particolare attraverso la possibilità di presentare
controdeduzioni alla comunicazione di contestazione degli addebiti direttamente al Collegio.
VI.2 Valutazioni di merito
36. Quanto alla pretesa inopportunità di avviare il procedimento in un quadro di pretesa incertezza
giuridica, si osserva come l’esistenza di un procedimento regolatorio sulla materia oggetto
dell’ottemperanza non abbia mai costituito per SALT un’effettiva preclusione ad assumere, nelle
39 Cfr., ex multis, Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 26 luglio 2017, in causa C-560/15, paragrafo 80.
40 Si veda in tal senso Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 3 giugno 2021, in causa C-39/20, secondo cui
“per quanto riguarda il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, esso si estende, quale corollario del principio
della certezza del diritto, ad ogni singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione ha fatto
sorgere in lui fondate aspettative. Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative
informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno
può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito l’amministrazione”
(cfr. Consiglio di Stato, sentenza del17 novembre 2015, n. 5250, PS7256 – Comet – Apple Prodotti in garanzia). Sotto altro
profilo si veda Consiglio di Stato, sezione V, sentenza del 18 febbraio 2025 n. 1305, che sottolinea la natura eccezionale del
legittimo affidamento, tale da richiedere il verificarsi di rigorose condizioni.
41 Cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 febbraio 2024 n. 1561, PS9753-– Enegan addebiti vari.
BOLLETTINO N. 20 DEL 18 MAGGIO 2026 35
more della decisione del Regolatore, determinazioni idonee a porre fine all’infrazione e a evitarne
la continuazione, in esecuzione della diffida dell’Autorità.
37. Emerge infatti che SALT si è costantemente limitata a ribadire la disponibilità ad attuare
misure compensative e restitutorie delineate in astratto ma mai implementate neppure in parte,
rinviando genericamente per la loro concreta e precisa definizione all’esito del processo regolatorio
avviato dall’ART. E ciò senza neppure implementare, nelle more del completamento del quadro
regolatorio, alcun meccanismo di ristoro.
In particolare, il Professionista non ha conformato neanche parzialmente le misure proposte per
l’ottemperanza al modello di rimborso automatico richiesto dal provvedimento n. 30628/2023.
38. Né il comportamento del Professionista potrebbe ritenersi giustificato alla luce del paventato
rischio di adottare in sede di ottemperanza misure suscettibili di risultare in contrasto con la
successiva regolazione di settore adottata dall’ART.
Infatti, SALT avrebbe certamente potuto adeguare le misure adottate per l’ottemperanza al
provvedimento dell’Autorità ai più elevati standard previsti dal Regolatore, senza con ciò far venir
meno l’ottemperanza al provvedimento dell’Autorità; per contro, nessun contrasto sarebbe insorto
nel caso in cui, al contrario, le misure di ottemperanza adottate dal Professionista fossero state
improntate a criteri più elevati di quelli successivamente previsti dalla regolazione.
In definitiva, alla luce delle precedenti considerazioni, l’esistenza di un procedimento regolatorio in
corso non può ritenersi idonea a giustificare l’inottemperanza di SALT.
39. Accertato che il Professionista non ha adottato alcuna misura compensativa per ottemperare
alla diffida di cui al provvedimento di chiusura del caso PS/12093, le misure proposte (e mai
implementate) non risultano altresì idonee a realizzare tale obiettivo.
40. In proposito, è il caso di precisare che appaiono pretestuosi i rilievi formulati da SALT in
merito al riferimento a un modello di rimborso “tendenzialmente incondizionato” emergente dal
provvedimento finale n. 30628: infatti, in particolare la condotta relativa alla mancata
predisposizione di un meccanismo di ristori è chiaramente circoscritta, tanto nel provvedimento
finale quanto negli atti del presente procedimento, ai disagi imputabili al Professionista, cosicché la
natura tendenzialmente incondizionata del rimborso va correlata all’assenza di indebite limitazioni
ulteriori. Parimenti, il carattere automatico del riconoscimento delle misure compensative è insito
nel riferimento a meccanismi di adeguamento/riduzione/sospensione del corrispettivo richiesto a
titolo di pedaggio autostradale presente nel provvedimento finale n. 30628, tanto che la stessa SALT,
nella richiesta di proroga inserita nella prima relazione di ottemperanza dell’8 agosto 2023,
nell’ipotizzare un’eventuale pronuncia favorevole del TAR sul ricorso avverso il predetto atto,
utilizza l’espressione “annullando quindi il provvedimento e, con esso, il meccanismo di rimborso
automatico dallo stesso prefigurato”42
.
41. Nello specifico, la nuova relazione di ottemperanza presentata da SALT il 2 aprile 2024
includeva misure di rimborso del pedaggio su richiesta degli utenti, che non solo non contemplavano
alcun meccanismo automatico di erogazione, ma contenevano una serie di limitazioni suscettibili di
pregiudicare e ridurre ingiustificatamente il diritto a ottenere una congrua compensazione43
.
42 Cfr. comunicazione prot. n. 67079 dell’8 agosto 2023, pagg. 1-2.
43 Infatti, ai fini del riconoscimento dei ristori, il Professionista: i) distingueva i cantieri autostradali rientranti nella propria
responsabilità da quelli non imputabili alla Società, proponendo un’articolazione in sette tipologie di cantiere, introducendo
36
BOLLETTINO N. 20 DEL 18 MAGGIO 2026
Giova inoltre ribadire che le misure proposte da ultimo il 2 aprile 2024 non sono state mai modificate
dal Professionista, nonostante l’intervenuta evoluzione del quadro regolamentare dallo stesso
rappresentata e benché il Professionista stesso avesse dichiarato di volersi conformare agli sviluppi
del procedimento regolatorio.
42. È evidente pertanto che quanto costantemente proposto dal Professionista non solo non
risponda a quanto richiesto per ottemperare pienamente al provvedimento di chiusura del caso
PS/12093, ma si discosti anche marcatamente dallo stesso quadro regolatorio al quale il
Professionista ha fatto costantemente riferimento con riguardo ai profili appena evidenziati.
43. Quanto alla richiamata analogia del presente procedimento con il precedente IP346 nei
confronti di Autostrade per l’Italia S.p.A., preme osservare il diverso atteggiamento tenuto da ASPI;
quest’ultima, infatti, prima della chiusura della fase istruttoria ha implementato, attraverso l’app
denominata “Free to X”, un meccanismo di cash back a favore dei consumatori volto proprio al
rimborso automatico dei pedaggi pagati a fronte di un servizio non corrispondente a quanto atteso
in termini di velocità di percorrenza delle tratte autostradali, anticipando gli aspetti più rilevanti della
nuova regolazione.
44. In definitiva, nonostante il continuo richiamo alla necessità di attendere la conclusione del
procedimento dell’ART, SALT non ha ancora implementato misure di ristoro automatico dei
consumatori, la cui futura attuazione risulta, allo stato, irrimediabilmente tardiva.
45. Merita in ogni caso adeguato apprezzamento l’avvio, da parte di SALT, dell’implementazione
di un meccanismo di rimborsi conforme alla regolazione dell’ART, a regime suscettibile di istituire
un automatismo di erogazione in un tempo ragionevole.
46. In conclusione, alla luce di quanto rappresentato, la condotta sopra descritta appare integrare
una violazione di cui all’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, per non aver il
Professionista ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 30628 del 2 maggio 2023 con riguardo alla
condotta concretantesi nella mancata adozione di meccanismi di
adeguamento/riduzione/sospensione del corrispettivo richiesto a titolo di pedaggio autostradale.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
47. Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, l’Autorità dispone
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto
della gravità e della durata della violazione.
48. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all’articolo
27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera
svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche
dell’impresa stessa.
49. Nella fattispecie in esame, la gravità della violazione va apprezzata con riguardo: i) alla
dimensione economica del Professionista; ii) alla natura della violazione, che ha privato i
una serie di condizioni e limitazioni del diritto degli utenti alla compensazione; ii) condizionava l’insorgenza del diritto al
superamento di soglie minime di ritardo e alla circostanza che tale ritardo si verificasse in determinate fasce orarie e iii)
individuava ulteriori limitazioni del ristoro (margini di tolleranza applicabili ai ritardi, esclusione della responsabilità del
gestore autostradale per circostanze non evitabili o non prevenibili da parte dello stesso, esclusioni connesse alle fasce
orarie). SALT delineava poi i casi di insorgenza del diritto al rimborso indipendenti dalla tipologia di cantiere.
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consumatori della possibilità di ottenere un adeguamento/riduzione/sospensione del pedaggio per i
disagi alla viabilità imputabili al Professionista.
50. Nella commisurazione della sanzione occorre inoltre considerare che la diffida è stata
parzialmente attuata, già prima dell’avvio dell’inottemperanza, avendo il Professionista posto in
essere misure informative adeguate al fine di rendere nota ai consumatori la situazione della
viabilità. Inoltre, si deve tenere conto della circostanza che, da ultimo, nel corso del procedimento
di inottemperanza, il Professionista ha avviato l’implementazione di un meccanismo di rimborsi
conforme alla regolazione dell’ART, a regime suscettibile di istituire un automatismo di erogazione.
51. In relazione alla dimensione economica si rileva che il Professionista ha registrato nell’anno
finanziario 2024 un fatturato complessivo d’impresa pari a 231.532.232 euro e una differenza tra
valore e costi della produzione pari a 30.657.679 euro44
.
52. Per quanto riguarda la durata della violazione, dalle evidenze in atti risulta che la reiterazione
della condotta è stata posta in essere dalla data di adozione del provvedimento n. 30628/2023 (2
maggio 2023) ed è tuttora in corso.
53. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a Società Autostrada Ligure Toscana p.a. una
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 400.000 € (quattrocentomila euro).
Tutto ciò premesso e considerato:
DELIBERA
a) b) che il comportamento di Società Autostrada Ligure Toscana p.a., consistente nell’aver violato
la delibera dell’Autorità n. 30628 del 2 maggio 2023 costituisce inottemperanza a quest’ultima;
di irrogare a Società Autostrada Ligure Toscana p.a. una sanzione amministrativa pecuniaria
di 400.000 € (quattrocentomila euro).
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell’allegato modello
F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente
bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o
da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate,
disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario
44 Cfr. bilancio relativo all’esercizio finanziario 2024, disponibile su Telemaco Infocamere.
38
BOLLETTINO N. 20 DEL 18 MAGGIO 2026
per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo
periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio
della documentazione attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti
salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo,
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo
8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
