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LAV * ORSA F36: «VITTORIA DEFINITIVA IN CASSAZIONE, RESPINTO IL RICORSO DELLA PROVINCIA DI TRENTO CONTRO L’ANNULLAMENTO DELL’UCCISIONE»

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17.59 - venerdì 3 luglio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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ORSA F36, VITTORIA DEFINITIVA IN CASSAZIONE: RESPINTO IL RICORSO DELLA PROVINCIA DI TRENTO CONTRO L’ANNULLAMENTO DELL’UCCISIONE.

LNDC ANIMAL PROTECTION, LAV E WWF ITALIA: “UNA PRONUNCIA FONDAMENTALE CHE RAFFORZA LA TUTELA DELLA LEGALITÀ, DELLA DIRETTIVA HABITAT E IL RUOLO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO NEL CONTROLLO DELL’AZIONE PUBBLICA”.

La Corte di Cassazione mette un punto fermo nella vicenda dell’orsa F36 e conferma la correttezza della sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva annullato il decreto di uccisione disposto dalla Provincia autonoma di Trento.

LNDC Animal Protection, LAV ed WWF Italia, assistite dagli avv.ti Paolo Emilio Letrari e Michele Pezone, accolgono con grande soddisfazione l’Ordinanza n. 282/2026 delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, pubblicata in data 2 luglio 2026, che ha rigettato il ricorso promosso dalla Provincia autonoma di Trento contro la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 9132/2024.

La sentenza del Consiglio di Stato aveva annullato il provvedimento di uccisione dell’orsa F36, riconoscendo gravi criticità nell’istruttoria e nella qualificazione dei fatti posti a fondamento della decisione amministrativa.

Con questa ordinanza, la Suprema Corte conferma un principio essenziale: quando una pubblica amministrazione dispone misure estreme nei confronti di un animale appartenente a una specie particolarmente protetta, il controllo del giudice amministrativo non è un passaggio formale, ma una garanzia sostanziale di legalità.

La Cassazione ha escluso in modo netto che il Consiglio di Stato abbia ecceduto i limiti della propria giurisdizione, affermando che il giudice amministrativo ha esercitato correttamente la propria potestas iudicandi, limitandosi a verificare la legittimità dell’azione amministrativa senza sostituirsi all’amministrazione nelle scelte discrezionali.

L’Ordinanza assume particolare rilievo perché ribadisce un principio fondamentale dello Stato di diritto: il controllo di legittimità del giudice amministrativo comprende il dovere di verificare la completezza dell’istruttoria, la correttezza dell’accertamento dei fatti e la coerenza logica delle valutazioni tecnico-scientifiche poste a fondamento dei provvedimenti amministrativi.

La Corte ha infatti riconosciuto che il Consiglio di Stato ha legittimamente rilevato come la Provincia autonoma di Trento e l’ISPRA avessero erroneamente qualificato il comportamento dell’orsa F36, omettendo di considerare elementi decisivi emersi dall’istruttoria e travisando il significato degli episodi contestati. Infatti, come ribadisce l’ordinanza della Corte di Cassazione, la reazione di F36 all’incontro con due persone il 30 luglio 2023 è dipesa dal fatto che questi ultimi “non si erano attenuti alle regole diffuse dalla stessa Amministrazione Provinciale in caso di incontri con orsi”.

Il giudice amministrativo, pertanto, non ha sostituito una propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione, ma ha esercitato il sindacato di legittimità che gli compete, verificando la correttezza dell’accertamento dei fatti e la razionalità del procedimento decisionale.

Le Sezioni Unite hanno altresì valorizzato un ulteriore profilo decisivo della sentenza del Consiglio di Stato: l’applicazione dell’articolo 16 della Direttiva Habitat alla luce del principio di proporzionalità sancito dall’articolo 5 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

La Cassazione evidenzia infatti che il Consiglio di Stato ha correttamente affermato come l’uccisione di un animale appartenente a una specie particolarmente protetta costituisca una misura di extrema ratio, ammissibile soltanto quando sia dimostrata l’assenza di qualsiasi altra soluzione valida e meno lesiva sia della conservazione della specie sia della vita e del benessere dell’animale.

In tale prospettiva, la mera indisponibilità di strutture di captivazione nella disponibilità della Provincia non può trasformarsi in una giustificazione automatica dell’uccisione, trattandosi di una carenza organizzativa imputabile all’amministrazione e non di un presupposto previsto dalla Direttiva Habitat.

Di particolare importanza è anche il passaggio dell’Ordinanza nel quale la Corte conferma la censura formulata dal Consiglio di Stato nei confronti dell’utilizzo, da parte della Provincia, del clima di allarme sociale e della pressione mediatica come elementi giustificativi dell’uccisione, ritenendoli estranei ai rigorosi presupposti richiesti dalla normativa europea.

Si tratta di un punto centrale: la gestione della coesistenza con la fauna selvatica, e in particolare di specie protette come l’orso bruno, non può essere guidata dall’emotività del momento, dalla pressione dell’opinione pubblica o dalla ricerca di scorciatoie amministrative, ma deve fondarsi su istruttorie complete, dati corretti, valutazioni scientifiche e rispetto rigoroso della normativa nazionale ed europea.

Per le associazioni ricorrenti, la decisione delle Sezioni Unite rafforza ulteriormente il valore del precedente giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato, che costituisce oggi un punto di riferimento nell’interpretazione dell’articolo 16 della Direttiva Habitat e dei limiti entro i quali possono essere adottate deroghe al regime di rigorosa protezione delle specie protette.

La pronuncia richiama inoltre la pubblica amministrazione al pieno rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e legalità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, imponendo che ogni decisione sia fondata su un’istruttoria completa, su una corretta qualificazione dei fatti e su una motivazione immune da travisamenti, scorciatoie istruttorie o valutazioni influenzate da fattori estranei ai presupposti di legge.

LNDC Animal Protection, LAV e WWF Italia esprimono quindi grande soddisfazione per una decisione che conferma come la tutela della sicurezza pubblica e quella degli animali selvatici non siano interessi contrapposti, ma debbano essere armonizzati attraverso il rigoroso rispetto del diritto nazionale ed europeo, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie poste dalla Direttiva Habitat a tutela di una specie di interesse comunitario quale l’orso bruno.

Questa pronuncia dimostra ancora una volta che la convivenza con i grandi carnivori non può essere costruita attraverso abbattimenti decisi in modo automatico o sulla base di istruttorie carenti, ma richiede programmazione, prevenzione, strumenti adeguati, responsabilità amministrativa e rispetto delle regole.

Le associazioni auspicano che questa importante pronuncia induca definitivamente la Provincia autonoma di Trento ad abbandonare una politica fondata sul ricorso sistematico alle uccisioni e ad orientare la gestione della coesistenza con i grandi carnivori verso strumenti realmente coerenti con la normativa europea, con le migliori conoscenze scientifiche e con i principi dello Stato di diritto.

La vicenda dell’orsa F36 conferma che la legalità non è un ostacolo alla gestione della convivenza con la fauna selvatica, ma la sua condizione imprescindibile. E che la tutela degli animali non può essere sacrificata a decisioni frettolose, pressioni mediatiche o carenze organizzative dell’amministrazione.

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