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CONSIGLIO PAT * «FINE VITA, LA COMMISSIONE ESAMINA LA COMPATIBILITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE PROVINCIALE»

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18.25 - martedì 16 giugno 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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# Fine vita. Compatibilità costituzionale, ruolo del Comitato etico e cure palliative

E’ proseguito nel pomeriggio di oggi presso la Quinta Commissione di Maria Bosin, il confronto sul disegno di legge di iniziativa popolare 67 sulle procedure e tempi per l’assistenza sanitaria provinciale al suicidio medicalmente assistito (proponente avv. Fabio Valcanover). Esperti del Comitato etico, rappresentanti dell’Azienda sanitaria e studiosi di biodiritto hanno illustrato osservazioni tecniche sul testo, soffermandosi sul ruolo delle cure palliative, sulle garanzie per l’autodeterminazione della persona e sulla necessità di procedure chiare e coerenti con il quadro delineato dalla Corte costituzionale.

## Università di Milano: ci sono le condizioni per una legge provinciale costituzionalmente legittima

Per il prof. Nicolò Zanon, ordinario di diritto costituzionale dell’Università di studi di Milano, alla luce della sentenza 204 del 2025 della Corte costituzionale sulla legge toscana sul fine vita, esistono oggi elementi sufficienti per costruire una disciplina provinciale o regionale compatibile con la Costituzione. La Corte ha infatti riconosciuto che i principi fondamentali possono essere ricavati dalla normativa già esistente, in particolare dalla legge 219 del 2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Da ciò deriva la possibilità per le autonomie territoriali di disciplinare aspetti organizzativi e procedurali legati alle richieste di suicidio medicalmente assistito. Tuttavia, la sentenza pone limiti precisi. In particolare è stata dichiarata illegittima la previsione di termini temporali rigidi per la conclusione delle procedure di verifica, poiché tali aspetti incidono su materie che richiedono uniformità nazionale e perché la delicatezza delle valutazioni impone accertamenti approfonditi, non compressi da scadenze troppo stringenti. Un secondo limite riguarda il divieto per il legislatore regionale di “appropriarsi” dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale, trasformandoli in una disciplina autonoma o innovativa. Le Regioni possono attuare tali principi, ma non ridefinirli o modificarli. Ancora, Zanon ha richiamato la censura della Corte nei confronti della norma toscana che imponeva all’azienda sanitaria di garantire farmaci, materiali e assistenza necessari all’esecuzione del suicidio assistito. Secondo la Corte, una disposizione di questo tipo non costituisce mera attuazione organizzativa dei principi statali, ma ne determina direttamente il contenuto, invadendo un ambito che non compete alla legislazione regionale. La sentenza della Corte costituzionale sulla legge toscana non mette in discussione il diritto delle persone che possiedono i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza a ottenere dal servizio sanitario il supporto necessario per accedere al suicidio medicalmente assistito. La Corte ha infatti dichiarato incostituzionali alcune modalità con cui la Toscana aveva disciplinato la materia, ma non il diritto sostanziale già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale. Secondo Zanon, la successiva sentenza del 2025 rafforza ulteriormente questa impostazione, consolidando l’idea che esista un vero e proprio diritto della persona a ottenere le verifiche e l’assistenza previste nell’ambito della procedura. In assenza di una legge statale, la Corte ha quindi progressivamente costruito un quadro normativo di riferimento attraverso le proprie sentenze. In conclusione, per Zanon è ormai inevitabile un futuro intervento del legislatore statale. Nel frattempo ha definito legittimo e opportuno che Regioni e Province autonome intervengano con leggi proprie, poiché dispongono di una legittimazione democratica piena. A suo giudizio una disciplina legislativa approvata da un consiglio regionale o provinciale offre maggiori garanzie rispetto a semplici atti amministrativi, come avvenuto in altre realtà.

## Il dibattito

Fabio Valcanover ha espresso apprezzamento per l’intervento del professore che offre il conforto di non essere sulla strada sbagliata, anche per la scelta di opportunità che consegue all’inazione del Parlamento. Il primo firmatario del ddl ha richiamato il quadro delineato dalla giurisprudenza costituzionale, chiedendo chiarimenti sul coordinamento tra un’eventuale legge provinciale e una futura disciplina statale e interrogandosi sulla possibilità che la Corte costituzionale possa in futuro modificare o restringere i principi finora affermati in materia di fine vita.

Rispondendo ai quesiti posti, Zanon ha evidenziato come restino aperti numerosi interrogativi sul coordinamento tra una futura legge statale e le discipline regionali o provinciali, soprattutto riguardo agli aspetti organizzativi della procedura. Ha inoltre osservato che la Corte costituzionale raramente modifica in senso restrittivo orientamenti già consolidati, mentre appare più probabile una progressiva evoluzione interpretativa dei principi affermati nelle sentenze sul fine vita.

Paolo Zanella (PD) ha chiesto un parere sulla tenuta costituzionale della nuova formulazione dell’articolo 6, che sostituisce i termini procedurali rigidi con il principio della conclusione delle verifiche senza ritardi ingiustificati e in tempi compatibili con le condizioni cliniche della persona interessata, nel tentativo di bilanciare l’esigenza di accertamenti approfonditi con quella di evitare attese eccessive.

Zanon ha ritenuto che la nuova formulazione dell’articolo 6 sia sostanzialmente più coerente con le indicazioni della Corte costituzionale rispetto alla previsione di termini rigidi, pur suggerendo di rafforzare il riferimento a tempi adeguati e rispettosi delle condizioni cliniche della persona. Zanon ha precisato che la formulazione non va male ma forse si potrebbe correggere, sostituendo la parola “compatibilità”, giudicata piuttosto debole, con la parola “adeguatezza”, per interpretare maggiore sensibilità delle Corte fugando la certezza che la volontà di allontanarsi dalla vita è veramente maturata.

La consigliera Eleonora Angeli (Misto), ha ringraziato l’audito per il contributo, ribadendo la preferenza per una disciplina nazionale ma evidenziando anche la necessità di valutare la capacità organizzativa del sistema sanitario provinciale di dare concreta attuazione alla norma. Ha quindi chiesto se, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, ritenga oggi comunque opportuna una disciplina provinciale in attesa di una legge statale.

Il professor Zanon ha ribadito che il suo compito è fornire una valutazione giuridica e non politica del provvedimento. Ha ricordato come la giurisprudenza, a partire dalla sentenza Cappato, si sia progressivamente concentrata sulla condizione della persona malata e ha sottolineato che spetta al legislatore democraticamente eletto assumere le decisioni politiche, sulla base delle indicazioni e dei limiti delineati dalla Corte costituzionale.

Valcanover è tornato sul tema della stabilità della giurisprudenza costituzionale chiedendo se vi siano precedenti in cui la Corte costituzionale abbia successivamente rivisto o limitato principi già affermati in materie particolarmente delicate, interrogandosi sulla stabilità degli orientamenti giurisprudenziali oggi consolidati sul tema del fine vita, ovvero se ci siano casi di over ruling.

Zanon ha ricordato che casi di revisione degli orientamenti della Corte esistono ma sono rari. Con riferimento al fine vita, ha osservato che i principi fissati dalla sentenza Cappato sono stati finora confermati, mentre l’evoluzione riguarda soprattutto l’interpretazione e l’applicazione concreta dei requisiti individuati dalla stessa Corte. Zanon ha inoltre avvertito che una legge statale in contrasto con i principi fissati dalla Corte costituzionale sul fine vita aprirebbe un conflitto diretto con la giurisprudenza consolidata e sarebbe con ogni probabilità nuovamente sottoposta al vaglio dei giudici. A suo avviso, il quadro costruito dalla Corte consente oggi di bilanciare autodeterminazione della persona, tutela della vita e protezione dei soggetti più fragili.

La presidente della Commissione Maria Bosin ha ringraziato il professor per la competenza e per la sensibilità con la quale ha trattato un tema molto complesso che tocca corde etiche molto delicate.

## ASUIT: chiarire il ruolo del Comitato etico e rafforzare le competenze palliative

Lucia Galvagni, presidente Comitato Etico Pratica Clinica (FBK) ha detto che il tema è oggetto di riflessione da tempo anche rispetto al possibile coinvolgimento del Comitato. Nel merito del disegno di legge ha illustrato alcune osservazioni tecniche al disegno di legge, proponendo modifiche formali alla terminologia utilizzata e alla composizione della commissione chiamata a valutare le richieste. In particolare ha suggerito di valorizzare, tra le figure coinvolte, competenze specifiche in cure palliative e di precisare alcuni riferimenti normativi, concentrandosi soprattutto sul ruolo del Comitato etico chiamato a esprimersi sulle richieste. La presidente ha ricordato che nel 2025 l’assessorato provinciale aveva indicato come organo competente il Comitato etico per la pratica clinica e non quello per la sperimentazione clinica. A sostegno di questa impostazione ha richiamato diversi documenti nazionali, evidenziando come i comitati di etica clinica siano maggiormente abituati a confrontarsi con casi assistenziali complessi, con le scelte di fine vita e con le questioni etiche che emergono nel rapporto tra pazienti, familiari e professionisti sanitari. Ha infine suggerito alcuni correttivi relativi al ruolo del medico di fiducia e all’assistenza medica prevista dalla procedura.

Sandro La Micela, direttore Servizio Sicurezza della Cure e Gestione Sinistri (ASUIT) ha apportato alcune brevi osservazioni tecniche soffermandosi sul ruolo del Comitato chiamato a esprimersi sulle richieste e proponendo alcuni correttivi terminologici. Tra questi, la sostituzione del riferimento all'”assistenza del medico”, ritenuto potenzialmente ambiguo perché potrebbe far pensare a un coinvolgimento attivo del sanitario nell’attuazione della procedura.

## Il dibattito

Valcanover ha sottolineato il rischio che la legge provinciale possa apparire come una ridefinizione di principi spettanti alla legislazione statale, tema già affrontato dalla Corte costituzionale. Ha inoltre accolto come meritevole di approfondimento l’osservazione sul riferimento all'”assistenza del medico”, ritenuto potenzialmente ambiguo rispetto al ruolo effettivamente attribuito al sanitario.

Federica Bresciani, dirigente infermieristica Cure Primarie (ASUIT) ha sottolineato l’opportunità che il rappresentante della professione infermieristica previsto nella Commissione sia un infermiere esperto in cure palliative, dotato di una formazione specialistica e di un’esperienza specifica nell’assistenza ai pazienti coinvolti in tali percorsi.

Simone Penasa, docente di Biodiritto, componente Comitato Etico Pratica Clinica (UNITN) ha osservato che la legge dovrebbe mantenere un riferimento aperto all’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, evitando richiami troppo rigidi a singole sentenze che potrebbero essere superate da successive pronunce o da futuri interventi legislativi.

Il consigliere Paolo Zanella ha invitato i rappresentanti delle cure palliative a esprimersi non solo sugli aspetti tecnici del ddl, ma anche sul rapporto tra cure palliative e suicidio medicalmente assistito, chiedendo elementi di valutazione sulla diffusione delle richieste e sull’effettiva accessibilità dei percorsi assistenziali sul territorio.

Gino Gobber, direttore Dipartimento Transmurale Cure Primarie ha sottolineato che cure palliative e suicidio medicalmente assistito rispondono a domande diverse e non possono essere considerati percorsi alternativi o sovrapponibili. Ha inoltre richiamato il dovere dei professionisti di garantire un’informazione completa ai cittadini, evidenziando come l’eventuale coinvolgimento nelle procedure dipenda dalla sensibilità e dalle scelte del singolo operatore sanitario.

La consigliera Eleonora Angeli ha richiamato l’attenzione sulla proposta di sostituire nel testo il termine “assistenza” con “presenza” del medico, ritenendola una scelta terminologica significativa perché evidenzia la delicatezza del ruolo attribuito ai professionisti sanitari nell’ambito della procedura. Ha inoltre ringraziato i rappresentanti delle cure palliative per aver ribadito la distinzione tra cure palliative e suicidio medicalmente assistito, considerati percorsi diversi e non alternativi. Angeli ha infine osservato che la vera sfida non sarà soltanto l’approvazione della legge, ma la sua concreta attuazione, chiedendo ai rappresentanti dell’Azienda sanitaria una valutazione tecnica sulla capacità del sistema provinciale di farsi carico delle procedure previste dal provvedimento.

Rispondendo alla consigliera Angeli, Elena Bravi, direttrice Direzione Integrazione Socio Sanitaria e vice Presidente Comitato Etico Pratica Clinica (ASUIT) ha evidenziato che, indipendentemente dall’approvazione di una legge provinciale, le aziende sanitarie sono già tenute a dare attuazione alle indicazioni della Corte costituzionale in materia di suicidio medicalmente assistito, predisponendo procedure e percorsi per la gestione delle eventuali richieste. Ha chiarito che l’Apss sta già lavorando alla definizione e all’aggiornamento delle relative procedure, adeguandole costantemente all’evoluzione della giurisprudenza. Pur riconoscendo le difficoltà legate alla carenza di personale, ha espresso fiducia nella possibilità di individuare professionisti disponibili a far parte delle commissioni previste, ricordando che tale partecipazione avviene su base volontaria, convinta al contempo che il coinvolgimento degli operatori in questi percorsi comporti un rilevante impatto umano ed emotivo, rendendo necessario un adeguato supporto ai professionisti chiamati a operare in situazioni particolarmente delicate.

La presidente della Commissione Maria Bosin ha chiesto se l’introduzione di una disciplina legislativa possa incidere sull’orientamento delle persone che si trovano ad affrontare scelte di fine vita, rendendo più visibile e accessibile il percorso del suicidio medicalmente assistito rispetto ad altre opzioni. Infine ha domandato se una cornice normativa esplicita rappresenterebbe un vantaggio anche per gli operatori sanitari rispetto all’attuale sistema fondato principalmente su procedure amministrative e indicazioni giurisprudenziali.

Penasa e La Micela hanno sottolineato che la Corte costituzionale, pur avendo individuato le condizioni di non punibilità del suicidio medicalmente assistito, ha più volte sollecitato un intervento del legislatore per disciplinare compiutamente la materia. Una cornice normativa offrirebbe maggiori certezze sia ai cittadini sia ai professionisti chiamati a gestire procedure particolarmente delicate. Hanno inoltre ribadito che, in assenza di una legge, le aziende sanitarie sono comunque tenute a dare seguito alle richieste che rientrano nei requisiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale.

Secondo Bravi una disciplina legislativa potrebbe accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini rispetto alle procedure previste, senza però modificare il numero delle persone effettivamente ammesse al suicidio medicalmente assistito, che continuerebbe a dipendere dai rigorosi requisiti fissati dalla Corte costituzionale.

Galvagni ha evidenziato come una disciplina chiara possa favorire l’emersione di bisogni assistenziali e una presa in carico più precoce delle persone. Ha inoltre ricordato che, in alcuni casi, la richiesta di accesso al suicidio medicalmente assistito consenta di far conoscere ai pazienti percorsi di cure palliative fino a quel momento non considerate o non conosciute.

Chiara Maule (Campobase) ha richiamato il tema della libertà e dell’autodeterminazione della persona nelle scelte di fine vita, osservando come condizioni di fragilità, sofferenza e isolamento possano influire sulla percezione delle alternative disponibili. Ha quindi chiesto di approfondire il ruolo del Comitato etico e delle verifiche previste dalla procedura, interrogandosi su come tali strumenti possano contribuire ad accertare che la decisione della persona sia effettivamente libera, consapevole e maturata dopo aver ricevuto un adeguato accompagnamento sanitario, relazionale e assistenziale.

Per Gobber la principale preoccupazione deve essere evitare che richieste di suicidio medicalmente assistito possano derivare da carenze assistenziali, sociali o relazionali anziché da una decisione realmente libera e consapevole della persona. La tutela dell’autodeterminazione richiede a suo avviso un’attenta verifica delle condizioni individuali e l’effettiva possibilità di accedere a tutti i percorsi di sostegno e assistenza disponibili e la libertà di scelta può dirsi autentica solo se maturata all’interno di un contesto che garantisca pienamente i diritti e le opportunità di cura della persona.

Su questa ultima parte del dibattito è intervenuta Francesca Parolari (PD) con alcune riflessioni. A suo avviso la vera tutela della persona fragile non risiede tanto nella presenza o assenza di una legge, quanto nella capacità del sistema di garantire tutte le condizioni necessarie perché la decisione sia assunta in modo realmente libero, informato e consapevole.

Per Eleonora Angeli oggi per la prima volta è stato messo al centro il personale sanitario che è il vero protagonista, accanto alla persona interessata, di questo percorso. Pur riconoscendo l’importanza delle garanzie per i pazienti, Angeli ha richiamato il possibile impatto umano e psicologico sui medici e sugli infermieri chiamati a operare in contesti particolarmente delicati, auspicando adeguati strumenti di formazione, supporto e ascolto delle loro esigenze.

Fabio Valcanover ha infine osservato che l’approvazione di una legge non risolverebbe automaticamente tutte le criticità applicative e organizzative legate al fine vita, ma consentirebbe di superare l’attuale situazione di incertezza, introducendo regole e procedure chiare. Secondo il proponente, il principale obiettivo è sottrarre il fenomeno a una dimensione di clandestinità, favorendo l’emersione delle richieste e l’attivazione di percorsi istituzionali capaci di informare e accompagnare le persone. Ha inoltre sottolineato come una disciplina normativa possa contribuire a far conoscere meglio le alternative assistenziali disponibili, rafforzando il ruolo delle istituzioni nella presa in carico delle situazioni più delicate.

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