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AVV. SCHUSTER * CORTE COSTITUZIONALE: «SÌ ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, UN PASSO AVANTI IMPORTANTE PER LE COPPIE OMOAFFETTIVE»

Scritto da
18.40 - giovedì 28 maggio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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(Foto realizzata tramite l’Intelligenza artificiale)

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Corte costituzionale: sì alla reversibilità. Un passo avanti importante per le coppie omoaffettive.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 91 depositata in data 28 maggio 2026 ha dichiarato l’incostituzionalità della normativa che, prima delle unioni civili, non consentiva al partner superstite di risultare beneficiario della pensione di reversibilità al momento del decesso del compagno lavoratore. E ciò nonostante la coppia avesse contratto matrimonio all’estero, così assumendo in quello (e in molti altri Stati che riconoscono pieni effetti a quell’atto) doveri reciprochi vincolanti.

La vicenda nasce da lontano, anche in termini processuali. La coppia si sposa negli Stati uniti. Divengono genitori di un figlio tramite gestazione per altri. L’Italia all’epoca non offre ancora alcuna forma di riconoscimento né alla coppia, né al genitore intenzionale. Il decesso di un padre arriva all’improvviso in giovane età. Con l’assistenza dello studio Schuster si consolida negli Stati uniti il quadro giuridico dei legami familiari. Con successive strategie si ottiene la prima trascrizione mai fatta in Italia del secondo padre come genitore intenzionale, all’epoca comprensibilmente non resa pubblica. Quindi, si ottiene anche la trascrizione del matrimonio nel registro delle unioni civili, nel frattempo introdotte dal legislatore.

L’INPS si oppone sia alla reversibilità per il figlio, sia a quella per il marito. Dopo alterne vicende si giunge in Corte di Cassazione e alle Sezioni unite. Queste dubitano della legittimità costituzionale della situazione antecedente alla legge sulle unioni civili, che proprio in queste settimane compie dieci anni. Il dubbio non riguarda la reversibilità per il figlio, bensì quella per il partner.

Per la Corte costituzionale (estensore il giudice Massimo Luciani) la normativa fatta valere dall’INPS costituisce una disparità di trattamento irragionevole. Valorizzando gli elementi peculiari alla fattispecie rimuove definitivamente un’inaccettabile discriminazione.

Il cliente è soddisfatto dell’esito dopo anni di incerte vicende giudiziarie e vede la sentenza come un importante passo avanti per la tutela di tutte le famiglie. Rimane comunque in attesa della Corte di cassazione, che dovrà chiudere definitivamente anni di cause con una sentenza che si spera sarà occasione per affermare la piena dignità delle coppie omoaffettive e dei nati e delle nate da gestazione per altri.

Per l’avv. Alexander Schuster si tratta di un ritorno in Corte ripartendo proprio dalla prima causa che lo portò a Palazzo della Consulta nel 2010. La nota sentenza n. 138/2010 affermò che il matrimonio egalitario non spettava, ma che la Costituzione imponeva di introdurre adeguate forme di riconoscimento. Nelle more, la Corte si riservò di intervenire in situazioni specifiche ogniqualvolta la disparità di trattamento con le coppie coniugate non apparisse giustificata. Sedici anni dopo, quella “riserva di intervenire” ha finalmente trovato un risvolto concreto.

L’avv. Schuster: «Bene la tutela assicurata da una Corte che è consapevole delle disparità che ancora patiscono le coppie omoaffettive. Tuttavia l’Italia, nel negare l’accesso al matrimonio, rimane oramai un caso isolato nel mondo occidentale e non solo. Reputo che la Corte abbia perso l’occasione per sollecitare il Parlamento ad eliminare una discriminazione inaccettabile. I tempi sono maturi per tornare a riflettere se veramente la nostra Carta repubblicana sia indifferente ad una segregazione che dovrebbe essere stata da tempo consegnata alla storia. Sedici anni dopo la sentenza n. 138, dieci anni dopo le unioni civili è tempo di riaffrontare questa battaglia di civiltà».

La sentenza è pubblicata sul sito della Corte, qui il comunicato stampa ufficiale.

 

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Avv. Alexander Schuster – Trento

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