(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Interrogazione a risposta scritta n. 476
Oggetto: Riconosciuti i 24 minuti di agente unico: chi risarcirà gli autisti?
La scorsa estate la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da Trentino Trasporti Spa riconoscendo finalmente ai lavoratori il diritto di vedersi riconosciuti i 24 minuti di agente unico e accertando quindi in definitiva l’illegittimo comportamento tenuto da Trentino Trasporti.
L’accordo nazionale dell’agente unico era stato istituito in seguito alla soppressione della figura del bigliettaio a bordo degli autobus e prevedeva un riconoscimento di 40 minuti (poi ridotti a 24) retribuiti a compensazione dell’ulteriore mansione svolta durante il servizio di linea in guida.
Nel 2014 Trentino Trasporti aveva disdettato unilateralmente l’accordo, facendo lavorare effettivamente gli autisti quei 24 minuti in più, quindi di fatto mantenendo la figura dell’agente unico, ma senza riconoscerlo.
Nel 2015 la rimessa di Trento di Trentino Trasporti si è trasferita in via Innsbruck e l’azienda ha quindi pensato, dopo aver tolto i 24 minuti di agente unico, di riconoscerne 14 per il trasferimento da e per il deposito.
Preme rilevare però come quei 14 minuti siano stati aggiunti a tutto il personale autista di Trentino Trasporti, incluso chi lavorando presso altre sedi il trasferimento non lo deve fare.
Ora che la Corte di Cassazione ha riconosciuto ai lavoratori i loro diritti, i 24 minuti sono stati reintegrati e aggiunti ai 14 previsti per il trasferimento, sia agli autisti di Trento che di Rovereto.
Trentino Trasporti si suppone dovrà risarcire tutti gli autisti che dal giugno 2015 ad oggi hanno lavorato quei 24 minuti in più, oltre a pagare per le spese processuali. Si presume che tali risorse non debbano provenire dalle casse pubbliche.
Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere
1. su chi ricade la responsabilità di tutta questa situazione e chi sarà a pagare del danno economico (sia per le spese processuali che per il risarcimento);
2. con che tempistiche avverrà tale risarcimento;
3. quali sono le ragioni dell’attribuzione dei 14 minuti a tutti gli autisti senza distinzione tra chi deve e non deve effettuare il trasferimento.
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Filippo Degasperi
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Interrogazione a risposta scritta n. 476/XVII: “Riconosciuti i 24 minuti di agente unico: chi risarcirà gli autisti?” – Risposta.
Con riferimento all’interrogazione in oggetto, avente ad oggetto la nota vicenda dei 24 minuti agente unico, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Giova in via preliminare ricordare che il pronunciamento della Corte di Cassazione al quale fa probabilmente riferimento il Consigliere interrogante, sembra potersi riferire all’ordinanza n….del , con la quale detta Corte ha rigettato il ricorso proposto da Trentino Trasporti S.p.A. (già Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.) avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento.
del nella parte in cui aveva riconosciuto a quattro dipendenti, a suo tempo in forza al servizio urbano di Trento, il diritto al computo nell’orario medio giornaliero di 24 minuti della retribuzione oraria tabellare per lo svolgimento delle mansioni di agente unico, con condanna della Società al pagamento di quanto dovuto a tale titolo con decorrenza dal 10.6.2015. La vicenda giudiziaria alla quale l’ordinanza sopra indicata fa riferimento, non riguardava tutti i dipendenti del servizio urbano di Trento ma solamente i quattro ricorrenti. Non solo, con il predetto provvedimento, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla fondatezza giuridica della richiesta ma non ha espresso alcuna indicazione sulla quantificazione, rimettendo ad altro giudice la decisione in merito.
A valle della predetta ordinanza della Cassazione, sulla base di approfonditi pareri legali, la Società ha sviluppato un lungo confronto con le OO.SS. aziendali, formulando un’ipotesi di accordo quadro che individua le modalità con cui definire in via conciliativa le potenziali vertenze attivabili da ciascun lavoratore che abbia prestato servizio come operatore di esercizio sul servizio urbano per il periodo compreso dal 10.6.2015 a tutto il 10.9.2023.Il 21 giugno 2024 l’Azienda ha sottoscritto con le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA-CISAL un accordo sul pagamento dei 24 minuti di “agente unico” agli autisti del servizio urbano, subordinandone l’efficacia alle autorizzazioni del Comitato di Indirizzo della Società e del Consiglio di Amministrazione.
Completati con esito positivo entrambi i passaggi autorizzativi (rispettivamente il 10 e il 16 luglio 2024), la Società ha avviato una complessa operazione di raccolta dati, programmazione, comunicazione e di coordinamento. Nell’ambito della stessa, in particolare, è stato reso noto a tutto il personale, con apposite comunicazioni interne, il contenuto dell’accordo quadro per la definizione, in via conciliativa, di potenziali vertenze attivabili da ciascun lavoratore. Ne è derivata un’intensa e articolata attività di predisposizione e sottoscrizione dei verbali di conciliazione avvenuta in “sede protetta” presso il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento a Trento, che ha impegnato la Società e le sue strutture, fino a primi mesi del 2025. Sono stati circa 600 i lavoratori che hanno sottoscritto i relativi verbali di conciliazione.
Per quanto riguarda il cosiddetto “tempo di trasferimento”, si parla (al pari del tempo accessorio di agente unico 24 minuti) di un tempo accessorio forfettizzato e quantificato in 14 minuti per ogni turno di guida effettiva, comprensivo del tempo di trasferimento ex art. 17, r.d. n. 2328/1923 da o verso il Deposito in Trento in via Innsbruck 65, e del tempo di trasferimento a piedi da o verso il Deposito in Rovereto, in via Pedroni 2. Destinatario di tale tempo accessorio è tutto il personale del servizio urbano delle sedi di Trento e Rovereto. Il riconoscimento di tali tempi accessori ha trovato formalizzazione anche nell’art. 3 dell’accordo aziendale di secondo livello sottoscritto dalla società con le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA-CISAL, in data 12 dicembre 2024.
A valle della necessaria e dettagliata precisazione, si risponde puntualmente nei seguenti termini:
- trattandosi di una vertenza di carattere sindacale, dai contorni evidentemente complessi per gli aspetti di quantificazione della rivendicazione economica, la risoluzione non è certo ascrivibile a profili di responsabilità dei soggetti coinvolti, né lato datore di lavoro né lato organizzazioni sindacali. L’esito di una normale vertenza contrattuale non pone certamente in capo ad alcuno degli attori coinvolti profili di responsabilità derivanti dall’affrontare, per la propria parte, le spese processuali. Il riconoscimento dei maggiori oneri al personale viaggiante è assorbito naturalmente nell’ambito dell’adeguamento del contratto di lavoro.
- Come sopra descritto, raggiunti gli accordi extra giudiziali con i dipendenti (per la quasi totalità di essi), si procederà conseguentemente al rapido pagamento dei maggiori costi derivanti dagli accordi contrattuali raggiunti. Per coloro che invece hanno ritenuto di non avvalersi di tale possibilità, si apriranno le porte per un confronto giudiziario per la quantificazione delle debenze, dagli esiti e dai tempi ora non quantificabili.
- Il riconoscimento dei 14 minuti del tempo di trasferimento, determinato in via forfetaria, è riconosciuto a tutti gli autisti che devono trasferirsi, per l’espletamento del proprio turno di guida, verso i depositi per il recupero del mezzo. Anch’essa è una formula, come detto in premessa, che nasce da specifici accordi sindacali.
Cordiali saluti.
F.to – avv. Mattia Gottardi –
