Il Consiglio di Stato ha definitivamente chiuso il contenzioso relativo alla gara per la realizzazione del nuovo Polo Ospedaliero e Universitario del Trentino. Con la sentenza n. 02969/2026, i giudici di Palazzo Spada hanno accolto integralmente l’appello presentato dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Commissario Straordinario, confermando la legittimità dell’aggiudicazione al RTP ATI Project.
“Questa sentenza mette finalmente la parola fine a un contenzioso che rischiava di rallentare un’opera vitale per il nostro territorio – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti – il Consiglio di Stato ha riconosciuto non solo la correttezza tecnica del nostro operato, ma anche il valore strategico del progetto e l’importanza dei poteri commissariali per rispondere con efficienza ai bisogni dei cittadini. L’individuazione di una figura commissariale è stata centrale in questo percorso, poiché ha permesso una continuità della fase progettuale. Ora si può proseguire con determinazione per dare al Trentino l’ospedale che merita.”
L’assessore provinciale alle politiche sanitarie Mario Tonina ha sottolineato come la pronuncia odierna confermi “la bontà e la solidità delle scelte intraprese per un’opera che non ha solo un valore infrastrutturale, ma rappresenta il pilastro della sanità trentina del futuro. La decisione del Consiglio di Stato riconosce che abbiamo agito con trasparenza e competenza, ponendo sempre l’obiettivo della salute pubblica al di sopra delle formalità burocratiche. Questo risultato ci dà la spinta per proseguire nel lavoro di modernizzazione del nostro sistema sanitario, garantendo ai cittadini una struttura all’avanguardia nei tempi previsti.”
La sentenza sancisce la piena legittimità delle valutazioni operate dal Commissario Straordinario e riconosce la correttezza dell’operato della Provincia nella fase di aggiudicazione della gara. I giudici hanno evidenziato la natura strategica dell’infrastruttura e confermato la correttezza dell’esercizio dei poteri derogatori da parte del Commissario, stabilendo che i poteri straordinari concessi permettono un esercizio della discrezionalità tecnica orientato alla massima efficacia e accelerazione, nel rispetto dei perimetri normativi previsti.
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di primo grado, definendo la precedente sentenza come frutto di un’interpretazione “rigida e formalistica”. I giudici hanno stabilito che deve prevalere il principio del risultato e del favor partecipationis, evitando che mere formalità terminologiche ostacolino la selezione della migliore offerta. L’organo di vertice della giustizia amministrativa ha confermato infine che la stazione appaltante ha correttamente valutato i requisiti di capacità tecnica dei partecipanti.

