(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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I801AC – SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI – ROMA – INOTTEMPERANZA Provvedimento n. 31578 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 giugno 2025;
SENTITO il Relatore Saverio Valentino; VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO, in particolare, l’articolo 15, comma 2, della citata legge, nella parte in cui prevede che, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 dello stesso articolo, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;
VISTO il proprio provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7991 del 14 dicembre 2020, con il quale l’Autorità ha accertato che le società Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 – Società Cooperativa e Samarcanda – Società Cooperativa hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza, che, nel loro insieme, sono suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l’ingresso di imprese concorrenti nel mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi nel Comune di Roma.
VISTO il proprio provvedimento n. 31428 del 17 dicembre 2024, con il quale è stato deliberato di contestare a Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa la violazione di cui all’articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990 per reiterata inottemperanza al richiamato provvedimento dell’Autorità n. 27244 del 27 giugno 2018;
VISTA la richiesta della società Mytaxi Italia S.r.l. di partecipazione al procedimento pervenuta il 3 aprile 2025 e accolta il successivo 4 aprile c.a.;
CONSIDERATA, la necessità di assicurare il contraddittorio tra le Parti e il più ampio esercizio del diritto di difesa;
RITENUTO, pertanto, di dover prorogare il termine di chiusura del procedimento, che allo stato deve concludersi entro centottanta giorni dalla notificazione del provvedimento n. 31428/2024 e, dunque, entro il 17 giugno 2025, ai fini di valutare compiutamente i profili oggetto del procedimento;
di prorogare al 30 settembre 2025 il termine di conclusione del procedimento. Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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IL PRESIDENTE Roberto Rustichelli
IL VICE SEGRETARIO GENERALE Serena Stella
