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CORTE COSTITUZIONALE * «FONDAZIONE MILANO-CORTINA 2026, INAMMISSIBILI LE QUESTIONI SULLA NORMA INTERPRETATIVA»

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16.00 - giovedì 16 luglio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Con la sentenza numero 129, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità dell’articolo 11 del decreto-legge numero 76 del 2024, come convertito, relativo alla disciplina della Fondazione Milano-Cortina 2026, alla quale sono state affidate le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali, ospitati in Italia nel 2026.

Le questioni di costituzionalità sono state sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nell’ambito di un’indagine penale nel quale erano ipotizzati, tra gli altri, i delitti di corruzione propria e di turbata libertà degli incanti, con riferimento ad alcune procedure svolte sul mercato per procurare alla Fondazione Milano-Cortina servizi da parte di terzi offerenti.

Il giudice rimettente, in particolare, ha censurato la disposizione nella parte in cui, auto-qualificandosi come norma di interpretazione autentica, ha stabilito che le attività svolte dalla Fondazione Milano-Cortina «non sono disciplinate da norme di diritto pubblico» e che essa «non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico». Secondo il GIP di Milano, tale norma avrebbe indebitamente sottratto la Fondazione all’applicazione delle procedure di evidenza pubblica, incidendo così sulla rilevanza penale delle condotte oggetto dell’indagine. La disposizione censurata, infatti, nell’escludere il carattere pubblicistico sotteso alle attività della Fondazione, avrebbe introdotto, sempre ad avviso del rimettente, una «falsa interpretazione autentica» della legge previgente, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione; inoltre la disciplina sarebbe stata inserita in un decreto-legge privo dei requisiti di necessità e urgenza, in violazione dell’articolo 77 della Costituzione e avrebbe violato gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea e dalla Convenzione ONU contro la corruzione, in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

La sentenza ha dichiarato l’inammissibilità delle censure perché basate su un’erronea ricostruzione del quadro normativo che ridonda in un’erronea o incompleta individuazione dell’oggetto delle questioni.

Secondo la decisione, infatti, già l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge numero 16 del 2020, stabilendo che la Fondazione è «operante in regime di diritto privato», aveva escluso che quest’ultima potesse svolgere attività di diritto pubblico, «proprio al fine di permetterle una più rapida azione nel settore delle gare, sottraendola alle procedure di evidenza pubblica». Siffatta interpretazione è, tra l’altro, avvalorata dai lavori parlamentari relativi alla legge di conversione del decreto-legge del 2020, nonché dalle finalità che il menzionato articolo 2, comma 2, espressamente persegue: e, cioè, l’esigenza di assicurare la piena osservanza degli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale, l’attuazione delle direttive del Comitato Olimpico internazionale, il rispetto della Carta Olimpica e dei principi in essa contenuti, tra i quali vi è quello di autonomia dell’ordinamento sportivo. Tutte finalità che concorrono a determinare l’oggettivo portato prescrittivo della norma.

La censurata norma del 2024, quindi, si è limitata a confermare il significato «già proprio» della disciplina del 2020, a fronte di circostanze che lo avevano posto in dubbio, come il procedimento istruttorio dell’ANAC avviato nel 2024, il cui oggetto riguardava proprio la natura di organismo di diritto pubblico della Fondazione, e come la stessa iniziativa della Procura della Repubblica di Milano, dalla quale si è originato il giudizio a quo. Per questo, anche in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, non si sarebbe prodotto alcun effetto concreto nel giudizio principale, poiché il giudice rimettente avrebbe comunque dovuto applicare una norma «di identica portata», ovverosia il previgente articolo 2, comma 2, del decreto-legge numero 16 del 2020. Da qui la dichiarazione di inammissibilità di tutte le questioni prospettate in riferimento agli articoli 3, 11, 77 e 117, primo comma, della Costituzione.

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