Il Decreto n.DCCX/2024 della Pontificia commissione *per lo Stato della Città del Vaticano* punisce l’immigrazione illegale con multe fino a 25mila euro, carcere da 1 a 4 anni, espulsione e divieto di accesso in Vaticano per 15 anni.
N. DCCX – Decreto del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano in materia di ingressi illeciti nel territorio dello Stato della Città del Vaticano.
(19 dicembre 2024)
IL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
– vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 13 maggio 2023;
– vista la Legge sulle Fonti del diritto, 1° ottobre 2008, N. LXXI;
– vista la Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, 25 Novembre 2018,
N. CCLXXIV;
– vista la Legge sulla cittadinanza, la residenza e l’accesso, 22 febbraio 2011,
N. CXXXI;
– vista la Legge recante Norme generali in materia di sanzioni amministrative, 11 luglio 2013, N. X;
– visto il codice penale e successive modifiche e integrazioni;
– visto il codice di procedura penale e successive modifiche e integrazioni;
considerato che
– l’art. 16 della citata Legge N. CXXXI, del 22 febbraio 2011, demanda la determinazione delle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni della stessa norma ad una successiva legge o regolamento;
– sussiste l’urgente necessità di emanare le presenti disposizioni aventi forza di legge, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 13 maggio 2023, al fine di prevedere un adeguato apparato sanzionatorio per le violazioni riguardanti il regime di accesso nello Stato della Città del Vaticano;
ha promulgato il seguente DECRETO
Articolo 1
Introduzione con violenza o inganno nel territorio dello Stato della Città del Vaticano
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e la multa da euro 10.000,00 a euro 25.000,00 chiunque fa ingresso nel territorio dello Stato della Città del Vaticano con violenza, minaccia o inganno.
2. Si considera verificatosi “con inganno” l’ingresso avvenuto con elusione fraudolenta dei sistemi di sicurezza e di protezione dello Stato ovvero sottraendosi ai controlli di frontiera.
Articolo 2
Circostanze aggravanti
1. Il reato è aggravato e si applica la pena prevista dall’art. 1 aumentata da un terzo alla metà qualora il fatto è commesso con l’uso di armi da sparo, strumenti atti ad offendere, sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
2. Il reato è aggravato e si applica la pena prevista dall’art. 1 aumentata fino a due terzi se la persona, per commettere il fatto, accede nel territorio dello Stato alla guida di un veicolo, eludendo o forzando il controllo alla frontiera o non ottemperando all’invito a fermarsi impartito dalla forza pubblica.
Articolo 3
Navigazione non autorizzata nello spazio aereo
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, senza autorizzazione, anche attraverso mezzi aerei a pilotaggio remoto manovrati dall’estero, sorvola il territorio dello Stato della Città del Vaticano, o quello sul quale lo stesso esercita la sua giurisdizione a norma di legge e dei trattati internazionali, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa da euro 10.000,00 a euro 25.000,00.
Articolo 4
Divieto di accesso
1. La condanna per taluno dei reati previsti dal presente decreto può comportare l’applicazione della pena accessoria del divieto di accesso nel territorio dello Stato della Città del Vaticano per un periodo di dieci anni, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo diversamente disposto o autorizzato.
2. Nel corso dell’istruzione sommaria il promotore di giustizia può chiedere l’applicazione all’indagato della misura del divieto di accesso al giudice istruttore, che provvede immediatamente con ordinanza motivata.
3. Nel corso del giudizio il provvedimento che dispone il divieto di accesso può essere adottato dall’autorità giudiziaria procedente, d’ufficio o su richiesta delle parti, con ordinanza motivata.
4. Nel termine di dieci giorni dalla notifica l’ordinanza può essere impugnata dal destinatario o dal promotore di giustizia, dinanzi al tribunale, se emesso dal giudice unico o dinanzi alla corte d’appello, se emesso dal tribunale. L’autorità giudiziaria decide, entro quindici giorni dal deposito dell’atto di impugnazione, con provvedimento non appellabile, emesso in camera di consiglio.
5. Indipendentemente dall’azione penale, qualora sussistano giustificati motivi, all’indagato di uno dei reati previsti dal presente decreto può essere interdetto l’accesso alla Città del Vaticano ai sensi dell’art. 12 della Legge sulla cittadinanza, la residenza e l’accesso N. CXXXI, del 22 febbraio 2011.
Articolo 5
Violazione del divieto di accesso
1. Chiunque, destinatario di un provvedimento di divieto di accesso, entri nello Stato della Città del Vaticano, prima della scadenza del termine di durata dell’interdizione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000,00 a euro 25.000,00.
2. Al soggetto condannato per il reato previsto dal comma precedente è applicata la pena accessoria del divieto di accesso nel territorio dello Stato della Città del Vaticano per un periodo di quindici anni, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo diversamente disposto o autorizzato.
Articolo 6
Arresto obbligatorio in flagranza
1. Nei casi previsti dagli artt. 1 e 5 del presente decreto, la polizia giudiziaria procede all’arresto di chiunque è colto in flagranza di reato.
Articolo 7
Stato di flagranza
1. Al libro II, “Dell’istruzione”, Titolo VI, “Della libertà personale dell’imputato” Capo I, “Dei modi di presentazione dell’imputato”, Sezione I, “Dell’arresto”, del codice di procedura penale, dopo l’articolo 303 è aggiunto l’articolo 303 bis del seguente tenore: “È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo la commissione del fatto, è inseguito dalla forza pubblica, dalla persona offesa, ovvero è sorpreso con cose o tracce, le quali facciano presumere che abbia commesso il reato o vi abbia concorso, ovvero sia identificato attraverso le telecamere
del sistema di videosorveglianza”.
Articolo 8
Casi in cui si può procedere per direttissima
1. Al libro II, “Dell’istruzione”, Titolo III, “Della istruzione sommaria”, del codice di procedura penale, il testo dell’articolo 290 è integralmente sostituito dal seguente:
“Il promotore di giustizia può far citare in via direttissima a comparire avanti il tribunale, nell’udienza successiva al giorno in cui gli sia pervenuta la denuncia o la querela, chiunque sia stato colto in flagranza di reato.
Il promotore di giustizia, qualora sia necessario completare gli accertamenti, può far citare l’imputato per via direttissima entro trenta giorni dalla denuncia, dalla querela o dall’accertamento in flagranza. Se l’imputato si trovi in arresto, il promotore di giustizia può farlo presentare all’udienza anche immediatamente, dopo averlo interrogato. In tal caso non si applica la disposizione dell’art. 307.
La legge stabilisce altri casi in cui il promotore di giustizia procede con citazione direttissima”.
Articolo 9
Sanzioni amministrative
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni normative, chiunque non residente o cittadino, accede nel territorio dello Stato della Città del Vaticano in cui non è consentito il libero accesso, senza munirsi del prescritto permesso rilasciato dal Governatorato a norma degli artt. e seguenti della Legge sulla cittadinanza, la residenza e l’accesso
N. CXXXI, del 22 febbraio 2011, o dopo che lo stesso è revocato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 ad euro 25.000,00.
2. Fermo quanto previsto da altre disposizioni normative chiunque, accede nel territorio dello Stato della Città del Vaticano con il permesso, prescritto dalla Legge sulla cittadinanza, la residenza e l’accesso N. CXXXI, del 22 febbraio 2011, scaduto, ovvero chiunque, ammesso ad accedere nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, non rispetti le prescrizioni contenute nel permesso, rilasciato ai sensi della predetta legge, o quelle previste dalla leggi in materia di ordine pubblico, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.
3. Fermo quanto previsto da altre disposizioni normative chiunque, avendo ricevuto in concessione l’uso di immobili nello Stato della Città del Vaticano, dia alloggio ad altre persone senza la prescritta autorizzazione del Cardinale Presidente del Governatorato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 25.000,00 o alla sanzione amministrativa della sospensione della concessione di assegnazione, per la durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, o della sanzione amministrativa della revoca della concessione.
4. Alle violazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali delle Norme generali in materia di sanzioni amministrative, dell’11 luglio 2013, Legge
N. X.
Articolo 10
Entrata in vigore
Le disposizioni del presente decreto entrano immediatamente in vigore.
L’originale del presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e il testo corrispondente sarà pubblicato sul sito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano www.vaticanstate.va, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Città del Vaticano, diciannove dicembre duemilaventiquattro
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FERNANDO Card. VÉRGEZ A., L.C.
Presidente
Visto
Il Segretario Generale
