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CORTE COSTITUZIONALE * «IL MINISTERO DELL’AMBIENTE NON PUÒ NON APPLICARE LA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE SUGLI IMPIANTI RINNOVABILI»

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16.01 - lunedì 25 maggio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN SARDEGNA: IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA NON PUÒ NON APPLICARE LA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE

L’autorità amministrativa statale deve applicare la normativa regionale vigente poiché solo la Corte costituzionale può dichiararne l’illegittimità.

È quanto si legge nella sentenza numero 88 del 2026, depositata oggi, con cui sono stati accolti i conflitti promossi dalla Regione Sardegna per l’annullamento di diversi decreti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica contenenti valutazioni di impatto ambientale (VIA) sugli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER).

I decreti di VIA, relativi a progetti di realizzazione di impianti agrivoltaici ricadenti nelle Province di Oristano e di Sassari, sono stati adottati escludendo in radice il confronto con i contenuti della legge della Regione Sardegna numero 20 del 2024, avente a oggetto l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti FER nel territorio regionale. Secondo l’Amministrazione soccombente, la legge regionale sarda avrebbe dovuto considerarsi illegittima e, quindi, non applicabile, perché avrebbe determinato una forte limitazione alla diffusione degli impianti FER nella Regione Sardegna, così compromettendo il raggiungimento degli obiettivi concordati in sede europea sul raggiungimento delle energie “pulite”.

La Corte ha ricordato che nel nostro ordinamento gli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione delineano un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un controllo successivo, tale da non escluderne l’efficacia, e quindi l’applicazione, anche laddove esse vengano contestate, fintanto che la Corte stessa non ne abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale. Solo quest’ultima declaratoria comporta, difatti, la cessazione dell’efficacia della norma impugnata (art. 136 Cost.).

È stato dunque deciso che non spettava al MASE adottare i decreti contestati senza applicare la normativa regionale vigente.

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