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MINISTERO GIUSTIZIA * «LE VISITE NEGLI ISTITUTI PENALI MINORILI: IL DIPARTIMENTO CHIARISCE LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI»

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18.06 - sabato 23 maggio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Con riferimento alla nota dei Radicali Italiani nella quale si sottolinea che: “Il Dipartimento di Giustizia Minorile, per la prima volta dopo decenni di visite ispettive, sta tentando di impedire l’accesso alle sezioni detentive degli Istituti Penali Minorili, sulla base di una circolare illegittima e incostituzionale”, si precisa quanto segue.

Il Gruppo Radicali Italiani ha chiesto di accedere all’IPM di Casal Del Marmo e, il 18 maggio scorso, il Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, accogliendo l’istanza di accesso, l’ha circoscritta alle aree comuni dell’Istituto.

Come previsto dall’articolo 67 della Legge di Ordinamento penitenziario, solo specifiche categorie di soggetti di rilievo istituzionale possono far visita alle persone detenute senza preventiva autorizzazione. “I soggetti che in deroga al generale divieto possono liberamente accedere negli Istituti penali – precisa il Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, Antonio Sangermano – si identificano in specifiche, non estensibili, categorie di persone che rivestono cariche istituzionali espressamente tipizzate, oltre che nei soggetti che alle stesse si accompagnino nel corso della visita per ragioni connesse alle loro funzioni”.

Al di fuori di queste categorie, è necessaria viceversa un’autorizzazione che è sottoposta a limitazioni, tanto più nel caso di soggetti minori detenuti. I giovani, infatti, vanno maggiormente tutelati dall’esposizione a situazioni di potenziale intrusione nella loro vita privata, che negli Istituti si svolge prevalentemente negli spazi di pernottamento, gli unici che possano restituire una “dimensione domestica”.

Con circolare del gennaio del 2025, il Dipartimento ha provveduto a disciplinare la materia degli accessi negli Istituti penali minorili soggetti ad autorizzazione, regolamentando condizioni e finalità di tutte quelle visite di soggetti non ricompresi nell’elenco previsto dall’art. 67 O.P.

Resta impregiudicata la possibilità che chiunque abbia interesse ad approfondire le condizioni di vita delle persone detenute, possa avvalersi dell’accesso dei soggetti istituzionali, e quindi autorizzati per legge.

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